Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa

 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I GIORNALISTI TITOLARI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

 

Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota Ministeriale n. 12856 del 17/10/2019.

 

 

ART. 1

I giornalisti che – in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI.

 

ART. 2

L’assicurazione di cui al precedente art. 1 comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta – esterna e fortuita con delimitazione dell’indennizzo alle sole lesioni corporali –  occorsi durante l’espletamento dell’attività professionale,  dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti di cui al successivo art. 3. Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa di cui al successivo art. 5, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto assicurativo.

 

ART. 3

Ai fini previsti dal precedente art. 2  per inabilità permanente assoluta s’intende la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente – e per tutta la vita – la capacità lavorativa generica dell’assicurato. S’intende per inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, la capacità lavorativa generica dell’assicurato. Per la valutazione dell’inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell’INPGI, allegate al presente Regolamento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

 

ART. 4

Il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa generica, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti, funzionalmente concorrenti e che non dipendano da infortuni già indennizzati, deve essere rapportato non alla capacità lavorativa generica totale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, così come valutate al momento dell’accertamento sanitario di cui al successivo art. 8. La valutazione risultante, è espressa da una frazione in cui il denominatore indica il grado di capacità lavorativa generica residuato dalle inabilità preesistenti, ed il numeratore la differenza fra questo ed il grado di capacità lavorativa generica residuato dopo l’infortunio denunciato.

 
 

ART. 5

 

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, l’indennità assicurativa spetta al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, secondo le norme e con i criteri di ripartizione appresso stabiliti:

 

1) al coniuge ed ai figli, in parti eguali.

2) in mancanza dei figli, il coniuge concorre nel diritto all’indennità assicurativa con i genitori del deceduto, ai quali è attribuito un quarto dell’indennità, sia che siano superstiti entrambi, sia che sia superstite uno solo di essi;

3) in mancanza anche dei genitori predetti – o di uno di essi – l’indennità assicurativa spetta al solo coniuge.

4) in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennità assicurativa spetta ai genitori, fratelli o sorelle, con la seguente ripartizione:

     – metà dell’indennità ad entrambi i genitori o al solo genitore superstite;
  la restante metà – in parti uguali – ai fratelli o sorelle che, al momento della morte del loro congiunto infortunato, risultino viventi a suo carico ovvero al solo fratello o sorella superstite che si trovi nella predetta condizione di vivenza a carico;

5) in mancanza del coniuge, dei figli e di fratelli o sorelle del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui genitori, ovvero per intero, al genitore superstite;

6) in mancanza del coniuge, dei figli ed anche dei genitori del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui fratelli o sorelle che si trovino nelle condizioni di vivenza a carico ovvero, per intero, all’unico fratello o sorella, sempreché si trovi nelle dette condizioni di vivenza a carico del deceduto;

7)  in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1), 2) 3), 4), 5) e 6), la indennità assicurativa non viene corrisposta ad altri eventuali parenti del giornalista infortunato.

 

ART. 6



Ai sensi dell’art. 1913 c.c. il giornalista deve inviare all’Istituto la denuncia dell’infortunio subito entro tre giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento dannoso. Ai fini della liquidazione dell’indennità assicurativa eventualmente spettantegli, per non incorrere nella prescrizione di cui all’art. 2952 c.c., il giornalista deve, inoltre, inviare all’INPGI, entro due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento stesso, espressa richiesta di essere ammesso a beneficiare dell’assicurazione infortuni, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente conseguito, nonché ogni documentazione clinica relativa all’infortunio stesso, ritenuta idonea.

 

ART. 7

L’Istituto ha facoltà di richiedere ogni altra notizia utile a precisare la natura e le cause accertate dell’infortunio, nonché le circostanze nelle quali il medesimo si è verificato; le eventuali responsabilità che possono averne modificato la natura giuridica; le generalità di eventuali testimoni dell’infortunio.

 

 

 

ART. 8

L’Istituto, ricevuta la documentazione relativa all’infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado dell’inabilità permanente residuata; lo comunica quindi all’interessato e provvede alla eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal Regolamento vigente alla data dell’infortunio stesso.

ART. 9

Nel caso in cui l’infortunio abbia causato la morte del giornalista, coloro che ritengono di avere diritto all’indennità a norma del precedente articolo 5), debbono presentare all’Istituto la richiesta di liquidazione, corredata di tutti gli atti ed i documenti comprovanti tale loro diritto. L’Istituto, accertata l’indennizzabilità dell’infortunio ed il diritto dei richiedenti, procede alla liquidazione dell’indennità, dandone comunicazione scritta agli interessati.

