Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO
Testo aggiornato con le modifiche approvate dai
Ministeri vigilanti in data 2 febbraio 2016
CAPO PRIMO
DEGLI ISCRITTI
ARTICOLO 1
Requisiti per l’iscrizione
1. Ai fini dell’attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui all’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e dell’articolo 3 dello Statuto dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani “Giovanni Amendola” – nel seguito denominato Istituto – sono obbligatoriamente iscritti all’Istituto medesimo i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.
ARTICOLO 2
Perfezionamento dell’iscrizione
1) Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, il giornalista è tenuto a presentare all’Istituto i seguenti documenti:
a) dichiarazione rilasciata dal competente Ordine professionale dei giornalisti comprovante che il richiedente è iscritto nell’Elenco professionisti o nell’Elenco dei pubblicisti o nel Registro praticanti;
b) dichiarazione del datore di lavoro comprovante l’esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro di cui al precedente articolo 1;
c) certificato di nascita;
d) certificato di residenza;
e) certificato di stato di famiglia.
2) La cancellazione dall’Ordine e la liquidazione dell’indennità di cui al successivo art. 5 costituiscono motivo di cancellazione dagli elenchi degli iscritti, fermi restando i diritti eventualmente acquisiti nei riguardi delle prestazioni previste dal presente Regolamento.
CAPO SECONDO
DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 3
Prestazioni obbligatorie e facoltative
1) L’Istituto provvede alle seguenti prestazioni:
a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
c) trattamento in caso di disoccupazione;
d) assegni per il nucleo familiare;
e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
f) trattamento in caso di infortunio;
2) L’Istituto, inoltre, può provvedere alle seguenti prestazioni:
g) ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente o convenzionate;
h) prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
i) borse di studio a figli e orfani di iscritti anche per corsi di formazione giornalistica;
l) interventi volti a favorire l’accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;
m) forme ulteriori di previdenza e assistenza individuate in apposito Regolamento;
n) facilitazioni e contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle Associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e della stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana ove esistano convenzioni stipulate dall’Istituto per il funzionamento dei propri Uffici di Corrispondenza.
CAPO TERZO
DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE
SEZIONE PRIMA
PENSIONE DI INVALIDITA’, DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA’ E
PENSIONE AI SUPERSTITI
ARTICOLO 4
Pensione di vecchiaia e di anzianità
1) Il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne, quando siano stati versati almeno 240 contributi mensili.
a) a decorrere dal 1° luglio 2012 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia per le donne sono quelli risultanti dalla tabella che segue:
REQUISITI PENSIONI DI VECCHIAIA PER LE DONNE | |
Anno | Età con almeno 20 anni di contribuzione |
Dal 1° luglio 2012 | 61 |
2013 | 61 |
2014 | 61 |
2015 | 62 |
2016 | 62 |
2017 | 63 |
2018 | 63 |
2019 | 64 |
2020 | 64 |
2021 | 65 |
b) le disposizioni vigenti fino al 30 giugno 2012 continuano ad applicarsi:
· alle giornaliste che abbiano maturato entro il 30 giugno 2012 i requisiti di età e contribuzione previsti dalla normativa vigente fino a tale data;
· alle giornaliste autorizzate alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 30/06/2012.
c) le giornaliste possono accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti d’età in vigore fino al 30 giugno 2012, con l’applicazione delle percentuali d’abbattimento di cui al successivo art. 7, comma 5 bis.
2) La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.
