Regolamento Gestione Separata in vigore dall’11 ottobre 2019 al 25 ottobre 2022

GESTIONE SEPARATA DELL’I.N.P.G.I.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA A FAVORE

DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.

 

Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota Ministeriale n. 12623 del 10/10/2019.

 

 

 

TITOLO I
DEI SOGGETTI ASSICURATI DEI CONTRIBUTI – DELLE SANZIONI
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CAPO PRIMO
DEI SOGGETTI

Art. 1

Iscritti all’Istituto

 

1. I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – nel seguito denominato Istituto – Fondazione di diritto privato ai sensi del D.I. 24 luglio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 1995. Le predette categorie di lavoratori sono soggette al medesimo obbligo ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

2. E’ inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione all’Istituto di coloro che non siano iscritti all’Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti e dei pubblicisti, tenuto dagli Ordini Regionali ed Interregionali nonché nel registro dei praticanti o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati sono restituiti dall’Istituto senza interessi.

3. Non comportano la perdita dell’anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e al Registro e siano versati i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi all’Istituto.

4. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell’iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo ed al Registro, i periodi di inattività professionale dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause.

5. La cancellazione ovvero la radiazione dall’albo professionale e dal Registro comporta la perdita del diritto di iscrizione all’Istituto.

 

 

Art. 2

Modalità di iscrizione all’Istituto

 

1. Ai fini dell’iscrizione all’Istituto, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

          a) certificato di nascita;

          b) certificato di residenza;

          c) stato di famiglia;

          d) codice fiscale;

          e) certificato di iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti o al registro dei praticanti.

In luogo della predetta documentazione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.

2 L‘iscrizione deve intervenire entro 30 giorni dalla sussistenza dei requisiti richiesti.

 

CAPO SECONDO
DELLA CONTRIBUZIONE RIGUARDANTE IL LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE – DELLE SANZIONI E DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE

 

Art. 3

Contributo soggettivo obbligatorio

 

1.Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Istituto è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell’Irpef secondo il disposto dell’art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

1bis. La misura del contributo di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2020  è incrementata al 12%  e, per le sole fasce di reddito eccedenti i 24.000 euro annui, al 14%.

 

2. Il reddito di cui ai commi 1 e 1 bis sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

3. E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo annuo di euro 200,00. Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il predetto contributo – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – è ridotto al 50%.

4. Agli iscritti alla Gestione Separata che lo richiedano espressamente è concessa la facoltà di versare, oltre al contributo soggettivo obbligatorio di cui ai commi 1 e 1bis, una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota minima non può essere inferiore al 5%. L’opzione va espressa in sede di comunicazione reddituale di cui al successivo art. 8.

5. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale viene accreditato l’importo pari alla contribuzione soggettiva versata.

6. La fascia di reddito di cui al precedente comma 1bis ed il contributo minimo di cui al precedente comma 3 sono annualmente rivalutati  in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.

7. A decorrere dal 1/01/2012, l’iscritto che consegua un trattamento di pensione diretta e continui a svolgere attività giornalistica autonoma è tenuto a versare il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 1bis ridotto del 50%. Per tali soggetti è in ogni caso dovuto il contributo minimo annuo di cui al precedente comma 3,  ridotto al 50%.

8. Il versamento del contributo soggettivo di cui ai precedenti commi 1 e 1bis comporta – a decorrere dal 1/01/2012 – il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un anno, purché il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo di cui al precedente comma 4 – non risulti inferiore dal 2020 al 12% del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990.  In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.

 

 

Art. 4
Contributo integrativo

 

1. Gli iscritti all’Istituto di cui all’art. 1, comma 1, con esclusione dei Co.Co.Co., devono applicare una maggiorazione percentuale su  tutti i corrispettivi che concorrono a formare  il reddito imponibile dell’attività giornalistica autonoma di libera professione e devono versarne all’Istituto il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall’iscritto medesimo contestualmente al pagamento e previa evidenziazione del relativo importo sul  documento fiscale. A decorrere dal 1/01/2020 la misura della predetta maggiorazione percentuale  è elevata al quattro per cento.

