Circolare INPGI-INPDAP n. 9 del 9 febbraio 2004

Contributi: Circolare INPGI-INPDAP n. 9 del 9 febbraio 2004
Oggetto: Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti
di amministrazioni pubbliche.
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE

Roma, 9 febbraio 2004

AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI
e per il loro tramite :
– Alle Amministrazioni dello Stato
– Agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL , CPS, CPI
– Alle Corti d’Appello

Loro Sedi

E p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dir. Gen. politiche previdenziali
Via Flavia, 6
00187 ROMA

Circolare n. 9

OGGETTOTutela previdenziale dei giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche

Con informativa n.5 del 4 febbraio 2003, l’INPDAP dettava le istruzioni per l’iscrizione alle Casse gestite dall’Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, dei giornalisti professionisti e praticanti riguardati dalla contrattazione collettiva, propria dei comparti di appartenenza (art. 4, comma 2, della L. 8 agosto 1991, n. 274 e dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503).
Con la medesima informativa l’Istituto, in esecuzione dell’art.76, L. 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), chiariva che restava quindi esclusa dall’iscrizione alle Casse INPDAP la categoria dei giornalisti pubblicisti, (art.1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69), per cui sussisteva l’obbligo di iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Con parere n.80907 del 24.9.2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretando le disposizioni dell’art.76 della legge 23 dicembre 2000, n.388 , ha affermato l’iscrizione previdenziale dei giornalisti all’INPGI indipendentemente dalla contrattazione collettiva ad essi applicabile. Unico requisito richiesto è dato dalla natura dell’attività espletata che deve essere “giornalistica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, in presenza del duplice requisito di affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica e di iscrizione all’albo di categoria, devono essere obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l’INPGI.
I praticanti giornalisti sono obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l’INPGI, purché l’assunzione sia avvenuta direttamente con affidamento di incarico di natura giornalistica.
Ovviamente, al venir meno del requisito dello svolgimento dell’attività giornalistica, rivivrà l’obbligo di iscrizione all’Istituto previdenziale di pertinenza.
Nulla viene modificato dalle norme citate con riguardo al trattamento di fine servizio per cui unica condizione è lo svolgimento di lavoro subordinato.
Con la presente, al fine di pervenire ad una più celere e puntuale regolarizzazione delle posizioni del personale interessato, vengono dettate di concerto dagli enti previdenziali interessati, i termini e le modalità per il trasferimento dei contributi pensionistici, a decorrere dal 1.1.2001, affluiti all’INPDAP.
In proposito si conviene che al periodo, oggetto di trasferimento (1.1.2001 – 31.12.2003), non sono applicate le sanzioni civili considerato che, in assenza di diversa indicazione sull’esatto titolare della contribuzione fino alla data di emanazione della nota ministeriale del 29.9.2003, le amministrazioni pubbliche hanno provveduto, in buona fede, all’adempimento presso l’INPDAP .
Le sanzioni civili non sono, altresì, applicate ai periodi contributivi dal 1° gennaio 2004 alla data di emanazione della presente circolare.

– premessa
A modifica delle istruzioni vigenti, gli enti interessati vengono esonerati dalla richiesta di rimborso dei contributi all’INPDAP per poi procedere al relativo versamento all’ente destinatario (INPGI).
Gli adempimenti finanziari vengono infatti curati direttamente dagli enti previdenziali interessati con diretto trasferimento del coacervo contributivo dall’INPDAP all’INPGI.
Unico onere per l’ente datore di lavoro rimane la comunicazione all’INPDAP, secondo le consuete modalità, delle informazioni relative alla posizione assicurativa da trasferire (già modello 103/S), con la specifica indicazione dell’imponibile individuale suddiviso per anno, da trasferire.
Tali disposizioni vigono anche per le amministrazioni dello Stato.