3) L’iscritto è, a domanda, ammesso, in base alle decorrenze previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla pensione di anzianità:
a) al raggiungimento di un’anzianità contributiva obbligatoria, volontaria o figurativa pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età;
b) al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) in via transitoria, alla maturazione dei requisiti ed alle decorrenze previsti ai commi da 6 a 8 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008 i requisiti per accedere alla pensione d’anzianità con una posizione contributiva inferiore ai 40 anni sono quelli risultanti dalla tabella che segue:
REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’ | |
Anno | Età con almeno 35 anni di contribuzione |
2008 | 59 |
2009 | 59 |
2010 | 60 |
2011 | 60 |
2012 | 60 |
2013 | 61 |
2014 | 62 |
e) i giornalisti possono accedere alla pensione d’anzianità con i requisiti d’età in vigore anteriormente al 1° gennaio 2008, con l’applicazione delle percentuali d’abbattimento di cui al successivo art. 7 comma 5
4) Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
5) Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell’assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
6) Sono considerati utili, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, i periodi di iscrizione e di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
ARTICOLO 5
Indennità “una tantum”
1) L’iscritto che non sia titolare di un rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione all’Istituto, il quale, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, semprechè non ricorra la possibilità di conseguire una pensione supplementare di cui al successivo art. 18, una indennità una tantum pari all’importo dei contributi effettivamente versati nell’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti.
2) Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l’instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l’obbligo della contribuzione all’Istituto, all’interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l’indennità conseguita maggiorata dell’interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata.
3) Se l’iscritto nonostante l’ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l’importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
ARTICOLO 6
Retribuzione pensionabile
1) La retribuzione pensionabile è costituita:
a) per le anzianità contributive acquisite alla data del 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 60 mesi, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto Centrale di Statistica per l’anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell’anno in cui la retribuzione stessa si riferisce;
b) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate con il sistema di cui al precedente primo comma, con l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare. Non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate inferiori del 10 per cento rispetto alla media. L’esclusione non può comunque risultare superiore al 35 per cento degli anni coperti da contribuzione;
c) per i giornalisti iscritti all’Inpgi successivamente alla data del 24/7/1998, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera B);
d) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera B).
e) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto Centrale di Statistica per l’anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell’anno in cui la retribuzione stessa si riferisce
2) Relativamente a quanto previsto dai precedenti comma, si applicano, in via transitoria, le disposizioni emanate per il riordino del sistema previdenziale con riferimento agli Enti sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, contenute nei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992 n° 503 e 11 agosto 1993 n. 373.
ARTICOLO 7
Computo della pensione annua
1) La pensione annua è computata applicando separatamente alle retribuzioni pensionabili di cui al precedente articolo 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell’anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Per le contribuzioni acquisite a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all’importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.
2) Per le quote di retribuzione eccedenti il limite delle suddette medie di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:
- 2,00 per cento, fino al 33 per cento;
- 1,66 per cento, dal 33 per cento al 66 per cento;
- 1,33 per cento, dal 66 per cento al 90 per cento;
- 0,90 per cento, oltre il 90 per cento.
Per le contribuzioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,30 per cento fino all’importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi. Le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:
- 1,73 per cento, fino al 33 per cento;
- 1,44 per cento, dal 33 al 66 per cento;
- 1,15 per cento, dal 66 al 90 per cento;
- 0,78 per cento, oltre il 90 per cento.
3) Per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993 si applicano le norme di calcolo vigenti nella precedente normativa come stabilito dall’art. 13 del D.lgs n° 503/92.
4) La pensione annua derivante dalla somma delle quote di pensione di cui ai precedenti primo e secondo comma, non può comunque superare l’importo della retribuzione pensionabile più elevata dell’iscritto né essere inferiore al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
5) Alle pensioni d’anzianità di cui al precedente art. 4, comma 3, punto e), si applicano le seguenti percentuali d’abbattimento in rapporto agli anni ed ai mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti indicati nella tabella dello stesso art. 4 ovvero, se più favorevoli, rispetto ai 40 anni di contribuzione.
