Erogazioni di sussidi straordinari

Art 1

Il Consiglio di Amministrazione può intervenire con erogazioni di carattere straordinario a favore degli iscritti e pensionati dell’Ente in caso di particolare stato di necessità in presenza di reddito familiare lordo annuo non superiore ai sottoelencati limiti di reddito riferiti al numero dei componenti del nucleo familiare

Numero Componenti
Reddito lordo annuo
1 – 2
25.000,00 euro
3
30.000,00 euro
più di 3
35.000,00 euro

Art 2

L’Istituto può decidere l’erogazione di un contributo, a fronte di redditi familiari non superiori a Euro 50.000,00 lordi annui, nel caso di grave malattia del richiedente o dei suoi familiari a carico, che incida sul reddito familiare annuo in percentuale superiore al 20%.
Il sussidio erogabile non può comunque superare il limite massimo di 2.000 euro e sarà annualmente rivalutato sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda la certificazione sanitaria comprovante lo stato di salute.
Prima di procedere alla proposta di erogazione, sarà necessario ottenere dalla Casagit informazioni sull’ammontare dei rimborsi già ottenuti (o che potranno essere ottenuti) dall’iscritto.

Art 3

Le erogazioni di carattere straordinario non sono compatibili con il soggiorno in case di riposo autorizzato dall’Istituto.
Gli iscritti possono richiedere la prestazione solo se risultano effettivamente versati in loro favore almeno 24 contributi mensili INPGI negli ultimi dieci anni.
Tale requisito si riduce in maniera proporzionale in relazione agli anni di iscrizione all’Istituto.

Art 4

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di sussidio la seguente documentazione:

  • Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi familiari ;
    solo nel caso in cui tale documento non sia stato presentato al fisco, è necessario produrre un’ autocertificazione sottoscritta davanti ad un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti tale situazione.
    La dichiarazione in questione può anche essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del Fiduciario dell’Ufficio di Corrispondenza.
  • Certificato di Stato di famiglia ovvero autocertificazione dell’interessato

Art 5

Le domande pervenute all’Istituto direttamente o tramite gli Uffici di Corrispondenza sono preventivamente sottoposte in via ordinaria all’esame dell’apposita Commissione Prestazioni Integrative, la quale è incaricata di valutare l’idoneità della documentazione di formulare le relative proposte.

La Commissione ha, inoltre, la facoltà di valutare caso per caso le domande e proporre sussidi, motivando, anche in presenza di reddito superiore a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art 6

Il Servizio competente potrà richiedere agli Uffici di Corrispondenza gli elementi utili all’ istruttoria secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art 7

In caso di urgenza, il Presidente dell’Istituto, sentito il Direttore Generale e il Presidente di Commissione, è autorizzato ad effettuare interventi sulla base delle condizioni sopra indicate. Le determinazioni del Presidente saranno sottoposte alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.