MODALITA’ per le regolarizzazioni delle posizioni assicurative

a) dichiarazione dei datori di lavoro
Gli enti in indirizzo, tenuti alla costituzione delle posizioni assicurative presso l’INPGI, per tutto il personale dipendente con qualifica di giornalista ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile a quella della professione giornalistica, assunti a tempo determinato o indeterminato, devono comunicare, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il 31/03/2004, agli Uffici provinciali Inpdap competenti per territorio ed all’INPGI, per ogni dipendente interessato:

  • Le generalità complete
  • Il codice fiscale
  • La data da cui deve decorrere la cancellazione della posizione pensionistica Inpdap (dal 2001 in poi)
  • Retribuzioni e relativi contributi pensionistici, per i medesimi versati, distinti per anno (2001, 2002, 2003)
  • Dichiarazione dell’ente di avvenuto versamento contributivo per gli interessati

b) adempimenti INPDAP
Posto che il trasferimento dei contributi assume carattere di urgenza, gli Uffici provinciali avranno cura di sollecitare gli enti datori di lavoro negli adempimenti di cui sopra.
Una volta in possesso delle comunicazioni, gli Uffici provinciali Inpdap provvederanno alla cancellazione in banca dati dell’iscrizione alla Cassa pensionistica dei giornalisti interessati ed all’acquisizione al fascicolo previdenziale dell’iscritto di copia della comunicazione stessa.
Per procedere al tempestivo trasferimento dei contributi pensionistici, gli Uffici provinciali comunicheranno all’Ufficio III della Direzione Centrale delle Entrate – INPDAP (fax n. 06/51018806), il totale distinto per ente da rimborsare all’INPGI. Il predetto Ufficio III, in possesso delle comunicazioni, provvederà entro 30 giorni al trasferimento dell’intero importo dovuto sul conto corrente bancario intestato all’INPGI.

c) adempimenti INPGI
Gli Enti e le Amministrazioni che abbiano alle proprie dipendenze personale soggetto all’obbligo contributivo presso l’INPGI devono provvedere tempestivamente ad aprire una posizione quale Ente contribuente, utilizzando gli appositi moduli (S.C./1, C.V./2, IscrGio), reperibili nella sezione “modulistica” del sito internet “www.inpgi.it” , ovvero contattando il Settore Iscrizione Aziende – tel. 068578316 – 337 – fax 068578300.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente circolare, resta invariato quanto già illustrato con circolare INPGI n.12 del 28/10/2003, che in ogni caso si allega in copia.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto A), per quanto di competenza di questo Istituto, potranno essere inoltrate a mezzo fax 068578300 o 068578264, ovvero tramite posta elettronica (e-mail contributi@inpgi.it). Al fine di procedere all’accertamento delle contribuzioni ed all’aggiornamento delle posizioni contributive individuali dei giornalisti interessati, si raccomanda ai datori di lavoro la massima sollecitudine possibile nella predisposizione degli adempimenti loro richiesti.
Si informa, inoltre, che qualora dal trasferimento delle contribuzioni versate all’INPDAP risultassero eventuali differenze a credito, l’INPGI ne darà immediata comunicazione alle Amministrazioni e tali importi a credito – a scelta – potranno essere oggetto di rimborso o compensate con le partite debitorie correnti. Per le Amministrazioni che non avessero rispettato i termini per gli adempimenti di cui al precedente punto A), determinando così un ritardo nel trasferimento dei contributi da parte dell’INPDAP, tali differenze a credito saranno decurtate degli interessi legali maturati.

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IL DIRETTORE GENERALE INPGI
IL DIRETTORE GENERALE INPDAP
(Avv. Arsenio Tortora)
( Dott. Luigi Marchione )

 


Circolare n. 12 del 28 ottobre 2003

Ai Ministeri ed alle Amministrazioni centrali dello Stato

Alle Amministrazioni periferiche dello Stato, per il tramite delle Amministrazioni centrali

Agli enti pubblici economici e non economici nazionali e regionali, per il tramite delle Amministrazioni vigilanti

Alle Università degli Studi

Alle Regioni, Province e Comuni

Alle Aziende Sanitarie Locali

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

e p.c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

All’UPI – Unione delle Province d’Italia

All’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

All’UNCEM – Unione Nazionale Comuni, Comunità ed enti montani

All’Unione Italiana delle Camere di Commercio; Industria, Artigianato ed Agricoltura

Alla Federparchi – Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali

Alla FNSI

Agli Uffici Regionali di Corrispondenza INPGI

Loro Sedi

OGGETTO: obbligo di iscrizione all’INPGI del personale giornalistico addetto all’informazione nella Pubblica Amministrazione, ai fini dell’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre scorso, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi.

