Concessione di prestiti (erogazione al momento sospesa)

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 24 GENNAIO 2019

Regolamento per la concessione di prestiti
per gli iscritti alla Gestione Previdenziale Sostitutiva dell’ A.G.O.

ART. 1
(requisiti)

Possono essere concessi, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti ed ai praticanti iscritti all’I.N.P.G.I., nonché ai giornalisti pensionati, ed ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità, prestiti con le modalità ed i limiti previsti dai successivi articoli.

Il prestito è concesso su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall’INPGI, purché il richiedente risulti iscritto all’INPGI da almeno un biennio e risultino accreditati in suo favore almeno 12 contributi mensili se è giornalista professionista o pubblicista, mentre per il praticante il requisito si intende maturato con l’accredito di almeno 6 contributi mensili.

Sono considerati utili, ai fini della maturazione dei requisiti, i contributi figurativi (esclusi quelli derivanti dal servizio militare o civile), da riscatto e ricongiunzione.

Il requisito si intende verificato anche attraverso il cumulo delle posizioni assicurative delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative. In tale ipotesi la misura massima del prestito sarà rapportata a tanti dodicesimi quante saranno le mensilità coperte da contributi INPGI.

E’ escluso il cumulo con le posizioni assicurative derivanti dall’ iscrizione alla gestione separata dell’INPGI.

ART. 2
(garanzie)

Il prestito potrà essere concesso, in via ordinaria, dietro impegnativa dell’azienda dalla quale il giornalista dipende con contratto di lavoro a tempo indeterminato, redatta in conformità all’apposito schema predisposto dall’INPGI con cui l’azienda si impegna, su autorizzazione del giornalista mediante delegazione di pagamento, ad effettuare le trattenute mensili sulla retribuzione e a versarle all’INPGI.

L’azienda dovrà indicare nella lettera di impegno l’ammontare del TFR accantonato e l’esistenza di altri finanziamenti con trattenute in busta paga.

Nel caso in cui il giornalista richiedesse mediante altra Società un nuovo prestito con cessione o delega in busta paga, l’azienda decurterà dalla quota cedibile la rata del prestito concesso dall’Istituto.

Eventuali richieste di anticipazioni del TFR potranno essere soddisfatte tenendo presente la copertura del debito residuo del prestito in corso.

Non possono essere accettate impegnative rilasciate da aziende che non siano in regola con il versamento di quanto dovuto all’Ente in forza di disposizioni normative, statutarie, regolamentari e contrattuali, nonché con altri impegni assunti da parte delle aziende stesse nei confronti dell’Istituto, quali, ad esempio, le trattenute per rate prestito sulla retribuzione dei giornalisti.

Fanno eccezione al presente divieto gli organi di stampa dei movimenti politici (quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive) nonché le società editrici di testate beneficiarie, o non, di contributi pubblici – presenti sul mercato da almeno dieci anni – che provvedono alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all’anno di riferimento.

Nei casi in cui il TFR maturato in azienda risulti non capiente rispetto alla richiesta del prestito e/o nei casi in cui fossero presenti cessioni del quinto in favore di banche, finanziarie o eventuali altri soggetti con trattenute in busta paga, tali da non garantire la capienza, il prestito potrà essere garantito, oltre che con il TFR accantonato in azienda, mediante atto di cessione di credito “pro solvendo”, in forma di scrittura privata (secondo lo schema allegato predisposto dall’Istituto, che fa parte integrante del presente Regolamento), delle quote disponibili sia a titolo di anticipazioni delle prestazioni ai sensi dell’art.11, comma 7 dlgs 252/2005, che di riscatto ovvero di trattamento spettante all’atto del pensionamento, maturate e maturande sulle somme accantonate presso il Fondo Pensione Complementare, in conformità alle norme di legge e a quanto previsto dallo Statuto del Fondo.

