6.3.2005
GESTIONE SEPARATA DELL’I.N.P.G.I. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.
Approvato con D.I. 21.05.97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 103 del 10.02.96
TITOLO I
DEI SOGGETTI- DEI CONTRIBUTI – DELLE SANZIONI
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CAPO PRIMO
DEI SOGGETTI
Art. 1
Iscritti all’Istituto
1. I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – nel seguito denominato Istituto – Fondazione di diritto privato ai sensi del D.I. 24 luglio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. E’ inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione all’Istituto di coloro che non siano iscritti all’Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti e dei pubblicisti, tenuto dagli Ordini Regionali ed Interregionali nonché nel registro dei praticanti o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati di cui appresso devono essere restituiti dall’Istituto senza interessi.
3. Non comportano la perdita dell’anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e al Registro e siano versati i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi all’Istituto.
4. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell’iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo ed al Registro, i periodi di inattività professionale dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause.
5. La cancellazione ovvero la radiazione dall’albo professionale e dal Registro comporta la perdita del diritto di iscrizione all’Istituto.
6. I giornalisti che hanno compiuto il 65^ anno di età hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al comma 1. Gli iscritti che compiono il 65^ anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all’Istituto i contributi di cui all’art. 3 e seguenti.
Art. 2
Modalità di iscrizione all’Istituto
1. Ai fini dell’iscrizione all’Istituto, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
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a) certificato di nascita;
-
-
b) certificato di residenza;
e) certificato di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti, elenco
professionisti o pubblicisti o al registro dei praticanti.
In luogo della predetta documentazione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla legge n. 15/67 e successive integrazioni e modificazioni .
2 L’iscrizione deve intervenire entro 30 giorni dalla sussistenza dei requisiti richiesti.
CAPO SECONDO
DEI CONTRIBUTI
Art. 3
Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Istituto è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell’Irpef secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale di euro 68.172 ed è annualmente ed automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’Istat.
3 E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo annuo di euro 258,23. Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il predetto contributo è pari a euro 70,00.
4. A decorrere dall’1.1.1999, agli iscritti alla Gestione Separata che lo richiedano espressamente è concessa la facoltà di versare, oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota minima non può essere inferiore al 5%. L’opzione va espressa entro la fine di ogni anno solare.
5. “Il giornalista che prevede di non conseguire nell’anno un reddito superiore a 1.500,00 euro è tenuto ad inviare alla Gestione separata – entro il 31 luglio – una dichiarazione in cui attesti di trovarsi nella predetta fattispecie. In tal caso è dovuto il versamento di un contributo minimo annuo pari ad euro 70,00”.
6. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale viene accreditato l’importo pari alla contribuzione minima versata.
7. Il contributo minimo pari ad euro 70,00 è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
8. Agli iscritti tenuti al versamento del contributo minimo pari ad euro 70,00 è concessa la facoltà di versare a saldo il maggior importo pari al 10% del reddito effettivamente prodotto, con conseguente accredito sul montante individuale della contribuzione complessivamente versata.
Art. 4
Contributo integrativo
1. Gli iscritti all’Istituto di cui all’art. 1, comma 1, devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività giornalistica autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versarne all’Istituto il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall’iscritto medesimo contestualmente al pagamento e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.
3. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo risultante dall’applicazione della percentuale di cui al comma 2 ad un reddito imponibile pari a euro 2582,28.
5. Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5 del precedente art. 3 – ivi compresi i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni – sono tenuti al pagamento di un contributo integrativo minimo pari ad euro 20.
Art. 5
Variabilità dei contributi
1. La percentuale di cui all’art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1^ gennaio dall’anno successivo.
Art. 6
Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 sono pagati con versamento a mezzo conto corrente postale entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, devono essere versate in un’unica soluzione entro il mese di ottobre oppure in tre rate uguali e consecutive – di cui la prima entro la fine di ottobre, la seconda entro la fine di novembre e la terza entro la fine di dicembre – maggiorate di interessi pari al 5%. La percentuale è soggetta a variazioni in relazione all’andamento del tasso degli interessi legali.
3 . L’Istituto provvede alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Titolo, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.
4 . Ai fini della riscossione l’Istituto potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.
5. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1^ gennaio dell’anno successivo, previa delibera del Comitato Amministratore della gestione separata.
6 . I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti dal 1^ gennaio 1996.
Art. 7
Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all’Istituto, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 10.
Art. 8
Restituzione dei contributi
1. Coloro che al compimento dell’età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di vecchiaia di cui al successivo art. 12, possono chiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari ai contributi soggettivi versati, maggiorati degli interessi legali.
3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, commi 1 e 2, abbia nuovamente luogo l’iscrizione all’Istituto, all’interessato è riconosciuta la facoltà di restituire entro sei mesi dalla nuova iscrizione l’importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.
