Attuazione dell’assicurazione infortuni

ART. 1

L’assicurazione di cui al Contratto nazionale di lavoro giornalistico comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti di cui al successivo art. 2. Il diritto alla indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa di cui al successivo art. 4, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei contributi all’uopo previsti e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.

ART. 2

Ai fini previsti dal precedente art. 1 s’intende per inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente – e per tutta la vita – l’attitudine al lavoro. S’intende per inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. Per la valutazione dell’inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell’INPGI, allegate al presente Regolamento a farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Gli esiti delle inabilità preesistenti sono valutati sulla base dello stato presente effettivo al momento della liquidazione. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente ed il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio.

ART. 4

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, l’indennità assicurativa spetta al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, secondo le norme e con i criteri di ripartizione appresso stabiliti:
1) – al coniuge ed ai figli legittimi, in parti eguali.
Gli affiliati, i figli adottati ed i figli naturali riconosciuti nei modi di legge o dichiarati tali con sentenza passata in giudicato, nonché i figli non riconoscibili di cui all’art. 279 del codice civile, ai quali con sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il diritto al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione, hanno sull’indennità gli stessi diritti dei figli legittimi. Il coniuge separato giudizialmente con sentenza passata in giudicato che addebiti la separazione a lui o ad entrambi i coniugi, ha diritto all’indennità assicurativa soltanto se, al momento della morte dell’altro coniuge, godeva degli alimenti a carico di costui in base alla sentenza di separazione od a successivo provvedimento giudiziale passato in giudicato. Lo stato di coniuge separato con addebito della separazione a lui o ad entrambi i coniugi, sarà ritenuto esistente sino a che gli effetti della separazione non siano cessati di comune accordo, da provare con dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, ovvero sottoscritta da entrambi i coniugi;
2) – in mancanza dei figli, il coniuge concorre nel diritto all’indennità assicurativa con i genitori del deceduto, ai quali è attribuito un quarto dell’indennità, sia che siano superstiti entrambi, sia che siano superstite uno solo di essi;
3) – in mancanza anche dei genitori predetti – o di uno di essi – l’indennità assicurativa spetta al solo coniuge.
Se però questi, al momento della morte dell’altro coniuge, era separato giudizialmente con sentenza passata in giudizio che addebitava la separazione a lui superstite o ad entrambi i coniugi, si applica la disposizione prevista nel precedente n. 1), con attribuzione dell’indennità assicurativa ai superstiti di cui ai successivi n. 4) e 5);
4) – in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennità assicurativa spetta ai di lui genitori, fratelli o sorelle, con la seguente ripartizione:
– metà dell’indennità ad entrambi i genitori o al solo genitore superstite;
– la restante metà – in parti uguali – ai fratelli o sorelle che, al momento della morte del loro congiunto infortunato, risultino viventi a suo carico in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari ovvero al solo fratello o sorella superstite che si trovi nella predetta condizione di vivenza a carico;
5) – in mancanza del coniuge, dei figli e di fratelli o sorelle del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui genitori, ovvero per intero, al genitore superstite;
6) – in mancanza del coniuge, dei figli ed anche dei genitori del giornalista infortunato deceduto, l’indennità assicurativa spetta in parti eguali ai di lui fratelli o sorelle che si trovino nelle condizioni di vivenza a carico previste al precedente n. 4) ovvero, per intero, all’unico fratello o sorella, sempreché si trovi nelle dette condizioni di vivenza a carico del deceduto;
7) – in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1), 2) 3), 4), 5) e 6), la indennità assicurativa non viene corrisposta ad altri eventuali parenti del giornalista infortunato.

ART. 5

Ai sensi dell’art. 1913 c.c. il giornalista deve inviare all’Istituto la denuncia dell’infortunio subito entro tre giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento dannoso. Ai fini della liquidazione dell’indennità assicurativa eventualmente spettantegli, per non incorrere nella prescrizione di cui all’art. 2952 c.c., il giornalista deve, inoltre, inviare all’INPGI, entro un anno dal giorno in cui si è verificato l’evento stesso, espressa richiesta di essere ammesso a beneficiare dell’assicurazione infortuni contrattuale, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente conseguito, nonché ogni documentazione clinica relativa all’infortunio stesso, ritenuta idonea. (*)

(*): La denuncia dell’infortunio deve pervenire all’Inpgi entro il termine di 2 anni come previsto dall’art. 2952 del Codice Civile attualmente in vigore.

