STATUTO IN VIGORE FINO AL 31/01/2024

Approvato con decreto interministeriale del 13.09.2007

CAPO PRIMO
Disposizioni Generali

Articolo 1
Denominazione e Natura
1. L’Istituto  Nazionale  di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, già  riconosciuto  con Regio  Decreto 25 marzo 1926, n. 838, è  una  fondazione dotata  di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile,  ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. L’Istituto ha sede legale  in  Roma e svolge la sua attività a  norma di legge e del  presente  Statuto.  L’attività  di natura pubblica è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Articolo 2
Soggetti assicurati
1. L’Istituto attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti nell’Albo dei giornalisti  e nel Registro  dei  praticanti tenuti dall’Ordine dei  giornalisti,  nonché  dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme,  alle  condizioni  e nei  limiti previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Articolo 3
Prestazioni
1. L’Istituto provvede alle seguenti prestazioni in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:

a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
c) trattamento in caso di disoccupazione;
d) assegni per il nucleo familiare;
e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
f) trattamento in caso di infortunio.

2. L’Istituto,  inoltre,  per i soggetti  di  cui al comma  1  può provvedere alle seguenti prestazioni:

a) pensioni e assegni a carattere sociale;
b) ricovero in case di riposo  e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente  o convenzionate;
c) prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
d) borse  di studio a figli e  orfani di  iscritti, anche per corsi di formazione giornalistica;
e) interventi volti a favorire l’accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;
f) forme ulteriori di  previdenza  e  assistenza  individuate  in apposito regolamento e amministrate mediante autonoma gestione da istituire secondo le normative vigenti in materia.

3. L’Istituto provvede, altresì,  alla corresponsione  della pensione di  invalidità,  vecchiaia  e  superstiti e dell’indennità di maternità  –  nei  limiti, alle condizioni e con le modalità previste dall’apposito regolamento – nei  confronti  dei  giornalisti  professionisti  e pubblicisti iscritti nell’apposito Elenco di categoria  e  nei  confronti dei praticanti iscritti nell’apposito registro, che svolgono attività autonoma  di  libera  professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorchè  contemporaneamente svolgano attività  di lavoro dipendente.
4. Per la categoria professionale  di  cui al comma 3 è istituita presso  l’Istituto  una gestione previdenziale separata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103. La gestione previdenziale separata si avvarrà di sedi, personale e strutture dell’Istituto, con conseguente ripartizione dei costi.

 

Articolo 4
Suddivisione del territorio nazionale ai fini istituzionali
1. Ai fini istituzionali, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni così determinate:
1) Piemonte
2) Valle d’Aosta
3) Lombardia
4) Veneto
5) Trentino Alto Adige
6) Friuli Venezia Giulia
7) Liguria
8) Emilia Romagna
9) Marche
10) Toscana
11) Umbria
12) Abruzzo
13) Lazio
14) Campania
15) Calabria
16) Puglia
17) Basilicata
18) Sicilia
19) Sardegna
20) Molise
2. Per ciascuna circoscrizione il Consiglio di Amministrazione provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario.
3. L’incarico di Fiduciario è conferito valutando prioritariamente la disponibilità dei consiglieri di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b) e c). Se ciò non fosse possibile il Consiglio di amministrazione prenderà in considerazione eventuali consiglieri di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) appartenenti alla Circoscrizione. In caso negativo l’incarico è conferito tra gli iscritti nella Circoscrizione dopo aver  consultato l’Associazione regionale di stampa competente.
4. Il Consiglio di Amministrazione –  su proposta del Fiduciario – può nominare un vice-Fiduciario, il quale collabora con il Fiduciario nell’adempimento delle funzioni ad esso attribuite. Possono essere nominati due Vice Fiduciari in ciascuna delle Circoscrizioni della Lombardia e del Lazio. In relazione alla dislocazione territoriale degli iscritti nell’ambito di ciascuna Circoscrizione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Fiduciario, può istituire sedi distaccate degli uffici di corrispondenza alle quali prepone un vice-Fiduciario.
5. Il Fiduciario e i vice Fiduciari, in base alle direttive del Consiglio di amministrazione, curano i rapporti fra gli iscritti e l’Istituto e gli adempimenti relativi alle elezioni in sede locale  del Consiglio generale e del Comitato amministratore. Ai fini del coordinamento degli uffici di corrispondenza con quelli della sede dell’Istituto, il Presidente di norma convoca trimestralmente la Conferenza  dei Fiduciari.
6. Il Fiduciario e il Vice Fiduciario permangono in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione.
7. Il funzionamento degli uffici di corrispondenza è di norma assicurato  mediante convenzioni stipulate dall’Istituto con le associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e con la  stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

8. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma precedente, l’Istituto potrà prevedere facilitazioni o contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle organizzazioni suddette.

 

 

 

CAPO SECONDO
Struttura Organizzativa

Articolo 5
Organi dell’Istituto.
1. Sono organi dell’Istituto:

a) il Presidente
b) il Consiglio generale
c) il Consiglio di amministrazione
d) il Comitato amministratore della gestione separata
e) il Collegio sindacale.

Articolo 6
Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui al     successivo articolo 12, comma 1, lettera a), e rimane in carica quattro anni. Il Presidente ed il Vice presidente vicario non possono essere eletti nel rispettivo incarico per più di due mandati consecutivi. La norma trova applicazione anche al Presidente ed al Vice Presidente vicario, i quali alla data della sua entrata in vigore siano già in carica. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministratore e ne stabilisce l’ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il Consiglio generale, da almeno dieci consiglieri e, per il Consiglio di amministrazione ed il Comitato amministratore, da almeno tre membri;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi di amministrazione;
d) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l’Istituto;
e) adotta nei casi di necessità o di urgenza le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del predetto Organo alla prima riunione utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro adozione;
f) in materia di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esercita ogni funzione che comporti un potere di spesa non superiore a euro 110.000 (centodiecimila) e in materia di appalti per acquisizione di beni e servizi un potere di spesa non superiore a euro 80.000 (ottantamila), importi suscettibili di rivalutazione annuale Istat, assumendo le relative deliberazioni, che vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla lettera e).

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri  sono esercitati dal Vice Presidente Vicario.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale per l’esercizio di particolari attribuzioni inerenti al suo ufficio, al Vice Presidente vicario o all’altro Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare uno o più consiglieri di amministrazione per il compimento di singoli atti.
Articolo 7
Il Consiglio generale: composizione e durata
1. Il Consiglio Generale è composto da sessantadue membri elettivi e tre designati. I sessantadue membri elettivi sono così ripartiti:

a) un  rappresentante dei giornalisti  non titolari  di   pensione   diretta, eletto in ciascuna delle venti Circoscrizioni  dagli iscritti di cui al secondo comma dell’art.8;
b)ventuno  rappresentanti dei giornalisti non titolari di pensione diretta,   eletti   in ciascuna Circoscrizione con più di 5.000 elettori dagli iscritti di cui al secondo comma dell’art. 8; i ventuno rappresentanti sono ripartiti fra le Circoscrizioni medesime in proporzione al numero degli elettori;
c) nove rappresentanti dei giornalisti non titolari di pensione diretta che saranno ripartiti uno per ciascuna delle nove Circoscrizioni con il maggior numero di elettori appartenenti al gruppo con meno di 5.000 elettori e che saranno eletti dagli iscritti di cui al secondo comma dell’art. 8.
d) dieci rappresentanti  dei giornalisti  titolari di pensione  diretta, eletti  su  base nazionale  dagli iscritti di cui al terzo comma dell’art. 8;
e)  due rappresentanti dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione eletti dal Comitato amministratore di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 14, con voto deliberativo, salvo  che  per le competenze di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b, per cui, partecipano solo a titolo consultivo.