 

3. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo risultante dall’applicazione della percentuale di cui al comma 2 al reddito su cui è determinato il contributo minimo.

 

5. la parte eccedente il due per cento del gettito contributivo di cui al presente articolo è destinata:

A) un punto percentuale, all’incremento del montante previdenziale individuale del giornalista;

B) un ulteriore punto percentuale, può essere destinato alla copertura finanziaria di  misure assistenziali, adottate con delibera del Comitato Amministratore, corredata da apposita relazione tecnico-attuariale,  da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

 

 

Art. 5
Variabilità dei contributi

 

1. La percentuale di cui all’art. 3, comma 1 e 1bis, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dall’anno successivo.

 

Art. 6
Pagamento dei contributi

 

1. I contributi minimi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 sono pagati con versamento da eseguire entro il 31 luglio di ogni anno, ovvero entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento dell’attività se successivo.

2. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, devono essere versate in un’unica soluzione entro il mese di ottobre oppure in tre rate uguali e consecutive – di cui la prima entro la fine di ottobre, la seconda entro la fine di novembre e la terza entro la fine di dicembre – maggiorate di interessi nella medesima misura fissata – per le somme iscritte a ruolo – dall’art. 21 del D.p.r. 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni.

3. L‘Istituto provvede alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Capo, avvalendosi delle procedure di legge.

4. Ai fini della riscossione l’Istituto potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

5. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, previa delibera del Comitato Amministratore della gestione separata.

6. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti dal 1° gennaio 1996.

 

Art. 7

Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi

 

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 37 comporta l’obbligo del pagamento delle sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza.

2. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste dal comma precedente, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, prevista dal comma 4 dell’art. 20, da applicare sui contributi soggettivi dovuti, maggiorata di 1 punto percentuale.

Art. 8

Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa,

ritardata, o infedele comunicazione

 

1. Ai fini della quantificazione, da parte dell’Istituto, dei contributi dovuti, tutti i soggetti di cui all’art. 1, che svolgono attività giornalistica di natura libero professionale, devono comunicare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno l’ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo fiscalmente dichiarato  nell’anno stesso. La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l’indicazione del codice fiscale.

L’INPGI potrà richiedere ai  competenti uffici dell’Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti all’Albo professionale.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile Irpef definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’Irpef per l’anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell’Iva.

3. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell’Istituto.

4. L‘omessa, la ritardata o infedele comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta per questo solo fatto l’applicazione di una sanzione pari al:

– 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;

– 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;

– 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;

– 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente secondo le modalità previste dall’Istituto.

6. I Consigli degli Ordini devono comunicare all’Istituto, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni agli albi professionali e al registro dei praticanti.

7. L‘Istituto ha la facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità, all’atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Istituto e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.

8. L‘Istituto può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle somme dovute a titolo di sanzioni, mediante ruoli compilati e resi esecutivi dall’Istituto e consegnati al concessionario per la relativa riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 9

Prescrizione dei contributi

 

1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto in forza delle norme contenute nel presente Capo e nel successivo Capo terzo, e degli accessori, ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Capo, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all’Istituto, da parte dell’obbligato, della comunicazione di cui al precedente art. 8.

CAPO TERZO

Della contribuzione e delle sanzioni riguardanti

le Collaborazioni Coordinate e Continuative

 

 

Art. 10

Collaborazioni coordinate e continuative

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i committenti sono tenuti a versare mensilmente alla Gestione separata dell’Inpgi i contributi assicurativi in favore dei giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. La denuncia dei compensi ed i versamenti dei contributi – anche per la quota a carico del giornalista – devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Art. 11

Aliquote contributive e ripartizione dell’onere

 

1. L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino assicurati contestualmente presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva sono così stabilite:

         dal 1° gennaio 2009: 18,75%

         dal 1° gennaio 2010: 23,40%

         dal 1° gennaio 2011: 26,00%

2. In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo, nella misura del 2,00%, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, dell’indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione. Il contributo in questione sarà soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni.