4. Se l’iscritto, nonostante l’ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, l’importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2.
CAPO TERZO
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Art. 9
Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi
1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento.
2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all’Istituto, di cui all’art. 10, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovuto essere versate.
3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiore a 60 giorni, comporta inoltre una sanzione sul capitale non pagato nei termini pari al :
§ 5% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza;
§ 10% se il pagamento è effettuato tra il 91° e il 120° giorno dalla scadenza;
§ 15% se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza.
Art. 10
Obbligo di comunicazione del reddito professionale
e sanzioni nei casi di omessa, ritardata,
o infedele comunicazione 1) Ai fini della quantificazione, da parte dell’Istituto, dei contributi dovuti, tutti i soggetti di cui all’art. 1 devono annualmente comunicare all’Istituto con lettera raccomandata – da inviare entro il 31 luglio – l’ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, che sarà dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. La comunicazione deve essere presentata anche se le dichiarazioni fiscali non saranno presentate o saranno negative e deve contenere l’indicazione del codice fiscale. Nel caso di omessa comunicazione dei redditi, l’Istituto quantificherà i contributi dovuti sulla base dei dati riferiti all’ultima dichiarazione reddituale in suo possesso, con riserva di effettuare conguagli.
2) Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile Irpef definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’Irpef per l’anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell’Iva. 3) In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell’Istituto.
4) L’omessa, la ritardata o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta per questo solo fatto l’applicazione di una sanzione pari al: § 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
§ 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
§ 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
§ 20%, se vengono trasmesse dopo il 90° giorno.
5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall’Istituto.
6. I Consigli degli Ordini devono comunicare all’Istituto, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni agli albi professionali e al registro dei praticanti.
7. L’Istituto ha la facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità, all’atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Istituto e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.
8. L’Istituto può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle somme dovute a titolo di sanzione di cui al precedente comma 4, mediante ruoli compilati e resi esecutivi dall’Istituto e consegnati al concessionario per la relativa riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 3, della legge n. 449/97.
TITOLO II
DELLE PRESTAZIONI
CAPO PRIMO
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Art. 11
Prestazioni previdenziali ed assistenziali
1. L’Istituto provvede ad erogare in favore dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti ed in favore dei praticanti di cui all’art. 1 le seguenti prestazioni:
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a) la pensione di vecchiaia;
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b) la pensione di invalidità;
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c) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
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d) l’indennità di maternità.
CAPO SECONDO
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA Art. 12
Pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335.
2. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata con l’esclusione delle anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
3. Si prescinde dall’importo minimo di cui al comma 1 al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 13
Determinazione della pensione annua di vecchiaia
1. L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella A) relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.
2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato e il numero dei mesi.
3. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
4. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Art. 14
Aliquota di computo della pensione
1. L’aliquota per il computo della pensione è fissata al 10 per cento.
Art. 15
Decorrenza della pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’assicurato avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale
Art. 16
Invio estratto conto annuale
1. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
CAPO TERZO
DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’
Art. 17
Pensione di invalidità
1. L’assicurato ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica;
b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività lavorativa professionale giornalistica.
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle
lettere a) e c) del presente articolo.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall’Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico dell’Istituto.
Art. 18
Calcolo della pensione di invalidità
1. L’importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 13 e 14, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato all’atto dell’attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.
2. Qualora l’assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione, con integrazione a carico dell’Istituto della differenza contributiva tra 20 anni e gli anni di contribuzione che risultano accreditati in favore dell’assicurato al momento della domanda di pensione.
3. La predetta integrazione contributiva è rapportata alla media delle contribuzioni annuali, accreditate in favore dell’assicurato.
4. L’assicurato che abbia conseguito la pensione di invalidità con il beneficio dell’integrazione contributiva di cui al comma 2 e che successivamente diventi titolare di altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto all’integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all’altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza.
CAPO QUARTO
DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Art. 19
Pensione ai superstiti
1. Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui alla lettera b) del precedente art. 17, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell’assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell’assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
Art. 20
Liquidazione della pensione ai superstiti
1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 19 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato in base agli artt. 13 e 14:
a) 60% al coniuge;
b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15% a ciascun genitore;
f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.
-
La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.
2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell’assicurato, nel caso di decesso ad un’età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni.
3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
4. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 21
Cessazione del diritto
alla pensione indiretta o di reversibilità
1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli, al compimento del 18^ anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;
d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione. 2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18^ anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell’iscritto ed il compimento della predetta età.
3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26^ anno di età, qualora frequentino l’Università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.