ART. 6

L’Istituto ha facoltà di richiedere ogni altra notizia utile a precisare la natura e le cause accertate dell’infortunio, nonché le circostanze nelle quali il medesimo si è verificato; le eventuali responsabilità che possono averne modificato la natura giuridica; le generalità di eventuali testimoni dell’infortunio.

ART. 7

L’Istituto, ricevuta la documentazione relativa all’infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado dell’inabilità permanente residuata; lo comunica quindi all’interessato e provvede alla eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal C.N.L.G. vigente alla data dell’infortunio stesso.

ART. 8

Nel caso in cui l’infortunio abbia causato la morte del giornalista, coloro che ritengono di avere diritto all’indennità a norma del precedente articolo 4), debbono presentare all’Istituto la richiesta di liquidazione, corredata di tutti gli atti ed i documenti comprovanti tale loro diritto. L’Istituto, accertata l’indennizzabilità dell’infortunio ed il diritto dei richiedenti, procede alla liquidazione dell’indennità, dandone comunicazione scritta agli interessati.

ART. 9

Entro il termine di due anni dal giorno dell’infortunio, l’infortunato potrà chiedere la revisione del grado di invalidità riconosciutogli per la inabilità permanente conseguita ove si sia verificata una diminuzione dell’attitudine al lavoro residuatagli, a seguito di sopravvenute modificazioni nelle sue condizioni fisiche, purché l’aggravamento sia derivato dall’infortunio stesso. Analoga facoltà di revisione è sempre nello stesso termine di due anni dal giorno dell’infortunio, potrà esercitare l’istituto, in caso di aumento dell’attitudine al lavoro residuata, anche se derivata da protesi. La domanda di revisione da parte dell’infortunato dovrà essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento delle conseguenze dell’infortunio subito, con l’indicazione della nuova misura di riduzione della sua attitudine al lavoro. Sino a che non sia trascorso il termine di due anni dal giorno dell’infortunio e non siano stati definiti gli eventuali giudizi di revisione, l’Istituto ha facoltà di accantonare presso di se metà dell’indennità assicurativa dovuta per l’invalidità riconosciuta computandovi gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della liquidazione definitiva dell’infortunio stesso. Non si farà luogo al suddetto accantonamento, qualora l’infortunato, nell’accettare dall’Istituto la liquidazione spettantegli per l’invalidità permanente riportata, dichiari espressamente, per se e per i suoi aventi causa, di rinunciare al diritto di revisione.

ART. 10

Qualora, in conseguenza dell’infortunio, sopravvenga la morte dell’infortunato dopo la liquidazione dell’indennità per l’inabilità permanente dal medesimo riportata, sempre che non siano trascorsi due anni dal giorno dell’infortunio stesso, gli aventi diritto di cui al precedente art. 4 potranno richiedere all’Istituto la revisione dell’indennità liquidata. La relativa domanda dovrà essere presentata all’Istituto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla morte dell’infortunato.

ART. 11

Contro i provvedimenti dell’Istituto concernenti la concessione delle prestazioni, è ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all’art. 4 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 e successive modificazioni. Qualora la contestazione – effettuata nei termini di cui al comma precedente – verta sulla natura e sull’entità delle conseguenze dell’infortunio, la decisione relativa è rimessa ad un Collegio medico-legale costituito da un medico designato dall’infortunato, da un medico scelto dall’Istituto e da un terzo medico scelto di comune accordo tra quelli di parte o, in difetto, designato dall’Ordine dei Medici competente per territorio di residenza dell’infortunato.

ART. 12

L’ingiustificato rifiuto dell’infortunato di sottostare agli accertamenti ed i controlli sanitari, comporta la perdita del diritto all’indennità assicurativa.

ART. 13

Sino alla concorrenza delle indennità liquidate in favore dell’infortunato o dei suoi aventi causa, di cui al precedente art. 4) l’Istituto è surrogato nei diritti dell’assicurato stesso o dei detti aventi causa, verso i terzi responsabili dell’infortunio. L’infortunato od i suoi predetti aventi causa, dovranno dare immediata comunicazione all’Istituto di ogni azione giudiziaria da essi promossa nei confronti dei suddetti terzi, nonché di ogni trattativa di composizione stragiudiziale della questione risarcitoria prestandosi a quanto possa occorrere all’Istituto stesso per l’esercizio del suo diritto di surrogazione. L’assicurato od i suoi predetti aventi causa, sono responsabili, ai sensi dell’art. 1916 c.c., del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell’Istituto.

ART. 14

La risoluzione di ogni questione che possa insorgere nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Regolamento è demandata al Comitato Esecutivo dell’Istituto.

Roma, 24.6.1980