 

 

3. L’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

– dal 1° gennaio 2009: 12,75%

– dal 1° gennaio 2010: 15,30%

– dal 1° gennaio 2011: 17%

4. L’onere di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del giornalista Co.Co.Co..

5. I contributi sono dovuti fino al massimale annuo di cui al precedente art. 3, comma 2.

 

Art. 12

Contributi figurativi

 

1. Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è corrisposta dall’Inpgi l’indennità di maternità, di paternità o per congedo parentale sono accreditati i contributi assicurativi ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.

Art. 13

Sanzioni civili

 

1. In caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPGI dai committenti, trova applicazione nei loro confronti il medesimo regime sanzionatorio in vigore presso la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

CAPO QUARTO
DEL RISCATTO E DELLA TOTALIZZAZIONE

 

Art. 14

Riscatto dei corsi universitari di studio e dei rapporti di collaborazione coordinati e continuativi di epoca precedente all’entrata in vigore della legge n. 335/95

 

1. La facoltà di riscatto prevista dall’art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall’art. 2, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti alla Gestione Separata, con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della L. 19.11.1990, n. 341.

3. L’onere di riscatto è determinato con le  norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

4. I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto. Detti redditi sono attribuiti temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

5. Gli oneri da riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

6. Il lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinati e continuativi, risultanti da documenti di data certa, svolti in epoca precedente l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 è riscattabile dall’iscritto per un massimo di cinque anni. 7. Il riscatto può essere esercitato limitatamente a periodi privi di qualsiasi copertura contributiva a domanda dell’iscritto o dei suoi superstiti. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell’attività, ma non la sua durata, la copertura assicurativa è convenzionalmente attribuita per l’intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale, nell’anno considerato, rivalutato in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rispetto all’anno precedente. In presenza di redditi inferiori al predetto reddito minimo, la copertura assicurativa è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.

 

8. L’onere del riscatto, a carico dell’assicurato, è determinato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso la Gestione Separata, alla data di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione dell’aliquota si terrà conto della posizione previdenziale dell’iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui l’iscritto sia assicurato o meno presso altre forme di previdenza obbligatoria.

9. Sono riscattabili, con le modalità di cui ai precedenti commi da 6 ad 8, i periodi di servizio militare, i periodi di disoccupazione indennizzati ai sensi del successivo art. 53  ed i periodi di praticantato riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, purché tali  periodi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa.

 

10. Il committente che abbia omesso il versamento della contribuzione e non possa più versarla per intervenuta prescrizione può chiedere di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi. Tale facoltà può essere esercitata anche dall’iscritto.

 

11. Per l’ammissione alla facoltà di cui al precedente comma 10 è richiesta l’esibizione  di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di collaborazione, nonché la misura dei compensi corrisposti al giornalista interessato. La riserva matematica relativa alla predetta rendita è  determinata dall’incremento del montante contributivo individuale connesso al riconoscimento dei periodi contributivi omessi, determinato alla data di domanda ed aumentato del 10%.

Art. 15

Totalizzazione e cumulo gratuito dei periodi assicurativi

 

1. Agli iscritti alla Gestione Separata è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un’unica pensione, secondo condizioni, termini e modalità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli iscritti alla Gestione Separata è data facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti versati presso forme assicurative obbligatorie i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, al fine del conseguimento del diritto e della misura della pensione secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, come modificato dall’art. 1, comma 76, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 247. Le quote di pensione sono erogate da ciascuna gestione interessata al cumulo.

 

3. Agli iscritti alla Gestione Separata – a decorrere dal 1/01/2017 – è altresì data facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione, secondo condizioni, termini e modalità previsti dall’art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

 

 

 

CAPO QUINTO

DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

E DELL’ESTRATTO CONTO

 

Art. 16

Contribuzione volontaria dei giornalisti che svolgono attività libero professionale, o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa

 

1. L‘iscritto alla gestione separata di cui all’art. 1 che svolga attività libero-professionale qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione alla gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima.