Art. 22
Indennità “una tantum” in favore dei superstiti
1. Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, ai medesimi superstiti che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compete una indennità “una tantum”, pari all’ammontare dell’assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.
2. Per periodi inferiori all’anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
3. Nel caso in cui il montante contributivo annuo sia inferiore all’assegno di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’indennità liquidabile in favore dei predetti superstiti non può essere superiore al montante contributivo complessivo riferito all’assicurato deceduto.
CAPO QUINTO
DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE E DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Art. 23
Supplemento di pensione
1. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazione del supplemento.
Art. 24
Perequazione automatica delle pensioni
1. Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
CAPO SESTO
DEL TRATTAMENTO DI MATERNITA’ E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI
Art. 25
Indennità di maternità
1. A ogni iscritta all’Istituto è corrisposta una indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.
2. L’indennità di cui al comma 1. viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento nel secondo anno precedente a quello della domanda.
Art. 26
Termini e modalità della domanda
1. L’indennità di cui all’art. 25 è corrisposta dall’Istituto a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo.
3. L’Istituto provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 27
Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo
1. L’indennità di cui all’art. 25 spetta altresì per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. In caso di adozione internazionale, o affidamento in preadozione, l’indennità di cui all’art. 25 spetta sino al compimento della maggiore età dell’adottato o dell’affidato.
3. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre all’Istituto entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
4. Alla domanda di cui al comma 3 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
Art. 28
Indennità in caso di aborto
1. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.
2. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’art. 25 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di un dodicesimo del reddito dichiarato ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento.
3. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico, e deve essere presentata all’Istituto entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’aborto.
Art. 29
Copertura degli oneri
1. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità di cui all’art. 25 e seguenti, si provvede con un contributo annuo di 25,82 euro= a carico di ogni iscritto all’Istituto, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall’art. 6, comma 1. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni.
2. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione, alla variazione del contributo di cui al precedente comma si provvede con la procedura di cui all’art. 5, commi 1 e 2 della Legge 11 dicembre 1990, n. 379. La delibera viene assunta dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su proposta del Comitato amministratore.
CAPO SETTIMO
DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE
Art. 30
Prestiti
1. Possono essere concessi prestiti agli assicurati alla Gestione separata che abbiano almeno due anni di iscrizione e siano in regola con i versamenti contributivi. Il prestito deve essere garantito da apposita polizza assicurativa fideiussoria.
2. Le condizioni, le modalità ed i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito Regolamento.
CAPO OTTAVO
DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Art. 31
Contribuzione volontaria
1. L’iscritto alla gestione separata di cui all’art. 1 qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione alla gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima.
2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all’Istituto, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti od elenco dei pubblicisti, o al Registro dei Praticanti.
3. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento.
4. L’iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art. 3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui al successivo art. 4.
5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat.
6. L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEL CUMULO E DEL FONDO DI RISERVA CAPO PRIMO
DELLA DISCIPLINA DEL CUMULO Art. 32
Incumulabilità della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità
1. La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento conseguita da assicurato di età anagrafica inferiore ai 63 anni:
a) non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza;
b) non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
2. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni, la pensione di vecchiaia non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
3. La pensione di invalidità è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura. CAPO SECONDO
DEL FONDO DI RISERVA E DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO
Art. 33
Fondo di Riserva
1. E’ costituito il Fondo di Riserva della gestione Previdenziale separata dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti che esercitano attività autonoma di libera professione alimentato:
a) dalle eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari e immobiliari, e la capitalizzazione di cui all’art. 13, comma 5, riconosciuta sui conti individuali;
b) dal contributo integrativo, al netto delle spese di gestione.
2. Le poste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono contabilizzate separatamente.
Art. 34
Riequilibrio della gestione
1. Qualora il rendimento netto annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal Fondo di Riserva di cui all’art. 33, comma 1, lettera a). La delibera viene assunta dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su proposta del Comitato Amministratore.
2. In caso di insufficienza del predetto Fondo e perdurando l’andamento degli investimenti di cui al comma 1, la capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali non potrà superare il rendimento netto annuo degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale separata.
3. Agli oneri delle integrazioni concernenti la pensione di invalidità di cui al precedente art. 18, si provvede mediante prelievo dal Fondo di Riserva di cui all’art. 33, comma 1, lettera b).
TABELLA A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE |
Divisori |
Età |
Valori |
21,1869 |
57 |
4,720% |
20,5769 |
58 |
4,860% |
19,9769 |
59 |
5,006% |
19,3669 |
60 |
5,163% |
18,7469 |
61 |
5,334% |
18,1369 |
62 |
5,514% |
17,5269 |
63 |
5,706% |
16,9169 |
64 |
5,911% |
16,2969 |
65 |
6,136% |
tasso di sconto = 1,5%
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