 

2. I tre membri designati sono così ripartiti:

f)    un giornalista designato dall’ organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;
g)   due rappresentanti degli editori di giornali designati dall’organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria.
Fanno, inoltre, parte del Consiglio Generale,  a titolo consultivo:
h)   due rappresentanti designati uno dall’Ordine Nazionale dei giornalisti e uno dalla  Cassa  Autonoma  di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani;
i) un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
l)    un rappresentante  designato  dalla  Presidenza del Consiglio   dei Ministri;
I rappresentanti di cui  alle  precedenti  lettere i) ed l) sono designati a ricoprire anche la carica di Consigliere di Amministrazione.

3. Il Consiglio generale  dura  in  carica quattro anni e comunque fino all’insediamento  del  nuovo Consiglio.  I suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, lettera b), dell’art. 1 del Decreto legislativo 30.6.1994 n. 509.
4. Le elezioni si svolgono  a  norma  del successivo art. 8 e seguenti; le designazioni di cui alle lettere f), g), h), i) ed l), del precedente comma 2, sono comunicate direttamente all’Istituto.
Articolo 8
Indizione delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio generale, del Comitato amministratore
e dei membri elettivi del Collegio Sindacale
 – Presentazione delle liste elettorali
1. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il Consiglio di amministrazione fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale e dei membri elettivi  del  Collegio sindacale. Le elezioni devono tenersi non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza del quadriennio predetto.
2. Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui al comma  1, lettere a), b) e c), del precedente art. 7, hanno diritto al voto gli iscritti i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione diretta  e risultino accreditati di almeno dodici contributi mensili; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data  non siano titolari di pensione diretta  e risultino accreditati di almeno 60 contributi mensili.
3. Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui al comma 1,  lettera  d), del  precedente art. 7, hanno diritto di voto e possono essere eletti gli iscritti i quali, al centocinquantesimo  giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione  diretta.
4. Ai fini delle elezioni dei  membri del Comitato amministratore  di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera c), hanno diritto al voto  gli iscritti i quali al centocinquantesimo giorno antecedente  la data delle elezioni risultino accreditati di almeno un anno di contribuzione; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data risultino accreditati di almeno cinque anni di contributi interamente versati alla Gestione previdenziale Separata, ivi compresi quelli versati per periodi di inattività professionale.
5. Ai  fini  delle  elezioni  dei sindaci, di cui al comma 1, lettera d), del successivo art. 18, hanno diritto al voto e possono essere eletti gli iscritti di cui ai precedenti secondo e terzo comma.
6. Ai fini dell’elezione del sindaco di cui al comma 1, lettera e), del successivo art. 18, hanno diritto al voto e possono essere eletti gli iscritti di cui al precedente quarto comma.
7. In occasione delle votazioni per il rinnovo degli Organi rappresentativi e di controllo l’Istituto provvede alla formazione di una lista elettorale unica per ogni Circoscrizione composta dagli iscritti appartenenti alla Circoscrizione stessa,  che facciano pervenire all’Inpgi la loro candidatura. Per le elezioni su elenco unico nazionale l’Istituto provvede alla formazione di  liste elettorali uniche, distinte per i pensionati, i sindaci e i componenti elettivi del Comitato della Gestione Separata, composte dagli iscritti che facciano pervenire all’Inpgi la loro candidatura. Ogni candidato deve sottoscrivere  la candidatura, a pena di nullità della stessa  e farla pervenire all’Istituto – mediante  raccomandata A/R o consegna a mano presso la sede legale dell’Ente  – entro  il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la data fissata per le elezioni.
8. Il Presidente dell’Inpgi, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati, procede alla convalida delle candidature e alla formazione delle liste. Successivamente l’Istituto provvede a stamparle distinte per Circoscrizione o elenco unico nazionale, e a spedirle agli elettori assieme al certificato elettorale.
9. Sono nulli i voti attribuiti a iscritti non compresi nelle liste elettorali.
Articolo 9
Adempimenti preelettorali
e modalità di svolgimento delle elezioni
1. Il Consiglio di amministrazione provvede a determinare il numero dei componenti del Consiglio generale da eleggere in ciascuna Circoscrizione con riferimento alla consistenza numerica degli elettori al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
2. L’Istituto provvede, quindi, a compilare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 7, e nazionali per i consiglieri di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo 7, per i membri del Comitato amministratore di cui al comma 4 dell’art. 8, e per i sindaci di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell’articolo 18, devono essere affissi, a cura dei Fiduciari, almeno centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni e per la durata di quindici giorni, presso gli Uffici di corrispondenza dell’istituto, presso le sedi provinciali e regionali delle Associazioni di Stampa e degli Ordini regionali dei giornalisti.
3. La residenza degli interessati, ai fini dell’attribuzione alle singole Circoscrizioni elettorali, è desunta dall’iscrizione nell’Albo e nel Registro previsti dalla legge sull’ordinamento della professione di giornalista.
4. Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all’Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l’affissione obbligatoria.Su di essi decide il Consiglio di amministrazione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.
5. L’Istituto provvede, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale e le liste elettorali di cui al comma 8 dell’art. 8.