2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all’Istituto, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti od elenco dei pubblicisti, o al Registro dei Praticanti.

3. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento.

4. L‘iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere entro il 31 dicembre di ciascun anno, il contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art. 3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui all’art. 4, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata.

5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat.

6. L‘iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

7. I Co.Co.Co. iscritti alla Gestione Separata, ferme restando le condizioni contenute nei precedenti commi in quanto applicabili, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione volontaria.

8. L’importo del contributo volontario è determinato in base alle disposizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale.

9. Il Co.Co.Co. acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari a quello previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990.

10. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

11. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

 

Art. 17

Invio estratto conto annuale

 

1. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, anche con modalità telematiche, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

 

TITOLO II

DELLE PRESTAZIONI

CAPO PRIMO

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 18

 

Prestazioni previdenziali ed assistenziali

1. La Gestione Separata dell’INPGI provvede ad erogare in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti ad essa iscritti le seguenti prestazioni:

a)  la pensione di vecchiaia;

b)  la pensione di inabilità;

c)  la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;

d)  l’indennità di maternità/paternità;

 

2. Per i Co.Co.Co., inoltre, la Gestione Separata eroga:

e)   l’indennità per congedo parentale;

f)    l’assegno per il nucleo familiare;

g) l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera;

h)  il trattamento in caso di infortunio in ambito professionale;

i)    il trattamento di disoccupazione

 

CAPO SECONDO

DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

 

Art. 19

Pensione di vecchiaia

 

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia, si consegue al compimento del sessantaseiesimo anno di età, a condizione che risultino versati e attribuiti in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

2. Il diritto alla pensione può essere anticipato anche a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che l’ammontare mensile della 1^ rata di pensione risulti non inferiore ad una soglia mensile, annualmente rivalutata sulla media quinquennale del PIL, pari a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto importo al compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. Il diritto alla pensione può essere altresì conseguito, a prescindere dai suddetti requisiti anagrafici, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

 

Art. 20

Determinazione della pensione annua di vecchiaia

 

1. L‘importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella A) relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

I coefficienti di trasformazione saranno periodicamente aggiornati secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11 della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato e il numero dei mesi.

3. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle anzianità contributive che danno titolo alla pensione di anzianità, non si tiene conto di quelle derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

4. Ai fini della determinazione della pensione si applica l’art. 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Art. 21

Aliquota di computo della pensione

 

1. L’aliquota per il computo della pensione è quella stabilita dall’art. 3 del presente Regolamento per i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale. A decorrere dal 1/01/2012, per i Co.Co.Co. l’aliquota di computo è quella di cui al precedente art. 11

Art. 22

Decorrenza della pensione di vecchiaia

 

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’assicurato avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.

2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.

 

 

CAPO TERZO
DELLA PENSIONE DI INABILITA’

 

 

Art. 23

Pensione di inabilità

 

1. L‘assicurato ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica;

b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione, ovvero almeno 15 annualità di contribuzione;

c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività lavorativa giornalistica.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente articolo.

4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall’Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. L’onere di tale accertamento è a carico dell’Istituto.

Art. 24

Calcolo della pensione di inabilità

 

1. L‘importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 20 e 21, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato all’atto dell’attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

2. Qualora l’assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione, con integrazione a carico dell’Istituto della differenza contributiva tra 20 anni e gli anni di contribuzione che risultano accreditati in favore dell’assicurato al momento della domanda di pensione.

3. La predetta integrazione contributiva è rapportata alla media delle contribuzioni annuali, accreditate in favore dell’assicurato.

4. L‘assicurato che abbia conseguito la pensione di inabilità con il beneficio dell’integrazione contributiva di cui al comma 2 e che successivamente diventi titolare di altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto all’integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all’altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza.