Anni Anticipo Pensione | Abbattimento % da applicare al computo delle pensioni | |
Anni interi | Frazioni mensili di anno | |
0 | – | 0,397 |
1 | 4,76 | 0,361 |
2 | 9,09 | 0,329 |
3 | 13,04 | 0,303 |
4 | 16,67 | 0,278 |
5 | 20,00 | – |
5 bis) Alle pensioni di vecchiaia di cui al precedente art. 4, comma 1 lett. c), si applicano le percentuali d’abbattimento indicate nel precedente comma 5 in rapporto agli anni ed ai mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti indicati nella tabella dello stesso art. 4, comma 1 lett. a). Nel periodo transitorio di applicazione della norma, dal 01.07.2012 al 31.12.2020, le suddette percentuali di abbattimento saranno ridotte nella misura del 50%.
6) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile di cui al precedente articolo 4, comma 1 per gli uomini e articolo 4, comma 1 lett. a) per le donne:
Anni mancanti al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia | Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico |
7 | 29,17% |
6 | 26,09% |
5 | 22,73% |
4 | 19,05% |
3 | 15,00% |
2 | 10,53% |
1 | 5,56% |
Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all’art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall’Istituto e quello risultante dall’applicazione dei predetti abbattimenti grava sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.
7) Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando la misura dell’anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all’anno superiore rapportata ai mesi.
8) Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella di cui al comma 6, sono rideterminati al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell’età pensionabile di cui al precedente art. 4, comma 1 per gli uomini e articolo 4, comma 1 lett. a) per le donne. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza abbattimenti.
9) Agli iscritti che alla data del 24 luglio 1998 abbiano raggiunto i requisiti di età e contributivi per la liquidazione della pensione di anzianità non si applicano gli abbattimenti percentuali di cui ai commi precedenti.
10) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto i requisiti d’età e di contribuzione per la liquidazione della pensione d’anzianità. Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all’art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall’Istituto e quello risultante dall’applicazione del predetto abbattimento grava – sino al compimento dell’età utile prevista per la pensione di vecchiaia – sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.
11) La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base ai dati risultanti dal bilancio consuntivo, dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi per il numero dei giornalisti contribuenti.
12) Le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
13) Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di pagamento dell’importo annuo della pensione.
ARTICOLO 8
Pensione di invalidità
1) L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica;
b) risultino versati in suo favore almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale giornalistica, regolata da contratto nazionale di lavoro.
2) La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3) La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente articolo.
4) Il pensionato per invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall’Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico dell’Istituto.
5) La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7. Qualora l’assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7.
6) Nei casi in cui l’invalidità derivi da causa di servizio si prescinde dal requisito contributivo di cui alla precedente lettera b). L’invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
7) Al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo previsto per quest’ultima.
ARTICOLO 9
Pensione ai superstiti
1) Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell’assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, semprechè al momento della morte del pensionato o dell’assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
2) Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
ARTICOLO 10
Liquidazione della pensione ai superstiti e pensione indiretta
1) La pensione in favore dei superstiti, di cui al primo comma del precedente articolo 9, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all’iscritto:
a) 75 per cento per un superstite;
b) 90 per cento per due superstiti;
c) 100 per cento per tre o più superstiti.
2) Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:
Scaglioni di importo della pensione origine | % |
fino a 30.988 euro | 75% |
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro | 70 % |
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro | 65 % |
oltre 41.317 euro | 60 % |
4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
5) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la pensione attribuita è ridotta in ragione dei redditi personali assoggettabili ad IRPEF del beneficiario secondo i parametri riportati nella sottostante tabella. I suddetti redditi personali dovranno essere dichiarati entro i termini previsti per la dichiarazione ai fini IRPEF e la relativa riduzione del trattamento decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella valutazione dei redditi personali non si tiene conto dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, dal trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso, da altri trattamenti di natura risarcitoria e da arretrati soggetti a tassazione separata. La mancata presentazione della dichiarazione reddituale entro i termini di cui sopra, comporta l’applicazione dell’aliquota massima della riduzione del trattamento. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
Fasce di reddito personale |
Riduzione del trattamento |
Reddito superiore al 75% del minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente | 15 % |
Reddito superiore al 100% del minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente | 25 % |
Reddito superiore ad 1,2 volte il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente | 40 % |
6) Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di approvazione del presente regolamento, con riassorbimento dei maggiori importi attribuiti, sui futuri miglioramenti, nel caso in cui il coniuge superstite goda di altri redditi, oltre a quelli derivanti dalla pensione di reversibilità.