Il Ministero ha fondato il proprio convincimento sulla disposizione contenuta nell’art.76 della legge 388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all’Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001.

Tale norma, infatti, afferma il principio che nel regime previdenziale INPGI assume rilievo, ai fini dell’iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche l’applicazione del CCNL giornalistico come precedentemente previsto dal D.lgs n. 503/92.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono obbligatoriamente iscritti all’INPGI, per l’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), a prescindere dal CCNL ad essi applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni:

· iscrizione all’albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti;
· svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.

Per i giornalisti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, i cui rapporti di lavoro sono regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza, l’obbligo di iscrizione all’INPGI – come precisato dal Ministero del Lavoro – decorre dal 1° gennaio 2001, ovvero dalla data di assunzione, se successiva. L’INPDAP, con propria circolare, illustrerà le modalità per il recupero – da parte delle Amministrazioni interessate – della contribuzione indebitamente versata a quell’ente, che dovrà essere riversata all’INPGI.

<Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la suddetta nota del 24/09/2003, ha individuato definitivamente il regime previdenziale tenuto a gestire l’assicurazione IVS del personale in oggetto, si informa che la mancata regolarizzazione della contribuzione dovuta all’INPGI per il periodo 1/01/2001 – 31/10/2003, entro 180 giorni dalla data della presente comunicazione, comporterà l’addebito delle sanzioni civili in base al vigente sistema sanzionatorio INPGI.>(capoverso abrogato)

A decorrere dal 1° novembre 2003, le Pubbliche Amministrazioni che abbiano alle proprie dipendenze personale soggetto all’obbligo contributivo presso l’INPGI devono quindi provvedere tempestivamente ad aprire una posizione quale Ente contribuente, utilizzando gli appositi moduli (S.C./1, C.V./2, IscrGio), reperibili nella sezione “modulistica” del sito internet “www.inpgi.it” , ovvero contattando i nostri Uffici (Settore Iscrizione Aziende – tel. 06-8578316 – 337 – fax 06-8578300).

Le Amministrazioni e/o Enti che abbiano già aperto una posizione contributiva all’INPGI per il personale giornalistico con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, nel caso in cui abbiano alle proprie dipendenze altri giornalisti con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale del comparto pubblico di appartenenza, devono provvedere ad attivare una seconda posizione contributiva, considerato che l’applicazione dei due distinti contratti collettivi di lavoro comporta un diverso carico contributivo.

Per il regolare svolgimento degli adempimenti contributivi, l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 6 della legge 9 novembre 1955 n.1122 e del D.M. 24/02/1984 – è tenuta a trasmettere una denuncia contributiva mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di paga e, entro la stessa data, dovrà versare la relativa contribuzione. L’Istituto, per facilitare la compilazione delle denunce contributive mensili da parte dei datori di lavoro, fornisce una procedura informatica per la predisposizione delle stesse su supporto magnetico (procedura DASM) e garantisce, se richiesto, l’assistenza tecnica per l’istallazione di tale programma.

L’INPGI per l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi utilizza esclusivamente la denuncia mensile presentata dal datore di lavoro e non attinge ai dati riportati nelle dichiarazioni fiscali del sostituto d’imposta (mod.770), come avviene per gli altri Enti previdenziali pubblici. Pertanto, è richiesta alle Amministrazioni in indirizzo la massima puntualità nella trasmissione delle suddette denunce mensili.