Qualora la garanzia del TFR accantonato in Azienda ovvero delle somme accantonate presso il Fondo Pensione Complementare non siano capienti rispetto all’importo richiesto e nei casi in cui il giornalista non possa presentare l’impegnativa dell’azienda perché non ha in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o perché l’azienda non è in regola con i versamenti contributivi, e non rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 17 e seguenti – che disciplinano la concessione di prestiti ai giornalisti disoccupati iscritti nelle liste Fnsi-Fieg di cui all’art. 4 del CCNLG – il prestito potrà essere concesso per la quota non garantita, mediante presentazione all’atto della domanda, di :

  • cessione di credito in forma di scrittura privata, così come disciplinata all’art. 1260 e segg. del Codice Civile. All’Istituto dovrà essere fornita prova dell’avvenuta notifica della cessione al debitore ceduto;
  • accollo di debito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1273 e segg. del Codice Civile;
  • polizza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, che garantisca l’istituto per la perdita derivante dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle rate dovute, ed il cui costo è a carico del giornalista.

Nel caso di cessione di credito e di accollo di debito, l’Istituto si riserva di valutare l’esistenza del credito ceduto e la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche.

Qualora il credito ceduto sia quello vantato nei confronti della Gestione fondo integrativo contrattuale, gestito dallo stesso INPGI (“ex fissa”, ndr) il prestito è concesso a condizione che il credito sia, oltre che capiente alla data della presentazione della domanda di prestito, liquidabile entro cinque anni dalla medesima data.

Nell’atto di cessione dovrà essere prevista la firma degli eventuali superstiti previsti dall’art.9 del Regolamento di previdenza INPGI, in qualità di eventuali cedenti.
I relativi costi saranno a carico dei richiedenti.

L’Istituto, al verificarsi delle condizioni per cui decadono i presupposti di garanzia ovvero nei casi di estinzione anticipata o nei casi in cui il residuo debito risulti inferiore alla garanzia prestata, comunicherà ai soggetti interessati il nulla osta allo svincolo e la relativa decadenza dall’impegno prestato.

ART. 3
(Giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato,
la cui retribuzione non garantisce la restituzione del prestito)

Nel caso di giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, la cui retribuzione non garantisce la restituzione del prestito, la prestazione può essere concessa dietro presentazione, all’atto della domanda, delle medesime forme di garanzia di cui al precedente art. 2.

Tali garanzie sono necessarie quando la rata mensile di ammortamento sia superiore ad un quinto della retribuzione media lorda, denunciata dall’azienda nel semestre precedente nel caso di prestiti fino a 20.200,00 euro, e a un quarto della retribuzione media lorda, denunciata dall’azienda nel semestre precedente, nel caso di prestiti fra 20.200,00 e 30.000,00.

ART. 4
(misura dei prestiti)

Ferme restando le garanzie di cui agli articoli che precedono, la misura dei prestiti è così fissata:

  • fino a euro 7.000,00= ai giornalisti praticanti con almeno 6 mesi di contributi accreditati;
  • fino a euro 30.000,00= ai giornalisti in attività con almeno 12 contributi mensili accreditati;

I prestiti che non eccedono il limite dei 5.200,00 euro lordi vengono ammortizzati a scelta del richiedente in 12, 24 o 36 rate mensili posticipate di importo costante. Quelli compresi tra euro 5.201,00 ed euro 30.000,00 sono ammortizzati, a scelta del richiedente, anche in 36, 48, 60, 72 e 84 rate mensili posticipate e costanti.

ART. 5
(prestiti ai pensionati)

I pensionati possono ottenere prestiti fino ad un massimo di €. 30.000,00, rimborsabili in 12, 24, 36, 48, 60, 72 e 84 rate, al tasso di interesse stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La rata mensile di ammortamento non può comunque superare il quinto della pensione mensile lorda in godimento per prestiti fino ad euro 20.200,00 ed il quarto per prestiti di importo superiore. Il prestito è concesso su domanda redatta in conformità dell’apposito modulo predisposto dall’INPGI.

I pensionati, i quali abbiano superato i 75 anni di età o che comunque abbiano maturato al momento della domanda di concessione del prestito un’età che, sommata al periodo di ammortamento, superi i 75 anni sono tenuti alla presentazione di un atto di impegno alla restituzione delle rate del prestito, sottoscritto dai familiari che rientrano nella tipologia prevista dall’art. 9 del Regolamento di previdenza INPGI e che abbiano comunque un’età anagrafica non superiore, tenuto conto della durata dell’ammortamento, a quella del richiedente.

Nel caso in cui l’atto di impegno non possa essere sottoscritto da uno dei soggetti di cui al comma precedente, il prestito può essere concesso dietro presentazione, all’atto della domanda, delle medesime forme di garanzia di cui al precedente articolo 2.

