TESTO APPROVATO DAL
COMITATO AMMINISTRATORE IN DATA 11 SETTEMBRE 2012
Regolamento per la concessione di prestiti agli iscritti
Articolo 1
(Requisiti)
Possono essere concessi ai giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Separata dell’Inpgi, prestiti con le modalità ed i limiti previsti dai successivi articoli.
Il prestito non potrà essere concesso ai giornalisti che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento per la concessione dei prestiti della Gestione principale.
Il prestito è concesso – su domanda redatta in conformità all’apposito modello predisposto dagli uffici dell’Istituto – purchè il richiedente abbia almeno due anni di iscrizione alla Gestione separata e sia in regola con i versamenti contributivi.
Nel computo dei due anni si considerano validi anche gli eventuali periodi di iscrizione nella Gestione Principale dell’ INPGI.
Articolo 2
(Garanzie)
Il prestito potrà essere concesso mediante la presentazione all’atto della domanda di :
accollo di debito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1273 e segg. del Codice Civile;
polizza fideiussoria bancaria rilasciata da un Istituto di credito.
Nel caso di accollo di debito, l’Istituto si riserva di valutare la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche.
Articolo 3
(Misura e scaglioni dei prestiti)
L’importo del prestito potrà variare da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 e sarà rapportato al reddito professionale lordo dichiarato dall’assicurato alla Gestione Separata nell’anno precedente a quello della richiesta.
La rata di ammortamento moltiplicata per i dodici mesi non potrà essere superiore ad un quinto del reddito predetto.
Articolo 4
(Concessione dei prestiti)
Il prestito è concesso nei limiti dello stanziamento annuo previsto nel piano di impiego dei fondi disponibili deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Amministratore, quando la domanda sia corredata dalla prescritta documentazione.
Per l’individuazione del numero dei prestiti concedibili nonché della misura degli stessi si rimanda ad una deliberazione del Comitato amministratore da assumere annualmente dopo l’approvazione del predetto piano di impiego dei fondi.
La concessione avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza, salvi i casi particolari o dubbi che vanno sottoposti dal Direttore generale al Comitato Amministratore.
Articolo 5
(Graduatoria)
In caso di presentazione di domande per importi superiori a quelli stanziati, il prestito verrà concesso in base ad una graduatoria, che terrà conto:
1°. dell’anzianità di iscrizione;
2°. della regolarità contributiva;
3°. della data di presentazione della domanda.
Articolo 6
(tasso di interesse e una tantum)
Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti viene fissato dal Comitato Amministratore e potrà essere rivisto dallo stesso, in relazione all’andamento dei tassi applicati dal sistema bancario ai prestiti personali.
Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum del 3% sull’ammontare globale del prestito, destinato al Fondo di Garanzia di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
Articolo 7
(Numero delle rate e modalità di pagamento)
Il prestito può essere restituito in 12, 24, 36, 48 o 60 rate mensili posticipate di importo costante.
In caso di ritardo nel versamento delle rate dovute, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso.
Articolo 8
(Condizioni per l’erogazione)
L’erogazione del prestito è comunque subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi da parte degli iscritti ed alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell’Istituto.
Articolo 9
(rinnovo del prestito)
Il beneficiario del prestito può chiederne il rinnovo quando sia trascorso almeno un quarto del periodo di ammortamento riferito al numero delle rate previste dal prestito precedente.
Il rinnovo può essere richiesto anche se non sia trascorso il periodo di cui sopra, ma in tal caso è dovuto un contributo aggiuntivo del 3% calcolato sull’importo richiesto al netto del debito residuo del prestito in corso, oltre a quello già previsto dall’art. 6 del presente Regolamento, destinato al Fondo di garanzia di cui all’art. 10.
La misura del nuovo prestito non può essere inferiore a quella del prestito che viene rinnovato, ferme restando le condizioni di cui all’ art. 3 del presente Regolamento, relativamente al caso in cui la mutata situazione reddituale del beneficiario gli permetta di richiedere un importo superiore rispetto al prestito precedentemente concesso.
Dal nuovo prestito viene detratto il saldo di quello in corso e il contributo una tantum di cui agli arrt. 6 e 9.
Nessun rimborso è riconosciuto sul contributo dovuto al Fondo di Garanzia di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
Articolo 10
(Fondo di garanzia)
A garanzia dei crediti della Gestione prestiti è costituito un Fondo di garanzia, che viene annualmente alimentato da una quota pari ad euro 20.000 per un periodo relativo ai primi 5 anni stabilita nel piano di impiego dei fondi disponibili deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Amministratore e dal contributo una tantum di cui agli artt. 6 e 9 e che interviene nei seguenti casi:
in caso di decesso del beneficiario del prestito;
in caso di invalidità permanente del giornalista che comporti l’impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa intervenuta successivamente alla concessione del prestito;
in tutti i casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che il credito sia irrecuperabile, poiché sono state esperite infruttuosamente tutte le azioni esecutive per il recupero del credito stesso.