 

 

CAPO QUARTO
DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

 

Art. 25

Pensione ai superstiti

 

1. Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui alla lettera b) del precedente art. 23, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell’assicurato o del pensionato risultino a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell’assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

 

Art. 26

Liquidazione della pensione ai superstiti

 

1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 25 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato in base agli artt. 20 e 21.

a)   60% al coniuge:

b)   70% al figlio unico se manca il coniuge;

c)   20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;

d)   40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;

e)   15% a ciascun genitore;

f)    15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell’assicurato, nel caso di decesso ad un’età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

4. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

Art. 27

Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

 

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;

b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;

d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione.

2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell’iscritto ed il compimento della predetta età.

3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

Art. 28    

Indennità “una tantum”

 

1. E’ prevista una indennità “una tantum”, pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore:

  degli iscritti che al compimento dell’età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione Separata senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;

  dei superstiti, indicati all’art. 26, di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.

 

 

2. Qualora successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al comma 1, il giornalista si riscriva nuovamente all’Istituto e non perfezioni il requisito assicurativo utile per la liquidazione della pensione, lo stesso potrà richiedere una nuova indennità trascorsi almeno 5 anni dalla reiscrizione.

3. Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge ed i figli, l’indennità è versata al coniuge. Nel caso di soli figli, l’indennità è versata direttamente agli aventi diritto o a chi esercita la patria potestà. In mancanza di coniuge e figli, l’indennità è versata ai genitori o, in mancanza di essi, ai fratelli ed alle sorelle.

 

 4. le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nei casi in cui l’iscritto si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 e nei casi in cui l’iscritto si avvalga della facoltà del pensionamento pro-rata con altre gestioni previdenziali di cui al precedente art. 15,  nonché per gli iscritti che abbiano maturato presso la Gestione separata una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell’assegno sociale.

CAPO QUINTO

DELLA PENSIONE SUPPLEMENTARE, DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE,

DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA E DEL CUMULO

 

Art. 29

Pensione supplementare

 

1. Qualora i contributi accreditati all’Istituto non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma, l’iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive ovvero a carico di gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, può richiedere – in alternativa alla indennità di cui al precedente art. 28 – la liquidazione di una pensione di vecchiaia supplementare.

2. Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla  condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita al precedente art. 19 o sia riconosciuto invalido ai sensi del precedente art. 23.

3. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con i criteri di cui al precedente articolo 20.

4. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi supplementi, secondo quanto disposto dal successivo articolo 30.

5. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del pensionato secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

6. Nel caso in cui la pensione supplementare non sia stata già liquidata all’iscritto, i contributi accreditati all’Istituto danno diritto, a favore dei superstiti, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi secondo le norme del presente Regolamento.

 

Art. 30

Supplemento di pensione

 

I contributi versati alla gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazione del supplemento.

 

Art. 31

Perequazione automatica delle pensioni

 

Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivalutate in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.

 

Art. 32

Cumulo

 

1. La pensione di vecchiaia corrisposta dalla Gestione Separata dell’Inpgi è totalmente cumulabile con redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. La pensione d’inabilità corrisposta dalla Gestione Separata dell’Inpgi, ferma restando l’incompatibilità con lo svolgimento di attività professionale giornalistica di cui al precedente art. 23, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo di natura non giornalistica nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

 

CAPO SESTO

DEL TRATTAMENTO DI MATERNITA’ E DELLA COPERTURA

DEGLI ONERI PER I GIORNALISTI LIBERO PROFESSIONISTI

 

Art. 33

Indennità di maternità

 

1. A ogni iscritta all’Istituto che svolga attività giornalistica libero professionale è corrisposta una indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

 

2. L‘indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

3. L’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità calcolate nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art.1 del D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni.

4. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3.