L’Istituto si riserva di valutare la solvibilità del garante, che non rientri nella tipologia prevista dall’art. 9 del Regolamento di previdenza INPGI, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche.

ART. 6
(prestiti ai superstiti)

I superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità possono ottenere prestiti fino ad un massimo di €. 12.900,00, rimborsabili in 12, 24, 36, 48, 60, 72 e 84 rate, al tasso di interesse stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che la rata di ammortamento non ecceda il limite del quinto della pensione mensile lorda percepita dal richiedente.

Il prestito di cui al presente articolo può essere concesso al coniuge superstite fino ad un’età che, sommata ai mesi previsti per l’ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore a 75 anni.

Superata l’età in questione, si applicano i commi 3 e 4 dell’ art 5.

I figli maggiorenni superstiti possono richiedere il prestito fino ad un’ età che, sommata ai mesi previsti per l’ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore all’età in cui cesseranno di aver diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Tale ultima età sarà, per i figli maggiorenni studenti di scuola media e professionale, il 21° anno; per i figli maggiorenni studenti universitari, il 26° anno, ma comunque non oltre la durata del corso legale di laurea.

Nel caso di richiesta di prestito presentata da più superstiti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità, la somma concedibile a ciascuno è pari ad una percentuale del prestito corrispondente alla quota di pensione cui ha diritto il richiedente e che non superi comunque il limite massimo stabilito. In ogni caso, per ogni nucleo familiare, non può essere complessivamente concessa una somma superiore al limite massimo stabilito al comma 1.

ART. 7
(concessione dei prestiti)

Il prestito è concesso nei limiti dello stanziamento annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, quando la domanda sia corredata dalla prescritta documentazione.

La concessione avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza, salvi i casi particolari che verranno sottoposti all’ esame della Commissione Mutui e Prestiti.

ART. 8
(tasso di interesse e una tantum)

Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti viene fissato dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere rivisto dallo stesso, previo parere della Commissione Mutui e Prestiti, in relazione all’andamento dei tassi applicati dal sistema bancario ai prestiti personali.

Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum del 2% sull’ammontare globale del prestito, destinato al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

ART. 9
(obblighi delle aziende)

L’Azienda datrice di lavoro deve versare all’Istituto quanto trattenuto sulle competenze mensili o di fine rapporto del giornalista nei termini previsti per gli adempimenti contributivi.

In caso di ritardo nel versamento all’INPGI delle trattenute sui prestiti, fermo restando le responsabilità civili e penali a termine di legge, si applicano nei confronti dell’Azienda inadempiente le disposizioni previste in materia contributiva, mentre gli interessi di mora a carico del giornalista che risulti eventualmente inadempiente sono stabiliti in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso.

Dopo due mesi di mancato versamento da parte dell’azienda delle trattenute per i prestiti, già effettuati sulla retribuzione, l’INPGI deve dare comunicazione dell’inadempienza al giornalista interessato.

ART. 10
(rinnovo del prestito)

Il beneficiario del prestito può chiederne il rinnovo quando sia trascorso almeno un quarto del periodo di ammortamento riferito al numero delle rate previste dal prestito precedente.

In tal caso è dovuto un contributo aggiuntivo dell’ 1% calcolato sull’importo richiesto al netto del debito residuo del prestito in corso, oltre a quello già previsto dall’art. 8 del presente Regolamento, destinato al Fondo di garanzia di cui all’art. 18.

La misura del nuovo prestito non può essere inferiore a quella del prestito che viene rinnovato, ferme restando le condizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Dal nuovo prestito viene detratto il saldo di quello in corso.

Nessun rimborso è riconosciuto sul contributo dovuto al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

ART. 11
(condizione per l’erogazione)

L’erogazione del prestito è comunque subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro dei giornalisti richiedenti, ed alla regolarizzazione di eventuali precedenti posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell’Istituto.

ART. 12
(sospensione delle rate dei prestiti in corso
ai giornalisti posti in cassa integrazione)

Qualora il giornalista che abbia un prestito in corso con l’Istituto, sia posto in cassa integrazione guadagni, può avvalersi della facoltà di chiedere la sospensione dell’ammortamento del prestito, per tutta la durata del trattamento di cassa integrazione.