6. In caso di smarrimento, l’avente diritto può richiedere un duplicato del certificato elettorale all’ufficio di corrispondenza della Circoscrizione di appartenenza, ovvero direttamente all’Istituto.
7. Le elezioni dei consiglieri di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del precedente articolo 7 avvengono per votazione su lista elettorale circoscrizionale.
8. Le elezioni dei consiglieri di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 7 avvengono con votazione su lista elettorale unica nazionale. Risultano eletti, nell’ordine del numero dei voti conseguiti, i primi dieci candidati della graduatoria elettorale, ma non più di tre e non più di due, rispettivamente, per le due Circoscrizioni con il maggior numero di elettori pensionati e non più di uno per le altre Circoscrizioni.
9. Le elezioni dei membri del Comitato amministratore avvengono con votazione su lista elettorale unica nazionale. Risultano eletti nell’ordine del numero dei voti conseguiti, i primi cinque candidati della graduatoria elettorale appartenenti alla categoria dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti, ma non più di uno per Circoscrizione.
10. Le elezioni dei sindaci di cui al comma 1, lettera d), del successivo art. 18 avvengono con votazione su lista elettorale unica nazionale comprendente gli iscritti di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 8. Risultano eletti, nell’ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaci effettivi e sindaci supplenti, i primi sei candidati della graduatoria elettorale appartenenti a Circoscrizioni diverse.
11. L’elezione del sindaco di cui al comma 1, lettera e), del successivo articolo 18, avviene con votazione su lista elettorale unica nazionale comprendente gli iscritti di cui al comma 4 del precedente articolo 8. Risultano eletti, nell’ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente, i primi due candidati della graduatoria elettorale appartenenti a Circoscrizioni diverse.
12. Sia per quanto concerne i sindaci di cui al comma 1, lettera d), che il sindaco di cui al comma 1, lettera e), del successivo articolo 18, in caso di parità di voti è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l’Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
13. Lo stesso criterio di cui al comma precedente vale anche per i membri del Consiglio Generale e del Comitato amministratore.
14. Ai fini delle elezioni di cui al presente articolo, se i candidati da eleggere sono più di due, gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei posti da coprire.
Articolo 10
Seggi elettorali
e proclamazione degli eletti
1. Le elezioni dei membri del Consiglio Generale, del Comitato amministratore e dei sindaci hanno luogo nei seggi elettorali costituiti presso gli uffici di corrispondenza dell’Istituto. Il Consiglio di amministrazione, tramite il Fiduciario, cura l’istituzione di seggi elettorali distaccati.
2. Per ciascun seggio il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione di un Presidente e di non più di quattro scrutatori per le Circoscrizioni con meno di 5.000 elettori e non più di dieci scrutatori per le Circoscrizioni con più di 5.000 elettori, nonchè di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne processo verbale. E’ incompatibile con la funzione di Presidente o di scrutatore l’incarico di Fiduciario o vice Fiduciario dell’Ufficio di corrispondenza e la qualità di candidato alle elezioni per gli organi statutari dell’Istituto.
3. L’elettore può esprimere il voto presso il seggio elettorale o in via telematica. La disciplina del voto telematico è demandata ad apposito Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri Vigilanti.
4. Il giorno fissato per le elezioni, gli aventi diritto al voto che si presentano al seggio devono essere muniti del certificato elettorale loro inviato dall’Istituto, e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale è acquisito agli atti relativi alle elezioni.
5. Al termine delle operazioni, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale contenente i risultati delle elezioni, firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. I verbali vengono trasmessi all’Istituto a cura del Presidente del seggio, unitamente alla relativa documentazione, appena ultimate le operazioni elettorali.
6. La sommatoria dei voti espressi presso i seggi circoscrizionali e per via telematica viene eseguita nel seggio elettorale centrale istituito presso la sede legale dell’Istituto, di cui fanno parte un presidente e quattro scrutatori. Il notaio che assiste il presidente procede, al termine delle operazioni, alla compilazione di apposito verbale.
7. I componenti dei seggi elettorali non sono eleggibili alla carica di membri del Consiglio Generale, del Comitato amministratore e di sindaci dell’Istituto.
8. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell’Istituto non oltre 10 giorni dalla data delle elezioni. Tutti i processi verbali elettorali vengono custoditi presso l’Istituto, riservandone l’accesso alle competenti Autorità ministeriali di vigilanza.
Articolo 11
Adunanze del Consiglio generale e funzioni
1. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno e in sessione straordinaria quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quarto dei componenti.
2. La prima seduta è convocata, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente uscente ed è presieduta dallo stesso, se confermato nella carica di consigliere, ovvero dal consigliere che abbia la maggiore anzianità contributiva.
3. Il Consiglio generale ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo generale dell’Istituto per il conseguimento degli scopi statutari;
b) elegge a scrutinio segreto i dieci componenti del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. a);
c) valuta le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione, esprimendo il proprio motivato parere sulla gestione;
d) ratifica entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell’anno successivo e entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonchè le eventuali variazioni di bilancio;
e) delibera le modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio di amministrazione;
f) determina i compensi spettanti al Presidente, ai vice presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato amministratore e del Collegio Sindacale, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Collegiali.