ART. 10

Entro il termine di due anni dal giorno dell’infortunio, l’infortunato potrà chiedere la revisione del grado di invalidità riconosciutogli per la inabilità permanente conseguita ove si sia verificata una diminuzione della capacità lavorativa generica residuatagli, a seguito di sopravvenuto aggravamento delle  sue condizioni fisiche, purché l’aggravamento sia derivato dall’infortunio stesso. Analoga facoltà di revisione potrà esercitare l’istituto, sempre nello stesso termine di due anni dal giorno dell’infortunio, in caso di aumento della capacità lavorativa generica residuata, anche se ottenuta mediante uso di protesi. La domanda di revisione da parte dell’infortunato dovrà essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento delle conseguenze dell’infortunio subito, con l’indicazione della nuova misura di riduzione della sua capacità lavorativa generica. Sino a che non sia trascorso il termine di due anni dal giorno dell’infortunio e non siano stati definiti gli eventuali giudizi di revisione, l’Istituto ha facoltà di accantonare presso di se metà dell’indennità assicurativa dovuta per l’invalidità riconosciuta computandovi gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della liquidazione definitiva dell’infortunio stesso. Non si farà luogo al suddetto accantonamento, qualora l’infortunato, nell’accettare dall’Istituto la liquidazione spettantegli per l’invalidità permanente riportata, dichiari espressamente, per se e per i suoi aventi causa, di rinunciare al diritto di revisione.

 

ART. 11

Qualora, in conseguenza dell’infortunio, sopravvenga la morte dell’infortunato dopo la liquidazione dell’indennità per l’inabilità permanente dal medesimo riportata, sempre che non siano trascorsi due anni dal giorno dell’infortunio stesso, gli aventi diritto di cui al precedente art. 5 potranno richiedere all’Istituto la revisione dell’indennità liquidata. La relativa domanda dovrà essere presentata all’Istituto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla morte dell’infortunato.

 

 

 

ART. 12

L’ingiustificato rifiuto dell’infortunato di sottostare agli accertamenti ed ai controlli sanitari, comporta la perdita del diritto all’indennità assicurativa.

 

ART. 13

Sino alla concorrenza delle indennità liquidate in favore dell’infortunato o dei suoi aventi causa, di cui al precedente art. 5) l’Istituto è surrogato nei diritti dell’assicurato stesso o dei detti aventi causa, verso i terzi responsabili dell’infortunio. L’infortunato od i suoi predetti aventi causa, dovranno dare immediata comunicazione all’Istituto di ogni azione giudiziaria da essi promossa nei confronti dei suddetti terzi, nonché di ogni trattativa di composizione stragiudiziale della questione risarcitoria prestandosi a quanto possa occorrere all’Istituto stesso per l’esercizio del suo diritto di surrogazione. L’assicurato od i suoi predetti aventi causa, sono responsabili, ai sensi dell’art. 1916 c.c., del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell’Istituto.

 

ART. 14

….

Nel caso di infortunio ovvero di  infarto del miocardio o ictus cerebrale, occorsi durante l’espletamento dell’attività professionale, da cui derivi l’invalidità permanente totale, parziale, o la morte, i giornalisti assicurati hanno diritto alle seguenti prestazioni in capitale:

a)    per caso di morte: 46.000,00 euro;

b)    per caso di invalidità permanente totale: 54.000,00 euro;

c)    per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla precedente lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa generica.

L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata:

       del 20%, se l’evento si verifica entro il compimento del trentesimo anno di età;

       del 50%, se l’evento si verifica tra il trentunesimo ed il quarantesimo anno di età;

       del 30%, se l’evento si verifica tra il quarantunesimo ed cinquantacinquesimo anno di età.

L’indennità di cui al precedente punto b) è maggiorata:

       del 50%, se l’evento si verifica entro il compimento del trentesimo anno di età;

       del 30%, se l’evento si verifica tra il trentunesimo ed il quarantesimo anno di età;

       del 20%, se l’evento si verifica tra il quarantunesimo ed cinquantacinquesimo anno di età.

ART. 15

Per i giornalisti coniugati e/o con figli di età inferiore ai diciotto anni, l’indennità nel caso di morte o invalidità permanente totale di cui al precedente art. 14, è maggiorata del 10% per il coniuge e per ciascun figlio minore, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

ART. 16

Il premio assicurativo – posto a carico del committente – è determinato in misura fissa, non frazionabile,  pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI. Il premio è dovuto per tutta la durata del rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell’erogazione al giornalista dei relativi compensi, che potrebbe non essere mensile.