Il mancato versamento della contribuzione dovuta all’INPGI comporterà, a decorrere dalla contribuzione riferita al mese di <novembre 2003> (leggasi gennaio 2004), l’immediato addebito delle previste sanzioni civili. Il Servizio Contributi dell’INPGI rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario (Fax 06 8578264 – e-mail contributi@inpgi.it).

Ad ogni buon fine, si allega la tabella relativa alle aliquote contributive dovute all’Istituto dalle pubbliche amministrazioni e le modalità di pagamento delle contribuzioni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
(Dott.ssa Maria I. Iorio) 

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)

· ALL. 1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPGI

A) Cod. 05 – Rapporti di lavoro regolati dal CNLG stipulato da FIEG/FNSI.

Tipo contribuzione
MISURA
NOTE
ENTE
Giornalista
I.V.S.
18,93 %
8,69 % (*)
Disoccupazione
1,61 %
Sub – totale
20,54 %
8,69 % (*)
Contr. Solidarietà
10.00 %
calcolato su contribuzioni a Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Fondo Integrativo
1.50 %
esclusi: pubblicisti, praticanti, Contratto a Termine
Add.le F.do Integrativo
0.35 %
esclusi: pubblicisti, praticanti, Contratto a Termine
Contributo Infortuni
Euro 11,88
Q.ta fissa mensile. Esclusi pubblicisti ed Art.2 CNLG con retrib.< minimo R.O.

B) Cod. 28 – Rapporti di lavoro regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza.

Tipo contribuzione
MISURA
NOTE
ENTE
Giornalista
I.V.S.
18,93 %
8,69 % (*)
Disoccupazione

1.61 %
dovuto per il personale a cui non è garantita la stabilità d’impiego (Contratti a termine, fuori ruolo, ecc.)
Sub – totale
20.54 %
8,69 % (*)
Contributo Solidarietà

10.00 %
calcolato su eventuali contribuzioni a Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Contributo Infortuni
l’Istituto si riserva di fornire, con successiva nota, informazioni al riguardo.

(*) + 1% aggiuntivo calcolato sulla quota di retribuzione eccedente:
– anno 2001 £. 5.654.000 mensili (£ire 67.851.000 annue);
– anno 2002 . 3.004,00 mensili ( uro 36.044,00 annui );
– anno 2003 . 3.083,00 mensili ( uro 36.999,00 annui );

 

· ALL. 2 – Modalità pagamento contributi.

a) pagamento contributi: Le contribuzioni devono essere versate all’INPGI entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

b) modalità di pagamento: L’Istituto non rientra tra gli Enti per i quali è previsto il pagamento unificato con mod. F24 – Il pagamento delle contribuzioni può essere effettuato solo a mezzo BONIFICO BANCARIO, ai seguenti recapiti:

A) Rapporti di lavoro regolati dal CNLG stipulato da FIEG/FNSI.

· Contribuzioni Ordinarie
Banca di Roma
F.le 166 – Via Nizza 35 – 00198 Roma
CIN C
ABI 03002
CAB 05187
C/C
83400/30
BBAN: C 03002 05187 000008340030

 

 

· Contribuzioni Fondo Integrativo (aliquota pari all’1,50%)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Via Carlo Alberto, 6/A 00185 Roma
CIN Z
ABI 05696
CAB 03200
C/C
30000/37
BBAN: Z 05696 03200 000030000X37
· Addizionale Fondo Integrativo (aliquota pari allo 0,35%, prevista dall’accordo del 4/06/1998)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Via Carlo Alberto, 6/A 00185 Roma
CIN X
ABI 05696
CAB 03200
C/C
6300/05
BBAN: X 05696 03200 000006300X05

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B) Rapporti di lavoro regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza.

· Contribuzioni Ordinarie
Banca di Roma
F.le 166 – Via Nizza 35 – 00198 Roma
CIN C
ABI 03002
CAB 05187
C/C
83400/30
BBAN: C 03002 05187 000008340030

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N.B. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare sempre i seguenti dati:
– Numero di posizione INPGI e denominazione sociale dell’Azienda;
– Causale del versamento;
– Mese ed anno a cui si riferisce il versamento.