7) Se alla pensione concorrono più superstiti, l’aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali.
8) In caso di decesso dell’iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l’iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.
ARTICOLO 11
Cessazione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
1) Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.
2) Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell’iscritto ed il compimento della predetta età.
3) Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26°anno di età, qualora frequentino l’Università, purchè i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.
ARTICOLO 12
Indennità una tantum in favore dei superstiti
1) Nel caso di morte dell’iscritto prima che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità, spetta ai superstiti di cui al precedente articolo 9, l’indennità una tantum prevista al precedente articolo 5.
2) Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge ed i figli, l’indennità è versata al coniuge. Nel caso di soli figli, l’indennità è versata direttamente agli aventi diritto o a chi esercita la patria potestà.
3) In mancanza del coniuge e dei figli, l’indennità è versata ai genitori o, in mancanza di essi, ai fratelli ed alle sorelle.
ARTICOLO 13
Riliquidazione della pensione
Qualora dopo la liquidazione della pensione sia chiesto il riconoscimento di periodi contributivi di cui al successivo articolo 16 o siano versati, a favore dell’iscritto, contributi concernenti periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, la pensione stessa è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria.
ARTICOLO 14
Supplemento di pensione – Liquidazione, misura e decorrenza
1) I contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento di pensione, purchè sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.
2) La liquidazione del supplemento di pensione non può essere chiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga, il primo supplemento può essere liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La misura dei supplementi è determinata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
3) I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4) Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione per portarla al trattamento minimo di cui al quarto comma del precedente articolo 7, l’integrazione stessa è diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento e cessa di essere corrisposta qualora la pensione, aumentata dei supplementi, superi il minimo predetto.
ARTICOLO 15
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
dipendente ed autonomo
1) Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.
2) Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
3) Il limite di euro 20.000, di cui ai commi 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat.
4) Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.
5) La pensione di invalidità di cui all’art.8 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000 euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
6) I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
7) Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art.37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 2 .
8) Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all’Istituto una dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef.Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all’Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.
9) Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall’Istituto.
10) Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.
11) Le disposizioni contenute nei commi 2,3,5, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
ARTICOLO 16
Contributi figurativi
1) Sono considerati coperti da contributi a favore dell’iscritto i periodi di disoccupazione, di cassa integrazione, di tubercolosi indennizzati dall’Istituto; i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e per malattia; i periodi di servizio militare obbligatorio o equiparati, nonchè tutti gli altri periodi previsti da norme di legge.
2) I relativi contributi sono accreditati secondo le modalità e i criteri in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso, non sono accreditabili contributi figurativi oltre le cinque annualità, ad eccezione di quelli relativi al servizio militare obbligatorio od equiparati e alla maternità.
3) La media retributiva da prendere a base per l’accredito della predetta contribuzione figurativa non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
ARTICOLO 17
Prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all’Istituto ha facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge e contrattuali previsti dal presente regolamento e dal contratto nazionale giornalistico finché conservi l’iscrizione all’Albo dei giornalisti tenuto dall’Ordine.
2) Tale facoltà è concessa, su domanda dell’interessato, purché questi possa far valere almeno 12 contributi mensili obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 60 contributi obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento.
3) L’iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere i contributi di legge e contrattuali ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
4) Il contributo viene determinato a scelta dell’interessato sulla base:
a) della retribuzione media annua più favorevole determinata ai sensi del precedente art. 6;
b) della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda. Qualora la retribuzione media di cui al punto a) sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda, il contributo viene determinato sulla base della predetta retribuzione minima;
c) di una retribuzione, a scelta dell’iscritto, compresa tra il valore medio di cui alla lettera a) ed il valore minimo di cui alla lettera b).