 

Il versamento del premio, che è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità di cui al D.lgs. 151/2001,  avviene con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le altre contribuzioni obbligatorie INPGI.

 

In caso di omesso o ritardato pagamento trova applicazione il vigente sistema sanzionatorio in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

 

ART. 17

Gli oneri relativi agli accertamenti sanitari e le spese connesse agli arbitrati di cui al successivo art. 18 sono posti a carico della gestione infortuni.

 

ART. 18

Le controversie di carattere amministrativo riguardanti le prestazioni previste dal presente Regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Comitato Amministratore, su ricorso dell’interessato da presentarsi entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. La conseguente decisione è pronunciata entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

 

Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall’Istituto, uno dall’interessato ed il terzo di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le spese per il terzo arbitro sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell’Istituto.

ART. 19

La gestione per l’assicurazione infortuni costituita presso la Gestione Previdenziale separata, risponde alla logica del sistema a ripartizione ed assicura la copertura degli oneri sostenuti nell’anno con i contributi riscossi nello stesso anno, tendendo all’equilibrio annuale.

 

Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione, previo monitoraggio biennale, si provvede alla variazione della misura del premio assicurativo di cui al precedente art. 9 e delle relative prestazioni. La variazione è assunta con delibera del Comitato amministratore ed è sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti. 

 



TABELLA A)

Percentuali  d’invalidita’   permanente

    DESCRIZIONE

  PERCENTUALI

DESTRA

 

SINISTRA

 

Sordità completa di un orecchio

20

Sordità completa bilaterale

90

Perdita totale della facoltà visiva ad un occhio

35

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di  protesi

50

Cecità assoluta bilaterale

100

Stenosi  nasale assoluta unilaterale

8

Stenosi  nasale assoluta bilaterale

18

Afonia senza dispnea

50

Perdita di molti denti  in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria :

 

 

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

11

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

30

 

 

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

25

Perdita della milza senza alterazioni  della crasi ematica

15

Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola

40

35

 

Anchilosi completa dell’articolazione  scapolo- omerale con arto in posizione favorevole con  normale mobilità della scapola

35

30

 

 

 

Perdita del braccio :

 

 

a)   per disarticolazione scapolo – omerale

90

80

b)   per amputazione del braccio al terzo superiore   o totale dell’avambraccio

85

75

 

 

 

Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita  della mano

80

70

Perdita di tutte le dita della mano

75

65

Perdita del pollice e del primo metacarpo

35

30

Perdita totale del pollice

28

23

Perdita totale dell’indice

15

13

Perdita totale del medio

12

Perdita  totale dell’anulare

8

Perdita totale del mignolo

12

Perdita della falange ungueale del pollice

15

12

Perdita della falange ungueale dell’indice

7

6

Perdita della falange ungueale del medio

5

Perdita della falange ungueale dell’anulare

3

Perdita della falange ungueale  del mignolo

5

Perdita delle due ultime falangi dell’indice

11

9

Perdita della  due ultime falangi del medio

8

Perdita delle due ultime falangi dell’anulare

6

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

8

Perdita totale dell’indice

15

13

 

 

 

Anchilosi  totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75°

 

 

a)  in semipronazione

25

20

b)  in pronazione

30

25

c)  in supinazione

50

45

d)  quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti  di pronosupinazione

22

20

 

 

 

Anchilosi totale dell’articolazione in flessione massima o quasi

55

50

 

 

 

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi :

 

 

a)   in semipronazione

40

35

b)   in pronazione

45

40

c)   in supinazione

60

55

d)  quando l’anchilosi sia tale da permettere    i movimenti  di pronosupinazione

35

30

 

 

 

Anchilosi  completa articolazione radio-carpica in estensione rettilinea

15

12

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione :

 

 

a) in semipronazione

20

15

b) in pronazione

22

20

c) in supinazione

40

35

 

 

 

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione ed in posizione favorevole

45

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda   possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi

90

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

70

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile  l’applicazione di un apparecchio articolato

65

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia    possibile l’applicazione di un apparecchio articolato

55

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 

50

Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso

30

Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso

22

Perdita totale del solo alluce

10

Per la perdita di ogni altro dito di un piede   (ciascun dito)

3

Anchilosi completa rettilinee del ginocchio

35

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

20

Semplice accorciamento di un arto inferiore che  superi tra i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri

11

Note:

A) In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica stabilite per l’arto superiore destro si intendono per il sinistro.

B) Per quanto non previsto dalla presente Tabella si procede per analogia con le voci già tabellate.