5. Qualora al momento dell’evento, la giornalista risulti iscritta alla gestione separata contemporaneamente sia come libero professionista che come parasubordinata, l’interessata potrà richiedere l’indennità di maternità che riterrà più favorevole.

6. In caso di maternità a rischio, accertata dalla competente azienda sanitaria locale, alla giornalista di cui al comma 1, spetta  una mensilità dell’indennità di cui al  comma 2 e 3. Tale prestazione decorre dall’anno successivo alla approvazione del presente Regolamento, previo adeguamento del contributo di maternità.

 

7. La somma della maternità a rischio e dell’indennità di maternità ordinaria, non può eccedere il massimale di cui al comma 4.

Art. 34

Indennità di paternità

Libero professionista

 

1. L’indennità di cui al 1° comma dell’art. 33, spetta al padre che svolga attività giornalistica libero professionale, regolarmente iscritto all’Istituto, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tale prestazione decorre dall’anno successivo alla approvazione del presente Regolamento, previo adeguamento del contributo di maternità.

 

 

Art. 35   

Termini e modalità della domanda

 

1. L’indennità di cui all’art. 33 è corrisposta dall’Istituto, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, attestante l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo.

3. L‘Istituto provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 36 

Indennità in caso di adozione o di affidamento

 

1. In caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale, l’indennità di cui all’art. 33 spetta alternativamente alla madre o al padre adottivi o affidatari, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

 

2. La domanda, deve essere presentata dalla madre o dal padre adottivo o affidatario all’Istituto entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

 

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e ogni altra ulteriore idonea documentazione.

 

Art. 37   

Indennità in caso di aborto

 

1. L‘indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

2. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di maternità è corrisposta nella misura pari all’80% di una mensilità del reddito determinato ai sensi del comma 2, 3 e 4 dell’art. 33.

3. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata all’Istituto entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’aborto.

Art. 38 

Copertura degli oneri

 

1. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità per le iscritte che svolgono attività giornalistica libero professionale, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto all’Istituto, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall’art. 6, comma 1.

2. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione, si provvede alla variazione annuale del contributo di cui al precedente comma secondo la procedura di cui all’art. 83 del D.lgs 26 marzo 2001, n.151. La delibera viene assunta dal Comitato amministratore.

 

 

 

 

 

CAPO SETTIMO

DELLA TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ LAVORATIVA SOTTO FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

 

 

art. 39

Indennità di maternità

 

1. Alle madri giornaliste iscritte alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, per le quali è dovuta ancorché non versata, la contribuzione di cui al comma 2 dell’art. 11 del presente Regolamento, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.  Nel caso in cui la giornalista intenda avvalersi della flessibilità del congedo di maternità, l’indennità è corrisposta per il mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi la data del parto. L’indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

2. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Art. 40

Requisiti contributivi e d’iscrizione

Termini di presentazione della domanda

 

1. L’indennità di cui all’art. 39 spetta alle lavoratrici giornaliste in favore delle quali nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino dovute almeno tre mensilità della contribuzione di cui al comma 2 dell’art.11 del presente Regolamento.

 

2. La domanda di maternità va presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza.

Art. 41 

Indennità di paternità

 

1. In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché  in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il giornalista iscritto alla Gestione Separata ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso il requisito dei tre mesi di contribuzione di cui all’articolo precedente nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto.

2. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, in alternativa, sulla base dei requisiti del successivo articolo 42, anche al padre nel caso in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta. 

 

Art. 42 

Indennità in caso di adozione o di affidamento

 

1. In caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale, l’indennità di cui all’art. 39 spetta per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

 

2. L’indennità di cui al comma 1  del presente articolo è riconosciuta a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino dovute almeno tre mensilità comprensive della contribuzione di cui al comma 2 dell’art. 11 del presente Regolamento.

 

3. Alla domanda va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e ogni altra idonea  documentazione.

 

Art. 43 

Misura e calcolo dell’indennità. Reddito di riferimento

 

1. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, risultante della denuncia mensile del committente, nei  dodici mesi immediatamente precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

 

 

2. Nel caso in cui l’iscritto abbia un’anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di maternità e di paternità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza dell’anzianità stessa. 