5) I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria potrà essere rideterminata dall’iscritto all’inizio di ogni anno solare.
6) L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di versamento dell’ultimo contributo. Il contributo versato dopo il predetto termine andrà a copertura del mese in cui è stato effettuato il versamento.
7) Per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di ritardato versamento dei contributi assicurativi.
8) Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
9) Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.
ARTICOLO 18
Pensione supplementare
1) L’iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive, o in favore del quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione detto trattamento, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare qualora i contributi accreditati all’Istituto non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma.
2) Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita dal primo comma del precedente art. 4 o sia riconosciuto invalido ai sensi del precedente art. 8.
3) La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi supplementi, secondo quanto disposto dal precedente articolo 14.
5) La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del pensionato secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
6) Nel caso in cui la pensione supplementare non sia stata già liquidata all’iscritto, i contributi accreditati all’Istituto danno diritto, a favore dei superstiti, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi secondo le norme del presente Regolamento.
ARTICOLO 19
Costituzione della rendita vitalizia
1) Il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’Istituto di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi.
2) La riserva matematica relativa alla rendita predetta è calcolata in base alle tariffe vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, approvate in applicazione dell’art. 13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338, e dà luogo all’accreditamento in favore dell’interessato dei contributi omessi.
3) La rendita integra, con effetto immediato, la pensione eventualmente in essere.
4) Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà di cui al presente articolo su esibizione di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al giornalista interessato.
5) Il giornalista, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca la prova del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita, come indicato nel comma precedente.
ARTICOLO 20
Riscatto del corso legale di laurea
1) I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori.
2) Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all’estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana.
ARTICOLO 21
Riconoscimento dei periodi precedenti l’ultima contribuzione all’Istituto coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria – Condizioni
1) Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all’Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l’ultima contribuzione all’Istituto, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.
2) A tal fine gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo previsto dal precedente comma.
3) Il riconoscimento è subordinato al versamento, da parte dell’iscritto, di un importo pari alla riserva matematica della quota di pensione riconosciuta dall’Istituto in relazione al periodo considerato, calcolato in base alle tariffe di cui al 2 comma del precedente articolo 19, ridotte del 20 per cento.
4) Per i periodi di attività giornalistica a tempo pieno, accertata dal Consiglio di amministrazione in base a documenti di data certa e dichiarazioni giurate dai quali possa desumersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, la riduzione è del 50 per cento; la stessa riduzione si applica per i periodi coincidenti con l’iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dall’Ordine dei giornalisti.
5) La quota di pensione liquidata in base ai suddetti riconoscimenti è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l’iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l’Istituto.
6) Gli iscritti che abbiano esercitato a tempo pieno attività giornalistica in forma subordinata in periodi precedenti l’ultima contribuzione all’Istituto che si trovino privi di copertura assicurativa non più recuperabile per intervenuta prescrizione, qualora abbiano chiesto di avvalersi della facoltà di riscatto prevista dal presente articolo, possono chiedere di trasformare detta richiesta in costituzione di rendita vitalizia reversibile.
SEZIONE SECONDA
DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
ARTICOLO 22
Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione – sussidio straordinario di disoccupazione
1) L’indennità di disoccupazione si consegue allorché, alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il giornalista risulti iscritto all’Istituto da un biennio e risultino accreditati in suo favore almeno tre contributi obbligatori mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione.
Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione i giornalisti che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale fatti salvi i seguenti casi:
– dimissioni per giusta causa;
– dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
– risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione presso la DTL con esito positivo nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della L. 604/1966 così come modificato dal comma 40 dell’art. 1 della L. 92/2012);
2) Con almeno tre contributi mensili ma non più di undici al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto ha diritto a percepire un’indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto stesso.
3) Allorché l’iscritto risulti titolare – nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro – di dodici contributi obbligatori mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione, avrà diritto a percepire un’indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360.
