REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO IN CASE DI RIPOSO
ART. 1
L’INPGI autorizza il soggiorno, presso case di riposo autorizzate dai competenti Enti pubblici all’esercizio della specifica attività;, degli iscritti (e degli eventuali coniugi) titolari di pensione “diretta”, ovvero dei titolari di pensione ai superstiti, corrisposta dall’INPGI che lo richiedano. I titolari di pensione supplementare INPGI possono richiedere la prestazione solo se l’iscritto o il dante causa ha effettivamente versato all’Istituto almeno 120 contributi mensili . Potranno, invece, richiedere tale prestazione i titolari di pensione non contributiva. Sono esclusi dalla prestazione i pensionati con reddito familiare superiore a Euro 64.571,56 lordi annui ( tale limite sarà; annualmente rivalutato sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT).
ART. 2
Il numero massimo di pensionati autorizzati al soggiorno è fissato in 60 unità;. Qualora i soggiornanti raggiungano il numero massimo fissato i requisiti che daranno la priorità; al soggiorno, in caso di effettiva disponibilità; e di contemporaneità; delle domande, saranno nell’ordine :
1. effettiva anzianità; contributiva INPGI;
2. minor reddito dell’iscritto e del coniuge;
3. maggiore anzianietà; d’eta’.
ART. 3
L’Istituto prevede una retta giornaliera di massimo Euro 45,00 (+ IVA) per i pensionati autosufficienti e di massimo Euro 70,00 (+ IVA) per i pensionati non autosufficienti. Il rimborso posticipato della retta sarà; eseguito posticipatamente dall’Istituto a presentazione della fattura o ricevuta fiscale e sarà; effettuato direttamente alla Casa di Riposo, il mese successivo a quello indicato nella fattura o nella ricevuta fiscale.
ART. 4
Il beneficio al soggiorno in Casa di riposo non è compatibile con l’assegno di superinvalidità; erogato dall’Istituto, salvo che il reddito annuo conseguito dal pensionato e dal nucleo familiare non sia inferiore all’importo pari alla somma della pensione non contributiva più l’importo dell’assegno di superinvalidità;.
ART. 5
La trattenuta mensile a carico del pensionato è effettuata sulla pensione, in 12 mensilità; in base al reddito lordo familiare nella seguente misura:
Pensionati autosufficienti: | |
fino a euro 1.550,00 |
18 % |
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 |
20 % |
oltre euro 2.583,00 |
22 % |
Pensionati non autosufficienti: | |
fino a euro 1.550,00 |
25 % |
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 |
27 % |
oltre euro 2.583,00 |
30 % |
Nell’eventualità; che l’autorizzazione di soggiorno venga concessa anche al coniuge non giornalista la ritenuta della retta riferita alla quota del coniuge sarà; calcolata secondo le aliquote indicate dai seguenti scaglioni di reddito:
Pensionati autosufficienti: | |
fino a euro 1.550,00 |
23 % |
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 |
25 % |
oltre euro 2.583,00 |
27 % |
Pensionati non autosufficienti: | |
fino a euro 1.550,00 |
30 % |
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 |
32 % |
oltre euro 2.583,00 |
35 % |
ART. 6
All’atto della domanda i pensionati devono allegare:
– copia modello 740 ovvero CUD da cui risulti l’ammontare dei redditi familiari;
– certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell’interessato; – documentazione che accerti l’autorizzazione all’esercizio dell’attività; come Casa di Riposo per anziani della struttura prescelta;
– Regolamento interno del Casa;
– certificazione medica da cui risulti lo stato di autosufficienza o non autosufficienza del pensionato.
ART. 7
In caso di urgenza il Presidente dell’Istituto, sentito il Direttore Generale, è autorizzato ad effettuare interventi sulla base delle condizioni sopra indicate. Le determinazioni del Presidente saranno sottoposte alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.