Whistleblowing

 

Segnalazione di condotte illecite
c.d. Whistleblowing

 

Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2023

Fonte normativa: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ​

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito “Decreto”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto, le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023, abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.

Il personale e le terze parti possono effettuare segnalazioni in forma scritta od orale aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità; si tratta, quindi, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione in cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché condotte volte a occultare tali violazioni.

INPGI assicura la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla segnalazione.
In caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, l’INPGI si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

L’INPGI ha predisposto i seguenti canali di ricezione delle segnalazioni interne:

  • piattaforma informatica: vedere form che segue
  • email: whistleblowing@inpgi.legalmail.it
  • incontro diretto e riservato: contattando il numero 06 8578 800
  • tramite posta ordinaria: in busta sigillata – apponendo la dicitura esterna “RISERVATA – WHISTLEBLOWING”  – indirizzata all’INPGI – Via Nizza, 35 – 00198 Roma

Le modalità e le procedure di acquisizione e gestione delle segnalazioni sono riportate nell’apposito disciplinare operativo approvato con Delibere del D.G. n. 223 del 12/12/2023 e consultabile al seguente link

 

Segnalazione esterna all’ANAC

In presenza dei presupposti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 24/2023 è possibile inviare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite i canali indicati al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 


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Modulo di segnalazione

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Avvertenze

Eventuali file allegati possono essere inviati tramite PEC all'indirizzo whistleblowing@inpgi.legalmail.it ovvero possono essere inviati documenti in forma cartacea a mezzo posta ordinaria in busta sigillata apponendo la dicitura esterna "RISERVATA - WHISTLEBLOWING" all'INPGI - Via Nizza, 35 - 00198 Roma

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