Mutui ipotecari a cooperative di giornalisti

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE

ART. 1

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” provvede a concedere mutui ipotecari a Cooperative Edilizie costituite esclusivamente da giornalisti iscritti, nel territorio nazionale, per la costruzione di alloggi su terreno di proprietà o per l’acquisto di fabbricati di civile abitazione, alle condizione fissate dalle norme seguenti, da assegnare in proprietà individuale ai soci.

I mutui sono concessi alle cooperative richiedenti cha inoltrino regolare domanda e la documentazione richiesta nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di stanziamento.

ART. 2

Nei confronti delle Cooperative suddette trovano applicazione le norme che seguono:

Possono conseguire il mutuo le cooperative edilizie i cui soci, giornalisti iscritti all’INPGI, si trovino alla data di apertura del bando, in una delle seguenti condizioni:
a) giornalisti i quali nel decennio precedente possano far valere almeno ventiquattro mensilità coperte da contributi presso l’INPGI;
b)giornalisti titolari di pensione Inpgi;

Ai fini dei requisiti contributivi previsti dalla presente normativa sono utili i contributi obbligatori che risultino dovuti in forza delle denunce inviate dal datore di lavoro all’INPGI; i volontari ed i figurativi purché – nei casi in cui sia necessario – ne risulti richiesto e provato il diritto all’accredito prima della data della domanda.

Non possono conseguire il mutuo gli iscritti che abbiano un’età che, sommata al periodo di ammortamento prescelto, superi l’ 80° anno.

ART. 3

Il mutuo non viene concesso se il fabbricato sociale da costruire, o da acquistare non risulti in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, e comunque, non risultino osservate tutte le disposizioni di cui alle leggi sul condono edilizio.

ART. 4

Le domande da parte della Cooperativa dovranno essere inviate all’Istituto entro i termini indicati dal bando.

Le domande saranno prese in considerazione nei limiti dello specifico stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La preferenza sarà accordata in base alla data di spedizione. A parità di data di spedizione delle domande si terrá conto, al fine della precedenza, della data dell’atto di costituzione della cooperativa.

L’esame e la decisione in ordine ai documenti prodotti ed alle garanzie richieste sono demandate al Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza, salvo casi dubbi o particolari che verranno sottoposti al parere della Commissione Mutui e Prestiti.

Le domande presentate dalle Cooperative che operano nell’ambito dei piani urbanistici per l’edilizia convenzionata ed agevolata dovranno essere accompagnate da idonea documentazione della disponibilità di area edificabile, secondo i locali strumenti urbanistici, per un numero di alloggi pari a quello per i quali viene richiesto il mutuo.

ART. 5

L’importo massimo del mutuo concedibile alla cooperativa é rapportato al numero dei soci aventi titolo e sarà pari, per ogni singolo socio e per non più di un alloggio:

fino ad €. 200.000,00 secondo i criteri previsti dal precedente art. 2;

fino ad €. 250.000,00 qualora siano titolari di un reddito lordo annuo mensilizzato, risultante dall’ultima busta paga e/o dall’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, il terzo del quale sia superiore o pari alla rata mensile del mutuo richiesto.

Nei casi in cui il giornalista non rientri nei parametri di cui al punto a) il mutuo potrà essere comunque concesso qualora rientri nei parametri di cui al punto b).

Nel determinare l’importo globale da concedere a titolo di mutuo alla cooperativa edilizia si terrá conto della circostanza che, in sede di determinazione dell’ammontare del mutuo, ai giornalisti pensionati, di cui alla lettera b) dell’art. 2, per importi di mutuo fino ad euro 200.000,00, potrà essere attribuita una quota il cui importo determini una rata mensile non superiore alla metà della pensione lorda mensile percepita dall’Istituto.
I1 mutuo non potrà essere superiore all’80% del costo di costruzione dell’immobile sociale o all’80% del valore di stima dell’immobile nei casi di acquisto e comunque tale che incida per ogni singolo alloggio per un importo non superiore al tetto massimo sopra indicato.