4) L’iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al comma tre avrà inoltre diritto, permanendo lo stato di disoccupazione e con effetto dal primo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell’indennità, ad un sussidio straordinario per una durata massima di 360 giorni. Detto sussidio è pari, per i primi 90 giorni, ad un trentesimo del 60 % della retribuzione di cui al successivo articolo 24 e viene ridotto di un 30 % per i giorni restanti.
5) La contribuzione figurativa è rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione. La concessione del sussidio straordinario non dà diritto all’accredito di contributi figurativi.
6) Agli assicurati che risultino iscritti all’Istituto alla data del 31 dicembre 2005, non trova applicazione, ai fini del conseguimento del diritto all’indennità di disoccupazione, il biennio di iscrizione all’INPGI.
7) Le indennità aggiuntive previste dalla legge e dal C.N.L.G. danno luogo alla corresponsione dell’indennità nei limiti previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 23
Trattamento in caso di disoccupazione di dipendenti da aziende il cui stato di crisi sia stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fallite o in liquidazione
1) A decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuta un’indennità di disoccupazione in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva totale disoccupazione ai lavoratori che cessino il loro rapporto di lavoro nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 22 con aziende il cui stato di crisi sia riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fallite, in liquidazione o a seguito di cessione di ramo d’azienda, che alla data di cessazione del suddetto rapporto di lavoro non abbiano maturato il diritto alla pensione e che possiedano i seguenti requisiti:
a) età superiore a 40 anni;
b) anzianità contributiva Inpgi di almeno 10 anni;
c) rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende di cui sopra da almeno 12 mesi;
2) L’indennità è riconosciuta sulla base delle seguenti modalità:
FASCE DI ETA’ (in anni compiuti all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro con l’azienda in crisi) |
DURATA TRATTAMENTO |
Da 40 a 55 |
540 gg. Per un massimo di 18 mensilità figurative |
Oltre 55 |
720 gg. Per un massimo di 24 mensilità figurative |
3) Per coloro che nel corso del trattamento di disoccupazione maturino il diritto alla pensione, l’accredito della contribuzione figurativa è limitato alla data di maturazione di tale diritto.
4) Qualora allo scadere del periodo di disoccupazione indennizzabile i giornalisti rientranti nella fascia di età compresa tra i 40 e i 55 anni di età non abbiano contratto un nuovo rapporto di lavoro, l’Istituto provvederà all’erogazione di un sussidio straordinario fino al 720° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nella misura stabilita dal comma 4 dell’art. 22 del presente regolamento.
ARTICOLO 24
Misura giornaliera dell’indennità – Adeguamenti – Sospensione
1) La misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione è pari ad un trentesimo del 60 per cento della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di computo è quella relativa al minor numero di mensilità coperte da contribuzione.
2) La retribuzione media presa a riferimento per determinare la misura dell’indennità non può comunque superare lo stipendio mensile minimo, maggiorato dell’indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.
3) Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno l’indennità di disoccupazione è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.
4) La misura mensile dell’indennità non può comunque essere inferiore a quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione.
In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile. Ove il periodo di rioccupazione sia superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e l’interes¬sato potrà avanzare nuova domanda a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 22.
5) Il 50% del reddito da lavoro autonomo è cumulabile e compatibile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità stessa.
6) Se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto l’Istituto provvederà a trattenere dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente.
ARTICOLO 25
Domanda – Allegati – Decorrenza indennità
1) Per fruire del trattamento di disoccupazione, l’iscritto deve presentare domanda all’Istituto tramite il Fiduciario del locale Ufficio di corrispondenza, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente per mancanza di lavoro.
2) Alla domanda deve essere allegata certificazione del datore di lavoro circa l’ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi, oppure le ultime dodici buste paga, nonché la documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, se ne fosse comprovata l’oggettiva impossibilità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro.