4. I provvedimenti di cui al comma 3, lettera e) sono trasmessi per la relativa approvazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed a quello dell’Economia e delle Finanze.
5. I provvedimenti di cui al comma 3, lettera a) e gli elaborati contabili di cui al comma 3, lettera d), sono trasmessi ai Ministeri vigilanti per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.
Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 membri:

a) dieci eletti dal Consiglio Generale fra i propri componenti elettivi, di cui almeno uno scelto fra quelli di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 7;
b) i due rappresentanti degli editori di giornali designati dall’organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;
c) un giornalista designato dall’organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;
d) un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
f) un rappresentante dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti di cui all’art. 3, comma 3 eletto dal Comitato amministratore di cui all’art. 14, con voto deliberativo, salvo che in materia di contributi e prestazioni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i regolamenti e il bilancio tecnico di cui rispettivamente, alle lettere c) ed e) del comma 3 dell’articolo 13;

2. Alla prima riunione del Consiglio generale, convocata per procedere all’elezione del Consiglio di amministrazione, devono essere presentate una o più liste con non più di dieci candidati sottoscritte ciascuna da almeno 7 consiglieri con diritto di voto. I sottoscrittori non possono essere candidati in nessuna lista. Nessuno dei candidati per l’elezione nel Consiglio di amministrazione può essere presentato in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. L’ elezione è nulla, qualora tra i componenti eletti del Consiglio di Amministrazione non figuri almeno un Consigliere Generale titolare di pensione diretta.
3. L’elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema proporzionale. I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell’ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista. In presenza di più liste l’assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero dei voti validi per quello dei seggi cui provvedere. I seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
4. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto più voti. Nel caso di quozienti pieni e di voti pari è applicato il criterio di cui al comma 12 dell’art. 9. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applica il criterio di cui al comma 12 dell’art. 9.
5. All’interno di ogni lista è possibile esprimere un massimo di sette preferenze.
6. Nel caso in cui uno dei consiglieri cessasse dalla funzione per dimissioni o altro motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista.
7. Il Presidente e il Vice Presidente vicario sono eletti dal Consiglio di amministrazione fra i dieci membri di cui alla precedente lettera a).
8. Qualora il Presidente sia un iscritto non titolare di pensione diretta il Vice Presidente vicario deve essere scelto tra i titolari di pensione diretta e viceversa.
9. Il Consiglio di Amministrazione elegge inoltre un secondo vice presidente scegliendolo fra i due rappresentanti degli editori di giornali.
10. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni dalla data della elezione e comunque fino alla elezione del nuovo Consiglio per la sola ordinaria amministrazione.
Articolo 13
Adunanze del Consiglio di Amministrazione e funzioni
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria ogni mese o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno quattro Consiglieri.
2. Nella prima seduta elegge il Presidente e i due Vice Presidenti secondo le modalità previste dall’art. 12.
3. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Istituto che non siano espressamente riservati al Consiglio generale. In particolare ha le seguenti funzioni:

a) vigila per l’osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell’Istituto;
b) cura l’attuazione delle direttive del Consiglio generale per il conseguimento degli scopi statutari e propone al Consiglio le modifiche statutarie;
c) approva i regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall’Istituto in favore dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, informandone il Consiglio generale;
d) approva l’organigramma del personale e l’ordinamento dei servizi dell’Istituto;
e) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonchè il bilancio tecnico della gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria riguardante i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato; approva altresì il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo della gestione previdenziale separata riguardante i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica; i bilanci della Gestione Previdenziale Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria sono corredati dalle relazioni del Presidente e del Direttore Generale, mentre quelli della Gestione Previdenziale Separata sono corredati dalla relazione del Comitato amministratore. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di entrambe le gestioni devono essere approvati rispettivamente entro il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno e ratificati dal Consiglio generale entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno;
f) provvede alla destinazione delle disponibilità e all’approvazione del piano di impiego dei fondi nonchè alla contestuale approvazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; la delibera del Consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio generale;
g) delibera sull’acquisto, l’alienazione e la permuta dei beni immobili nonché sull’eventuale trasformazione dei beni stessi;
h) nomina il Direttore generale dell’Istituto e, ove necessario, il Vice Direttore generale;
i) ratifica le delibere adottate dal Presidente dell’Istituto ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera e);
J) delibera su ogni altra questione deferitagli da leggi, decreti, regolamenti e dal presente Statuto.

4. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera c), relativi a contributi e prestazioni di natura obbligatoria, sono approvati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in conformità con quanto disposto dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.
5. Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni, costituite da propri componenti, da componenti il Consiglio generale e da esperti, con funzioni consultive e di studio; il numero dei componenti di ogni commissione non può superare le sei unità. Le Commissioni Contributi e Vigilanza e Previdenza, sono composte secondo i seguenti criteri:
  • tre giornalisti, tra i quali viene scelto il Presidente;
  • un rappresentante della Pubblica Amministrazione;
  • due rappresentanti degli editori di giornali designati dall’organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria.
Articolo 14
Il Comitato amministratore – Composizione e durata
1. Il Comitato amministratore della gestione previdenziale separata riguardante i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti di cui all’articolo 3, comma 3, è composto da nove membri:

a) il Presidente dell’Istituto, che lo presiede;
b) il Vice Presidente Vicario dell’Istituto;
c) cinque rappresentanti elettivi dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione;
d) i rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto.

2. Il Comitato amministratore dura in carica quattro anni dalla data della composizione e comunque, per la sola ordinaria amministrazione, fino alla ricostituzione del nuovo Comitato amministratore.
Articolo 15
Adunanze del Comitato Amministratore e funzioni
1. Il Comitato amministratore è presieduto dal Presidente dell’Istituto ovvero in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente Vicario.
2. Il Comitato amministratore è convocato in seduta ordinaria ogni mese o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno tre membri.
3. Il Comitato amministratore ha le seguenti funzioni:

a) predispone per l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione separata, corredati da una propria relazione e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 3, comma 4;
c) delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità al disposto di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
d) vigila sull’affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne l’equilibrio;
e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;
f) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio generale o dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto;
g) elegge con il solo voto dei componenti elettivi, tra i cinque membri elettivi i due rappresentanti nel Consiglio generale e, tra questi ultimi, il rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

4. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti all’approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
Articolo 16
Convocazione degli Organi di Amministrazione
1. Gli organi di amministrazione sono convocati dal Presidente. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti all’ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, per via telegrafica almeno tre giorni prima.
2. In prima convocazione il Consiglio Generale delibera validamente con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la metà più uno dei componenti. Fra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere non meno di 24 ore.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato amministratore deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le riunioni, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 11, sono presiedute dal Presidente dell’Istituto.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministratore, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede la riunione.
6. Le modifiche allo Statuto richiedono la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio generale e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
7. Le elezioni di tutte le cariche e le dichiarazioni di decadenza di cui al successivo art. 17, avvengono a scrutinio segreto con la presenza nelle prime due votazioni dei due terzi dei componenti dell’Organo deliberante. Successivamente è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti. A parità di voti è preferito il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l’Istituto e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
8. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio generale non si tiene conto dei consiglieri che intervengono a titolo consultivo. Non si tiene, altresì, conto dei consiglieri di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 7 nei casi in cui il Consiglio generale si riunisce per eleggere a scrutinio segreto i dieci componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 12, comma 1, lett.a).
9. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione non si tiene conto del consigliere di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 12 nei casi in cui il Consiglio di amministrazione si riunisce per deliberare in materia di contributi e prestazioni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i regolamenti e il bilancio tecnico di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed e) del comma 3 dell’articolo 13.
10. Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì, essere eletto amministratore, e se eletto decade dall’ufficio, colui che abbia riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o contro la pubblica amministrazione.
11. I verbali delle riunioni degli Organi di amministrazione sono trascritti in apposito libro e firmati da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante designato dal Presidente.
Articolo 17
Cause di decadenza e di incompatibilità
1. Costituiscono causa di decadenza dalle cariche dell’Istituto:

a) la cancellazione dall’Ordine dei giornalisti;
b) l’assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Consiglio generale o a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministratore, del Collegio sindacale;

2. La dichiarazione di decadenza è effettuata dall’Organo di appartenenza.
3. I membri del Consiglio Generale e del Comitato Amministratore che cessano comunque dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti nei modi previsti per la nomina. I sostituti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza dell’organo in cui entrano a far parte. I membri elettivi che cambiano status, passando dalla condizione di non titolari di pensione diretta a quella di titolari di pensione diretta continuano ad esercitare il mandato sino alla naturale scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di un sindaco, assume la sua funzione il sindaco supplente con eguale provenienza.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, membro del Consiglio di amministrazione, membro del Comitato amministratore della Gestione separata, membro del Collegio dei Sindaci e Sindaco supplente sono incompatibili con quelle di:

a) Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei conti della Fnsi, salvo il caso del componente designato di cui all’art. 12, comma 1, lettera c);
b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci della Casagit;
c) Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine nazionale dei giornalisti italiani;
d) Presidente di Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti, Presidente o legale rappresentante di Associazione regionale di stampa e Fiduciario Casagit.

5. La carica di Presidente e Vice Presidente Vicario dell’Inpgi deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario dell’Inpgi medesimo.
6. Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l’interessato dovrà optare entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine decadrà dalla carica di membro degli Organi statutari dell’Inpgi.
Articolo 18
Collegio Sindacale – Composizione e durata
1. Il Collegio sindacale è composto da sette membri:

a) un sindaco designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in funzione di Presidente;
b) un sindaco designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un sindaco designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) tre iscritti eletti secondo le norme di cui ai precedenti articoli 8 e seguenti;
e) un iscritto eletto tra i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti di cui all’art. 3, comma 3, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera d).