ART. 6

Prima della stipula e dell’erogazione del mutuo la Cooperativa deve far pervenire una dichiarazione sottoscritta dal socio e resa davanti a pubblico ufficiale, dalla quale risulti l’esistenza di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per fruire del mutuo.

ART. 7

La Cooperativa che abbia ottenuto il mutuo potrà estinguere in ogni momento il debito residuo.
In caso di estinzioneil valore residuo del mutuo sarà pari al valore attuale, calcolato allo stesso tasso del mutuo, delle rate di ammortamento residue considerate di importo pari all’ultima rata scaduta.
I1 mutuatario ha altresì la facoltà di effettuare parziali rimborsi, purché di importo non inferiore al 15% (quindicipercento) del capitale residuo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti del socio della cooperativa, successivamente al frazionamento del mutuo.

ART. 8

L’ammortamento del mutuo decorrerà dal semestre/mese successivo alla data di assegnazione in proprietà individuale al socio, la quale assegnazione dovrà avvenire:
a) in caso di acquisto, entro sei mesi dalla data di concessione del mutuo alla cooperativa;
b) in caso di costruzione, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre 24 mesi dalla data di concessione del mutuo alla cooperativa.

L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto di mutuo, qualora i termini sopra indicati non vengano rispettati, oppure considerare come definitivo l’importo già erogato e conseguentemente porre in ammortamento soltanto la somma erogata.

L’importo degli interessi maturati e dovuti all’Istituto sulle somme erogate alla cooperativa, per il tempo intercorrente fra la data di erogazione e la data di inizio dell’ammortamento, sarà posto in ammortamento pro-quota e in aggiunta alla parte di mutuo posta a carico del socio assegnatario.

ART. 9

I1 ritardo ne1 pagamento di due rate semestrali/mensili o di un importo superiore ad euro 5.000,00, può produrre la risoluzione di diritto del contratto.

Ferma tale facoltà in caso di ritardato pagamento su tutte le somme dovute e non pagate la parte mutuataria corrisponderà in ragione di anno, a partire dalla data della scadenza, l’interesse di mora nella misura del Tasso Effettivo Globale Medio, maggiorato della metà, così come risultante dal decreto del Ministro del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo al trimestre in cui il mutuo viene concesso, in attuazione delle Leggi n.108/96 e n.24/2001.

ART. 10

Spese, tasse ed imposte connesse al contratto di mutuo e quelle conseguenziali tutte o comunque occasionate da esso sono a carico della Società Cooperativa.

Le spese notarili di registro ed ipotecarie tutte, dovranno essere versate dalla Cooperativa, all’atto della stipula del contratto di mutuo, direttamente al notaio rogante.

A garanzia del mutuo viene iscritta, contestualmente alla stipula dell’atto di mutuo, a favore dell’Istituto e a carico della Cooperativa, Ipoteca di primo grado sul terreno e su tutto ciò che vi insiste o insisterà o sul fabbricato acquistato per una somma comprensiva del capitale, di un triennio di interessi e degli accessori.

Prima della stipula dell’atto di mutuo la Cooperativa provvederà alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione R.C. (Globale Fabbricati), vincolata a favore dell’INPGI con pagamento anticipato del premio riferito a tutta la durata dei contratto, per un importo pari ad una volta e mezzo il valore di stima del fabbricato ed il cui importo di spesa è a carico della cooperativa.

ART. 11

La cooperativa che ha chiesto il mutuo per costruzione ed ha ottenuto 1’affidamento di massima del mutuo da parte dell’Istituto deve, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione produrre il titolo comprovante la disponibilità del terreno unitamente ad una descrizione sommaria dell’immobile sociale che intende costruire.

Entro dodici mesi dalla presentazione della domanda la Cooperativa deve produrre all’INPGI, il progetto della costruzione approvato dal competente Comune e la relativa concessione edilizia.