 

 

Art. 44 

Congedo Parentale

 

1. Ai co.co.co. che abbiano titolo all’indennità di maternità/paternità, è corrisposto per gli eventi di parto, un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di  6 mesi da fruire in modo continuativo o frazionato, entro il  3° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato /affidato.

 

 

 

2. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.  Per i periodi di congedo parentale che si collocano dopo il primo anno di vita del bambino, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione di cui al comma 2 dell’art. 11 del presente Regolamento, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.  L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione.

3. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti a carico di altra gestione previdenziale, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

 

4. La domanda di congedo parentale va presentata prima dell’inizio del periodo richiesto, in caso contrario saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

 

Art. 45 

Prescrizione

1. Il diritto alle prestazioni previste nel presente capo si prescrive  entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, salvo idonei atti interruttivi.

 

CAPO OTTAVO

 

DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

 

Art. 46 

Requisiti

1. Il Co.Co.Co. ha diritto all’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno il 70 per cento del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa.

2. L’assegno in questione spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

3. L’assegno è pagato nella misura prevista per i Co.Co.Co. nella Gestione Separata Inps e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata

 

Art. 47 

Domanda – Requisiti – Aventi diritto – Prescrizione

 

1. La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all’INPGI, che provvede al pagamento diretto al giornalista.
Il diritto si prescrive entro cinque anni dalla sua maturazione.

2. Per i requisiti di accesso all’assegno, per gli aventi diritto, e per  quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153.

CAPO NONO

DELLA INDENNITA’ DI MALATTIA

E DI DEGENZA OSPEDALIERA

 

Art. 48 

Indennità di malattia

 

1. Ai Co.Co.Co, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta dall’Inpgi un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di  giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 gg. nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 3 giorni.

2. La misura della predetta indennità è pari al 50 per cento dell’importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera

Art. 49 

Indennità di degenza ospedaliera

 

1. In caso di ricovero ospedaliero ai Co.Co.Co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un’indennità per un massimo di 180 giorni nell’anno solare per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. L’indennità in questione è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2 comma18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell’anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:

– 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;

– 12% del predetto massimale se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;

– 16% del predetto massimale se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

 

2. Le predette percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all’andamento finanziario della Gestione Separata.

 

Art. 50 

Requisiti per accedere all’indennità di malattia o di degenza ospedaliera

 

1. Per essere ammesso a fruire dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, il Co.Co.Co deve risultare titolare di tre mensilità di contribuzione versata alla Gestione Separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento.

 

Art. 51 

Termine per la presentazione della domanda per l’indennità di malattia e di degenza

 

1. Ai fini della fruizione dell’indennità di malattia il Co.Co.Co è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione in duplice copia.

2. Entro due giorni dalla compilazione da parte del medico, l’assicurato è tenuto ad inviare la prima copia del certificato all’INPGI e la seconda al proprio committente. In caso contrario trova applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

 

3. Per fruire dell’indennità di degenza ospedaliera, il Co.Co.Co. è tenuto a presentare all’INPGI apposita domanda entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell’anno solare precedente l’evento e dal certificato di degenza.

4. Il diritto alle prestazioni previste dal presente capo si estingue entro il termine prescrizionale di un anno dalla fine del periodo indennizzabile, salvo idonei atti interruttivi.

 

 

CAPO DECIMO

DEL TRATTAMENTO INFORTUNI E DI DISOCCUPAZIONE

 

Art. 52

Trattamento Infortuni

co.co.co.

 

1.  In caso di infortunio professionale, ai giornalisti iscritti alla gestione separata, titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, per i quali risulti versato il premio assicurativo, è riconosciuto un trattamento, sulla base di quanto previsto dall’apposito Regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni per i co.co.co.