3) La corresponsione dell’indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata entro il sessantesimo giorno dalla data predetta. In ogni altro caso l’indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposta per il rimanente periodo di disoccupazione secondo le modalità previste dall’art. 22.
4) L’iscritto deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta la continuità dello stato di disoccupazione al fine di poter valutare il diritto e la misura dell’indennità.
5) La mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, comporta la perdita del diritto all’indennizzo rispetto a tale mensilità.
SEZIONE TERZA
TRATTAMENTO IN CASO DI TUBERCOLOSI
ARTICOLO 26
Prestazioni economiche
1) All’iscritto affetto da turbercolosi ed ai familiari a carico sono corrisposte le prestazioni economiche dell’assicurazione contro la tubercolosi, con i criteri e nelle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia nell’assicurazione generale obbligatoria.
ARTICOLO 27
Assegni per il nucleo familiare
1) Agli iscritti che fruiscono di prestazioni economiche periodiche sono corrisposti assegni per il nucleo familiare nella misura e con le modalità previste nell’assicurazione generale obbligatoria.
ARTICOLO 28
Pensione non contributiva – Requisiti per l’ammissione al beneficio – Decorrenza
1) I giornalisti dipendenti iscritti possono conseguire, a domanda, una pensione non contributiva, non reversibile, purchè conservino l’iscrizione all’Ordine professionale e risultino avere accreditato almeno un anno di contribuzione effettiva e non abbiano diritto a pensione.
2) Il giornalista deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero risultare totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica; non deve disporre, unitamente all’eventuale coniuge convivente, di redditi imponibili ai fini IRPEF complessivamente superiori al limite massimo di euro 5.775 annui.
3) L’accertamento dei redditi è effettuato secondo le norme ed i criteri vigenti in materia di assegno per il nucleo familiare.
4) Possono conseguire altresì una pensione non contributiva il coniuge superstite e, in mancanza del coniuge, gli orfani del giornalista che non abbiano diritto a pensione e che alla data della domanda non dispongano di redditi di qualsiasi natura complessivamente superiori al limite massimo di euro 4.870 annui. I figli devono essere minorenni o inabili totalmente e permanentemente al lavoro o devono seguire regolare corsi di studi ai sensi del precedente art. 9.
5) Non ha diritto alla pensione non contributiva il coniuge superstite passato a nuove nozze.
6) La pensione non contributiva decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è revocata nel caso di cessazione dei presupposti e delle condizioni previsti nei commi precedenti.
7) L’accertamento delle condizioni per la concessione e la revoca delle pensioni non contributive è demandata al Consiglio di Amministrazione.
8) La misura della pensione non contributiva, nel caso di completa insussistenza di redditi secondo i criteri previsti in materia di assegno per il nucleo familiare, è di euro 5.775 annui per il giornalista e di euro 4.870 annui per il nucleo superstite.
9) Gli aventi diritto che risultino in possesso di redditi, hanno titolo alla pensione non contributiva ridotta di un importo corrispondente all’ammontare delle rendite percepite. Le pensioni non contributive e il limite di reddito previste dai commi precedenti sono rivalutati ogni anno nella stessa misura e con criteri previsti per le pensioni di vecchiaia erogate dall’Istituto.