Inoltre dovrà essere prodotta nello stesso termine una relazione tecnica del professionista (ingegnere o architetto) che evidenzi i dati relativi alla consistenza del fabbricato, un computo metrico estimativo con dettagliata descrizione quantitativa e qualitativa delle varie categorie di lavoro e quella che si ritiene possa essere la valutazione del fabbricato stesso con l’aggiunta del prezzo del terreno, degli oneri accessori, degli onorari tecnici per progettazione e direzione dei lavori.

L’Istituto sulla base degli atti prodotti, provvederà a fare eseguire da tecnici designati, una valutazione preliminare sul progetto e sul computo metrico estimativo, ed a comunicare alla Cooperativa interessata l’importo del mutuo che potrà essere concesso.

I1 fabbricato dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data della predetta comunicazione e comunque entro i termini di validità della concessione edilizia. La prima erogazione del mutuo dovrà essere effettuata entro dodici mesi dalla comunicazione del valore di stima e comunque non prima che siano stati eseguiti lavori almeno pari al valore dell’erogazione stessa.

Qualora nel corso dei lavori venissero apportate modifiche al progetto presentato, la Cooperativa dovrà produrre, prima del compimento della parte strutturale del fabbricato, il progetto di variante debitamente approvato e la relativa concessione edilizia, con la nuova relazione tecnica. In tal caso l’Istituto si riserva di confermare o modificare l’importo del mutuo affidato sulla base delle risultanze di una nuova perizia che sarà richiesta dall’INPGI e la cui spesa sarà a totale carico della Cooperativa interessata.

La mancata presentazione, prima del compimento della parte strutturale, dei documenti di cui al precedente comma, determinerà la sospensione della concessione del mutuo.

Nessuna variante, salvo eventuali migliorie da autorizzarsi dall’INPGI, potrà essere adottata dopo l’ultimazione della parte strutturale dell’edificio.

L’Istituto si riserva di valutare insindacabilmente lo stato della costruzione prima di ogni erogazione di somme ed in qualsiasi altro momento.

La Cooperativa che ha inoltrato la sola domanda di mutuo e ne ha ottenuto l’affidamento di massima da parte dell’Istituto, deve, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, produrre il compromesso in bollo relativo al fabbricato o all’area edificabile che intende acquistare. L’Istituto, conseguentemente, provvederà a far eseguire da tecnici designati la relativa perizia di stima ed a comunicare alla Cooperativa interessata l’importo del mutuo che potrà esserle concesso. Entro sei mesi dalla detta comunicazione dovrà essere stipulato contestualmente l’atto di acquisto e il relativo atto di mutuo, la cui erogazione sarà effettuata a favore del rappresentante legale della Cooperativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

ART. 12

L’erogazione del mutuo a favore delle Cooperative per costruzione avverrà su stati di avanzamento dei lavori, (da redigersi in conformità alle pattuizioni stabilite nel contratto di appalto) predisposti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Presidente della Cooperativa, dopo l’avvenuta iscrizione da parte della Cooperativa a favore dell’INPGI di ipoteca di primo grado sul terreno e su quanto su di esso si va ad edificare.

Le erogazioni saranno effettuate a1 Presidente della Cooperativa.

Le rate di acconto dovranno essere d’importo non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto della somma mutuata e l’ultima rata, pari al 20% dell’importo del mutuo concesso, sarà pagata soltanto dopo l’accertamento dell’esito favorevole del collaudo e dopo la dichiarazione di conformità del fabbricato al progetto approvato dall’autorità comunale ed all’acquisizione del certificato di abitabilità. La dichiarazione di conformità e l’abitabilità dovranno essere richieste all’autorità comunale competente.

La Cooperativa, d’intesa con l’Istituto, dovrà nominare un collaudatore in corso d’opera, il quale dovrà redigere il collaudo finale non prima che sia trascorso un anno dalla fine dei lavori, risultante da verbale della Direzione dei Lavori. I1 compenso spettante al collaudatore é ad esclusivo carico della cooperativa.

ART. 13

Il mutuo verrà erogato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si terrà conto delle norme previste per i mutui individuali.