2.  La prestazione di cui al precedente comma 1 è corrisposta nei limiti del premio assicurativo complessivo riscosso. In caso di insufficienza dei fondi, le prestazioni sono erogate in base all’ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento delle risorse.

 

3.  Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione infortuni, previo monitoraggio biennale, si provvede alla variazione della misura del premio assicurativo e delle relative prestazioni. La variazione è assunta con delibera del Comitato amministratore ed è sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

 

Art. 53

Trattamento di Disoccupazione

co.co.co.

1.   Ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile secondo le modalità e criteri previsti dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.   La prestazione di cui al precedente comma 1 è finanziata dal contributo di cui al precedente art. 11, comma 2. 

 

CAPO UNDICESIMO

DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE

 

Art. 54

Prestiti

 

1. Possono essere concessi prestiti agli assicurati alla Gestione separata che abbiano almeno due anni di iscrizione e siano in regola con i versamenti contributivi. Il prestito deve essere garantito da apposita polizza assicurativa fidejussoria.

2. Le condizioni, le modalità ed i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 55

Destinazione del rendimento del patrimonio

 

1. L’Istituto può annualmente destinare all’incremento dei montanti contributivi individuali una quota del rendimento del patrimonio.

 

2. Le misure di cui al comma precedente sono adottate con delibera del Comitato Amministratore, corredata da apposita relazione tecnico-attuariale,  da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

 

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO E DEL FONDO DI RISERVA

 

Art. 56  

Bilancio

 

1. Il bilancio è redatto rilevando tra le componenti positive i proventi della gestione Previdenziale e Patrimoniale e tra le componenti negative le spese riguardanti le prestazioni erogate, i costi di struttura, gli oneri straordinari e le svalutazioni.

 

Art. 57  

Fondo di Riserva

 

1. L’avanzo di Gestione confluisce nel Fondo di Riserva previsto dall’art. 23 dello Statuto.

2. L’accantonamento alla riserva tecnica viene annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del 4° comma lett. c dell’art. 1 del Decreto Legislativo 509/94.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 58

Rinvio

 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento in favore dei Co.Co.Co, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la previdenza e l’assistenza in favore dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

 

TABELLA  A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2012

 

 

Età

Divisori

Valori

57

22,627

4,419%

58

22,035

4,538%

59

21,441

4,664%

60

20,843

4,798%

61

20,241

4,940%

62

19,635

5,093%

63

19,024

5,257%

64

18,409

5,432%

65

17,792

5,620%

tasso di sconto = 1,5%

 

 

TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

 

Età

Divisori

Valori

57

23,236

4,304%

58

22,647

4,416%

59

22,053

4,535%

60

21,457

4,661%

61

20,852

4,796%

62

20,242

4,940%

63

19,629

5,094%

64

19,014

5,259%

65

18,398

5,435%

66

17,782

5,624%

67

17,163

5,826%

68

16,541

6,046%

69

15,917

6,283%

70

15,288

6,541%

tasso di sconto = 1,5%

 


TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016

 

Età

Divisori

Valori

57

         23,552

4,246%

58

         22,967

4,354%

59

         22,487

4,447%

60

         21,791

4,589%

61

         21,191

4,719%

62

         20,593

4,856%

63

         19,992

5,002%

64

         19,384

5,159%

65

         18,776

5,326%

66

         18,162

5,506%

67

         17,544

5,700%

68

         16,920

5,910%

69

         16,300

6,135%

70

         15,679

6,378%

tasso di sconto = 1,5%

 

 

TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019

 

Età

Divisori

Valori

57

23,812

4,200%

58

23,236

4,304%

59

22,654

4,414%

60

22,067

4,532%

61

21,475

4,657%

62

20,878

4,790%

63

20,276

4,932%

64

19,672

5,083%

65

19,064

5,245%

66

18,455

5,419%

67

17,844

5,604%

68

17,231

5,804%

69

16,609

6,021%

70

15,982

6,257%

71

15,353

6,513%

tasso di sconto = 1,5%