Si comunica che l’INPGI, con delibera del Comitato Amministratore adottata in data 24 gennaio 2023, ha deciso di non applicare le disposizioni previste dall’art. 1, commi 227 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 229, della medesima legge.
L’Istituto, in particolare, preso atto che:
- l’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone – per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, quali gli enti di previdenza privatizzati – dispone l’annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi di mora riferiti ai debiti di importo residuo, alla data del 31/12/2022, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- l’articolo 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che i predetti enti possono avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni del comma 227, adottando il relativo provvedimento entro il 31 gennaio 2023 – nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti – comunicandolo entro la medesima data all’agente della riscossione e dandone, entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
considerato che:
- le suddette norme non prevedono alcun impegno da parte del debitore nell’effettuare il versamento del capitale dovuto;
- a fronte dell’annullamento delle sanzioni e degli interessi, l’Istituto dall’adesione a tale disposizione normativa non ne avrebbe alcun beneficio, in quanto – stante l’inerzia del debitore – l’azione esecutiva continuerebbe ad essere coltivata con la medesima procedura oggi in essere, permanendo quindi l’alea circa l’effettivo incasso;
l’INPGI, al contempo, rinuncerebbe da subito all’introito a titolo di sanzioni ed interessi;
ha ravvisato l’opportunità di non applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.