2. Analogamente vengono designati ed eletti sette sindaci supplenti i quali, così come gli effettivi, devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità di cui al comma 3 dell’art. 7.
3. Il Presidente dell’ Istituto provvede alla proclamazione dei sindaci eletti ed alla presa d’atto dei sindaci designati dai ministeri vigilanti.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio Generale
5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministratore ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Ai componenti del Collegio Sindacale di cui al comma 1, lett. d) ed e), ai fini delle verifiche delle condizioni di eleggibilità e di permanenza in carica, si applicano le disposizioni contenute nel comma 10 dell’art.16.
Articolo 19
Direttore Generale e Vice Direttore Generale – Nomina e compiti
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di ammini­strazione tra i funzionari dell’Istituto di grado più elevato, dotati di elevata professionalità in campo amministrativo e gestionale.
2. Può essere anche assunto tra persone estranee all’Istituto, dotate di adeguata, specifica professionalità.
3. Il Direttore generale sovrintende al personale e all’organizzazione dei servizi dell’Istituto; ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio generale e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministratore; interviene a tutte le riunioni degli organi di amministrazione e fa parte delle commissioni di cui all’ultimo comma del precedente art. 13.
4. Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina o all’assunzione di un Vice Direttore generale con funzioni vicarie.
5. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale e del Vice Direttore generale.

 

CAPO TERZO
Patrimonio e Bilancio

Articolo 20
Patrimonio ed entrate
1. L’Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;
b) i redditi derivanti dalle attività patrimoniali;
c) le altre somme pervenute a giusto titolo.
d) le donazioni, lasciti ed eventuali altri atti di liberalità.

Articolo 21
Impiego dei fondi disponibili
1. I fondi disponibili dell’Istituto possono essere impiegati:

a) in beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi o quote di fondi immobiliari;
b) in depositi e certificati fruttiferi presso primari istituti di credito e presso l’Ente poste;
c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e assimilati, in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti, in titoli obbligazionari emessi da primarie società o istituti;
d) in quote di fondi comuni di investimento e sicav di diritto italiano ed estero gestiti da primari enti ed istituti;
e) in mutui fruttiferi ipotecari e in prestiti fruttiferi;
f) in azioni di società quotate presso la Borsa italiana o presso le maggiori Borse internazionali attraverso il ricorso a primari gestori professionali;
g) in polizze assicurative, anche indicizzate o rivalutabili emesse da primarie compagnie di assicurazione;
h) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dal Consiglio generale.

Articolo 22
Esercizio Finanziario e Bilanci
1. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono compilati un bilancio preventivo e un conto consuntivo per la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e per la gestione previdenziale separata, unitari per tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali, che sono approvati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dal Consiglio generale, sentito il Collegio sindacale, rispettivamente entro il mese di novembre precedente ed il mese di maggio successivo all’esercizio cui si riferiscono.
3. La gestione economico finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico delle gestioni invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre gestioni obbligatorie in essere presso l’Istituto da redigersi con periodicità almeno triennale.
4. La valutazione dell’andamento economico dell’Ente deve essere effettuata distintamente per le diverse gestioni qualora in una gestione si dovessero riscontrare situazioni di squilibrio, i provvedimenti necessari al ripianamento del deficit devono essere individuati tenendo conto esclusivamente della situazione della gestione interessata, senza pertanto considerare le eventuali possibilità di copertura offerte dalla situazione economica dell’Inpgi nel suo complesso.
5. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro di cui all’art. 1 del D.Legislativo 27.1.1992, n. 88.
6. I bilanci, corredati dei relativi atti, sono trasmessi, entro un mese dalla data di approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la esecutività.
Articolo 23
Fondi tecnici e Fondi patrimoniali
1. Nel bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni previdenziali obbligatorie dell’ Istituto sono iscritti i fondi tecnici per le prestazioni, ivi compresi i fondi di riserva generale destinati a sopperire ad eventuali temporanee esigenze dei trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti.
2. Sono iscritti, altresì,i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e all’ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili.
3. L’accantonamento alla Riserva tecnica per ciascuna delle gestioni previdenziali obbligatorie viene annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, in conformità al disposto del 4^ comma, lettera c) dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.
Articolo 24
Trasparenza
1. La disciplina dell’accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all’Istituto e dei pensionati è regolata dalla Legge 7.8.1990, n. 241.
Articolo 25
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, nonchè alle altre disposizioni di legge generali e speciali, in quanto applicabili.