I giornalisti che intendano avvalersi di tale possibilità devono presentare una apposita domanda al Servizio Amministrazione e Finanza, il quale dopo aver accertato presso il Servizio Prestazioni la durata del periodo di trattamento di cassa integrazione a cui il richiedente ha diritto, comunica l’accettazione della domanda con l’indicazione del relativo periodo.

In caso di rinnovo del trattamento di cassa integrazione, il giornalista è tenuto a presentare nuovamente la domanda, seguendo la medesima procedura.

Gli interessi di mora relativi al periodo di sospensione sono a carico del Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

ART. 13
(sospensione parziale delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti
in stato di disoccupazione indennizzata)

Qualora il giornalista che abbia un prestito in corso con l’Istituto, si venga a trovare in stato di disoccupazione indennizzata, può avvalersi della facoltà di chiedere la sospensione parziale delle rate del prestito.

Le rate di prestito che possono essere parzialmente sospese sono quelle che eventualmente residuino dopo il versamento da parte dell’azienda di quanto trattenuto sul T.F.R. e su qualsiasi altra indennità dovuta al giornalista a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il giornalista che intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà presentare una domanda chiedendo di restituire – per un periodo massimo di dodici mesi a partire appunto dalla data della domanda – una rata mensile ridotta del 50%.

Nel caso in cui il giornalista sia stato ammesso al trattamento di disoccupazione per un periodo inferiore a dodici mesi, potrà chiedere il pagamento ridotto del 50% solo per un periodo di tempo equivalente a quello per il quale ha diritto a percepire l’indennità.

Al termine dei dodici mesi, o degli eventuali dodici mesi successivi, ed in tutti i casi in cui venga meno il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, il giornalista sarà tenuto a versare nuovamente l’intero importo delle rate residue.

Gli interessi di mora relativi al periodo di sospensione sono a carico del Fondo di garanzia di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

ART. 14
(domanda di sospensione parziale)

Il giornalista che intenda avvalersi della facoltà di sospensione parziale di cui al precedente articolo, quando viene ammesso al trattamento di disoccupazione, deve presentare una apposita domanda indirizzata al Servizio Amministrazione e Finanza ed al Servizio Prestazioni.

Nella stessa domanda il giornalista dovrà autorizzare l’Istituto a trattenere dalle mensilità di disoccupazione che gli verranno corrisposte l’importo pari al 50% delle rate che andranno in ammortamento in quel periodo.

La concessione della sospensione parziale è sempre subordinata al rilascio da parte del giornalista della suddetta autorizzazione.

ART. 15
(prestiti ai giornalisti in cassa integrazione o in stato di
disoccupazione indennizzata)

Fermi restando i requisiti contributivi previsti dall’ art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi prestiti ai giornalisti posti in cassa integrazione guadagni e in stato di disoccupazione indennizzata.

La misura del prestito concedibile non può essere superiore – considerati gli interessi – all’ammontare di un terzo della mensilità di trattamento spettante, moltiplicato per il numero dei mesi di trattamento cui il giornalista ha diritto.

La concessione del prestito è subordinata alla sottoscrizione da parte del giornalista, all’atto della domanda, della autorizzazione all’istituto a trattenere le rate del prestito dalle mensilità di trattamento (cigs o disoccupazione) cui ha diritto.

Qualora il giornalista si rioccupi, perdendo il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, dovrà presentare, a garanzia del prestito residuo, l’atto di impegno, da parte dell’azienda da cui dipende, a versare le rate di prestito trattenute mensilmente sulla retribuzione dovuta.

A tal fine, all’atto della domanda il giornalista dovrà sottoscrivere una apposita clausola nella quale si specifica che, nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deve essere presentato l’atto di impegno di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

ART. 16
(tasso di interesse e una tantum applicabile
ai prestiti concessi ai disoccupati e cassaintegrati)

Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti ai giornalisti in cassa integrazione o in stato di disoccupazione indennizzata, viene fissato dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere rivisto dallo stesso, previo parere della Commissione Mutui e Prestiti.

Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum dello 0.50 per cento sull’ammontare globale del prestito, destinato al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

ART. 17
(Prestiti ai giornalisti iscritti nelle liste dei disoccupati
tenute a cura della Fnsi e della Fieg, di cui all’art. 4 del CCNLG,
privi di trattamento di disoccupazione e cassa integrazione guadagni)

I giornalisti iscritti all’Istituto e nelle liste dei disoccupati tenute a cura della Fnsi e della Fieg, di cui all’art. 4 del CCNLG, che non godano di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione, possono ottenere prestiti quando siano in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

per i giornalisti professionisti o pubblicisti: iscrizione all’Inpgi da almeno un biennio e accreditamento di almeno 12 contributi mensili;
per i giornalisti praticanti: accreditamento di almeno 6 contributi mensili.
Detti prestiti possono essere concessi secondo i limiti, durata di ammortamento e tasso di interesse fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum del 3% sull’ammontare globale del prestito, destinato al fondo di garanzia di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

Misura dei prestiti
La misura massima dei prestiti concedibili è fissata in euro 3.900,00, con i seguenti limiti:

  • fino a euro 1.700,00 ai giornalisti praticanti (con almeno 6 mesi di contributi accreditati);
  • fino a euro 3.300,00 ai giornalisti professionisti o pubblicisti che abbiano più di 12 ma meno di 120 contributi accreditati;
  • fino a euro 3.900,00 ai giornalisti professionisti o pubblicisti che abbiano più di 120 contributi accreditati.

Criteri di concessione

Le domande saranno poste in graduatoria secondo la data di spedizione rilevabile dal timbro postale o dal protocollo di presentazione alle Circoscrizioni o agli Uffici INPGI di Roma.
Nel caso in cui pervengano più domande con la stessa data di spedizione, sarà data preferenza alle richieste presentate dai giornalisti con maggiore anzianità contributiva maturata presso l’INPGI.

Condizioni necessarie per la concessione

Per ottenere il prestito, i giornalisti disoccupati che non godano di trattamenti di cassa integrazione e di disoccupazione e che siano iscritti nelle liste Fnsi-Fieg di cui all’art. 4 del CCNLG, all’atto della domanda, dovranno presentare a garanzia della restituzione del 50% del prestito concesso:

  • accollo di debito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1273 e segg. del Codice Civile.

L’Istituto si riserva di valutare la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche.

La copertura del restante 50%, in caso di inadempimento del giornalista, sarà a carico del Fondo di garanzia di cui all’ art.18 del presente Regolamento.

ART. 18
(Fondo di garanzia)

A garanzia dei crediti della Gestione prestiti è costituito un Fondo di garanzia che interviene:

1 – in caso di decesso del beneficiario del prestito, giornalista attivo o pensionato, entro i 75 anni di età, con una franchigia – nei casi in cui al momento della richiesta sia previsto l’atto d’impegno di un familiare/garante alla restituzione del prestito – calcolata nella seguente misura:

  1. 30% del residuo nel caso in cui il decesso avvenga entro 24 mesi dalla data di erogazione;
  2. 40% del residuo nel caso in cui il decesso avvenga tra 25 a 48 mesi dalla data di erogazione;
  3. 50% del residuo nel caso in cui il decesso avvenga tra 49 a 72 mesi dalla data di erogazione;
  4. 75% del residuo nel caso in cui il decesso avvenga tra 73 a 84 mesi dalla data di erogazione;

La quota non coperta da Fondo di Garanzia resta a carico del soggetto che ha sottoscritto l’atto d’impegno al momento della richiesta.

2 – in caso di invalidità permanente del giornalista che comporta l’impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa intervenuta successivamente alla concessione del prestito;

3 – a copertura degli interessi passivi e di mora dovuti per ritardato versamento dei ratei nei casi di sospensione totale o parziale dei prestiti ai giornalisti, rispettivamente in cassa integrazione e in disoccupazione;

4 – in tutti i casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che il credito sia irrecuperabile, poiché sono state esperite infruttuosamente tutte le azioni esecutive per il recupero del credito stesso;

5 – a copertura dell’eventuale 50% dell’importo non restituito e non garantito mediante accollo del debito, dei prestiti concessi a giornalisti iscritti all’Istituto e nelle liste tenute dalla Fnsi e dalla Fieg ai sensi dell’art. 4 del CCNLG, privi di trattamenti di cassa integrazione e di disoccupazione;

In caso di morte del beneficiario del prestito titolare di pensione indiretta o di reversibilità, la restituzione dell’importo residuo sarà a carico del garante che avrà assunto solidalmente l’obbligazione di restituire il prestito. In caso di inadempienza di quest’ultimo l’Istituto, eseguito il tentativo di recupero giudiziario, porrà l’eventuale importo residuo a carico del Fondo di garanzia.