Superinvalidità

1. Ai titolari di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona è riconosciuto un assegno di superinvalidità. In particolare, si intende per deficit funzionale l’assenza o la compromissione della autonomia fisiologico-vegetativa (igiene personale, vestizione, nutrizione) e relazionale (acquisto alimenti, preparazione pasti, ordine della casa).

2. L’assegno, annuo, è pari al 20% della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno immediatamente precedente ed è corrisposto in 12 mensilità.

3. Ai fini della concessione dell’assegno gli interessati sono tenuti a presentare all’INPGI apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

4. L’attribuzione dell’assegno di superinvalidità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI su proposta della Commissione di pertinenza; l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed è rivedibile da parte dell’INPGI di anno in anno.

5. L’accertamento dello stato di necessità dei soggetti di cui al punto 1 è effettuato a mezzo di visita medica da parte dei sanitari incaricati dall’INPGI.

6. L’accertamento può dar luogo ai seguenti riconoscimenti:

a) stato di necessità totale permanente irreversibile.
Si ha nel caso in cui il richiedente abbia necessità di assistenza totale e permanente per compiere gli atti quotidiani della vita e abbisogni di una assistenza continua. Al richiedente spetta l’assegno di superinvalidità il cui ammontare è pari a quello indicato al precedente punto 2. Allo scadere di ogni anno, l’assegno è prorogato su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI senza necessità di ulteriori visite di accertamento;

A decorrere dal 24 luglio 1998, in base al nuovo Regolamento delle Prestazioni (art. 29), è stato stabilito che:
ai pensionati ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, affetti da infermità irreversibile, l’assegno è prorogato automaticamente.

b) stato di necessità totale non permanente: la necessità di assistenza non è giudicata irreversibile e pertanto annualmente deve essere effettuato l’accertamento per verificare le condizioni dell’interessato. In caso di accertamento favorevole, al richiedente spetta l’assegno di superinvalidità il cui ammontare è pari a quello indicato al precedente punto 2. Qualora venga accertato che le condizioni dell’interessato non giustifichino più la necessità di assistenza personale continuativa, l’assegno viene sospeso con provvedimento consiliare.

c) l’inesistenza dello stato di necessità dà luogo alla reiezione della domanda.

7. La revoca dell’assegno è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto su proposta della Commissione di pertinenza; e decorre dal mese successivo alla data della delibera che ha determinato la sospensione stessa.

I titolari di pensione di cui al punto 1) ai quali, a seguito di accertamento medico, sia stato revocato l’assegno di superinvalidità ovvero sia stata rigettata la domanda di concessione, possono, trascorso un semestre dalla data di effettuazione dell’ultima visita medica, presentare una nuova domanda di ammissione al trattamento, corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti richiesti. Il termine di sei mesi può essere ridotto, nei casi in cui il richiedente possa comprovare, con adeguata certificazione medica, un notevole aggravamento delle proprie condizioni di salute.

8. Periodo transitorio – gli assegni concessi in base ai precedenti criteri vengono prorogati d’ufficio in attesa delle risultanze del nuovo accertamento medico disposto dall’Istituto sullo stato di salute degli interessati. In caso di rinnovo, l’assegno di superinvalidità, sarà erogato, su proposta della Commissione di pertinenza e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, per un anno a partire dal mese successivo a quello della relazione medico legale.

9. La decorrenza delle nuove concessioni non potrà comunque essere precedente alla data di approvazione della presente delibera.