CAPO QUARTO
DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE
ARTICOLO 29
Assegno temporaneo di inabilità, assegno di superinvalidità, liquidazione in capitale – Ricovero di anziani e invalidi in case di riposo
1) L’Istituto, in relazione ai mezzi finanziari disponibili, può provvedere alla concessione delle seguenti prestazioni:
a) un assegno temporaneo di inabilità a favore degli iscritti disoccupati, allo scadere del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile previsto dal precedente articolo 22, quando l’iscritto, in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del precedente articolo 8, sia riconosciuto totalmente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica. L’assegno non è cumulabile con alcun trattamento di pensione a carico dell’Istituto nè con le indennità economiche dell’assicurazione contro la tubercolosi; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; è corrisposto per il periodo di un anno e non è rinnovabile. La sua misura è determinata con i criteri previsti in materia di trattamento contro la disoccupazione di cui al precedente articolo 24;
b) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei pensionati ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, purchè non risultino in possesso di redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori a euro 51.646 annui. Tale limite sarà annualmente rivalutato sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat. L’assegno annuo è pari al 20 per cento della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno immediatamente precedente ed è corrisposto in 12 mensilità. Ai pensionati ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, affetti da infermità irreversibile, l’assegno è prorogato automaticamente;
c) un capitale pari al 10 per cento della retribuzione annua minima contrattuale del Redattore ordinario vigente nell’anno precedente il decesso, ridotto al 5 per cento per gli aventi diritto con redditi superiori a euro 30.988 annui, da corrispondersi nel caso di morte dell’iscritto che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità o che sia già titolare di pensione diretta autonoma. Il relativo importo è ripartito in parti uguali tra i superstiti di cui al precedente articolo 9, ed è liquidato su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso;
d) il ricovero di anziani ed invalidi in case di riposo gestite dall’Istituto o convenzionate.
2) Può essere ammesso al soggiorno in case di riposo l’iscritto che:
a) sia titolare di pensione ovvero abbia maturato un periodo di contribuzione non inferiore a quello minimo prescritto per il diritto alla pensione di invalidità;
b) si trovi in stato di necessità;
c) non sia in grado di esercitare la normale attività professionale per età avanzata o per motivi di salute.
3) Può essere altresì ammesso al soggiorno il coniuge superstite che sia titolare di pensione dell’Istituto e si trovi in stato di necessità.
4) Le disposizioni che regolano l’ammissione nelle case di riposo, la permanenza, le dimissioni, l’eventuale soggiorno del coniuge, la misura del contributo a carico dell’assistito, sono approvate dal Consiglio di amministrazione.
5) Il beneficio del soggiorno in case di riposo non è compatibile con l’assegno di superinvalidità di cui al precedente comma 1, lettera b, salvo che il reddito annuo conseguito dall’iscritto o dal coniuge sia inferiore al livello minimo di sussistenza stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 30
Sussidi
1) Possono essere concessi sussidi agli iscritti, attivi e pensionati, e ai loro familiari, nel caso di comprovata ed eccezionale esigenza, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 31
Prestiti
1) Possono essere concessi prestiti agli iscritti, attivi e pensionati, e ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.
ARTICOLO 32
Mutui ipotecari
1) Possono essere concessi mutui agli iscritti, attivi e pensionati, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di case di abitazione, purchè l’operazione sia garantita da ipoteca di primo grado a favore dell’Istituto.
2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.
ARTICOLO 33
Borse di studio
1) Possono essere concesse borse di studio a figli ed orfani degli iscritti, attivi e pensionati, per corsi di studio di scuola media o universitaria, di specializzazione post universitaria, e di formazione giornalistica, per ogni anno scolastico.
2) Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni.
ARTICOLO 34
Rinvio
1) Per quanto attiene al regime contributivo obbligatorio per i giornalisti iscritti all’Istituto si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2) Possono inoltre essere stabiliti, mediante contratto nazionale di lavoro giornalistico, contributi integrativi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.
CAPO QUINTO
DEI RICORSI
ARTICOLO 35
Competenza a decidere i ricorsi amministrativi
o di carattere sanitario
1) Le controversie di carattere amministrativo riguardanti i contributi e le prestazioni obbligatorie previste dal presente Regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Consiglio di amministrazione, su ricorso dell’interessato da presentarsi entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
2) La conseguente decisione è pronunciata entro sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
3) Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall’Istituto, uno dall’interessato ed il terzo di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
4) Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell’Istituto.
ARTICOLO 36
Disciplina transitoria
Le pensioni di vecchiaia anticipata, liquidate fino alla data del 30.6.2007, sono equiparate alle pensioni di vecchiaia al compimento- da parte del pensionato – dei requisiti di età riguardanti quest’ultima prestazione.