PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Il Regolamento dell’Istituto, oltre alle prestazioni a carattere obbligatorio, prevede una serie di prestazioni a carattere “facoltativo” in relazione ai mezzi finanziari disponibili.

 

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Il Consiglio di amministrazione può intervenire con erogazioni a carattere straordinario in favore di iscritti e pensionati che si trovino in particolare stato di necessità , in presenza di un reddito familiare lordo annuo non superiore ai seguenti limiti di reddito riferiti al numero dei componenti del nucleo familiare:

  • Uno o due componenti: 25.000,00 euro
  • Tre componenti: 30.000,00 euro
  • Più di tre componenti: 35.000,00 euro.

L’Istituto può decidere l’erogazione di un contributo, a favore di redditi familiari non superiori a 50.000,00 euro lordi annui, nel caso di grave malattia del richiedente o dei suoi familiari a carico. Lo stato di salute dovrà essere comprovato da una certificazione sanitaria, allegata alla domanda del richiedente.
Prima di procedere alla proposta di erogazione, l’Istituto richiederà alla Casagit informazioni sull’ammontare dei rimborsi già ottenuti (o che potranno essere ottenuti) dall’Iscritto.

Gli iscritti possono richiedere un’erogazione straordinaria solo se risultano effettivamente versati all’Inpgi in loro favore almeno 24 contributi mensili nell’arco degli ultimi dieci anni . Tale requisito si riduce in maniera proporzionale in relazione agli anni di iscrizione all’Istituto.

Le erogazioni di carattere straordinario non sono compatibili con il soggiorno in casa di riposo con retta a carico dell’Istituto

Come fare per richiedere un’erogazione straordinaria

E’ necessario presentare una domanda  all’INPGI, preferibilmente tramite il locale Ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, nella quale siano specificati i motivi della richiesta.  La domanda può essere anche  scaricata dal sito (sezione Modulistica 1).

Documentazione da allegare alla domanda

  • Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi familiari;
    solo nel caso in cui tale documento non sia stato presentato al Fisco, è necessario produrre un’autocertificazione sottoscritta davanti ad un Pubblico Ufficiale oppure alla presenza del Fiduciario dell’Ufficio di corrispondenza;
  • certificato di stato di famiglia ovvero autocertificazione dell’interessato.

Eventuali documenti mancanti saranno richiesti dal Servizio Prestazioni Integrative dell’INPGI oppure dagli Uffici di corrispondenza

Iter procedurale 

Tutte le domande pervenute all’Istituto, direttamente o tramite l’Ufficio di corrispondenza, saranno valutate dalla Presidenza in raccordo col Consiglio di amministrazione.

Le decisioni, positive o negative, verranno comunicate agli interessati direttamente dagli Uffici Centrali dell’Inpgi, oppure attraverso gli Uffici di corrispondenza.

 

CASE DI RIPOSO

Rientra tra le prestazioni facoltative dell’Inpgi un contributo al pagamento della retta di  soggiorno in case di riposo autorizzate dai competenti Enti pubblici.

A chi spetta
Il pagamento delle rette di soggiorno in casa di riposo spetta ai soli titolari di pensione diretta, purché abbiano una posizione assicurativa presso l’Istituto di almeno 20 anni.

Requisiti reddituali
Per accedere alla prestazione il richiedente non deve essere in possesso di redditi personali superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento (anno 2018 Euro 38.486,82).

Incompatibilità
Il pagamento delle rette di soggiorno da parte dell’Istituto non è compatibile con l’assegno di superinvalidità e con le Erogazioni Straordinarie.

Contributo pagamento retta
L’Inpgi prevede il pagamento di una retta giornaliera di massimo Euro 45,00 per i pensionati autosufficienti e di massimo Euro 70,00 per i pensionati non autosufficienti.

Trattenuta  mensile
E’ prevista una  trattenuta mensile  a carico del pensionato, che verrà  effettuata sul rateo di pensione, sulla  base del  reddito personale, nella seguente misura:

Pensionati autosufficienti
Pensionati non autosufficienti
fino a euro 1.550,00 di reddito:
18%
fino a euro 1.550,00 di reddito:
25%
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 :
20%
da euro 1.550,00 a euro 2.583,00 :
27%
oltre euro 2.583,00 :
22%
oltre euro 2.583,00 :
30%

Il beneficio al soggiorno in casa di riposo non è compatibile con l’assegno di superinvalidità erogato dall’Istituto e con le Erogazioni Straordinarie.

 



Documentazione

All’atto della domanda il pensionato dovrà allegare:

      • ultima dichiarazione redditi o CU da cui risulti l’ammontare dei redditi;
      • autorizzazione rilasciata dagli organi competenti che autorizzino la struttura prescelta all’esercizio dell’attività come casa di riposo;
      • regolamento interno della Casa ;
      • certificazione medica nel caso di non  autosufficienza.

Il numero massimo di pensionati autorizzati al soggiorno è fissato in 60 unità. Qualora i soggiornanti raggiungano il numero massimo fissato, i requisiti che daranno la priorità al soggiorno, in caso di effettiva disponibilità dei posti e di contemporaneità delle domande, saranno nell’ordine:

1. effettiva anzianità contributiva Inpgi;
2. minor reddito dell’iscritto;
3. maggiore anzianità d’età.
Il numero massimo di pensionati autorizzati al soggiorno è fissato in 60 unità. Qualora i soggiornanti raggiungano il numero massimo fissato, i requisiti che daranno la priorità al soggiorno, in caso di effettiva disponibilità dei posti e di contemporaneità delle domande, saranno nell’ordine:ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA’L’assegno di superinvalidità è una prestazione a carattere  facoltativo che l’Inpgi riconosce ai titolari di pensione diretta purchè abbiano una posizione assicurativa presso l’Istituto di almeno 20 anni.

Spetta ai pensionati ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale e permanete, causata da un deficit funzionale e relazionale, tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona per compiere gli atti quotidiani di vita.

Requisiti reddituali

Per accedere alla prestazione il richiedente non deve essere in possesso di redditi personali superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento (anno 2018 Euro 38.486,82).

Incompatibilità

Il beneficio dell’assegno di superinvaidità è incompatibile con il soggiorno in case di riposo con retta a carico dell’Istituto e con prestazioni aventi la stessa natura, ossia l’ indennità di accompagnamento erogata dall’Inps.

 

Importo assegno di superinvalidità

L’ assegno è pari al 20% della retribuzione contrattuale annua minima del redattore ordinario, riferita all’anno immediatamente precedente la domanda.

L’importo annuo lordo dell’assegno di superinvalidità per l’anno 2018 è pari ad Euro 7.697,36, erogato in 12 ratei mensili lordi di Euro 641,45. L’assegno di superinvalidità è soggetto ad irpef.
La domanda
Ai fini della concessione dell’assegno i pensionati devono presentare all’Inpgi una domanda corredata da documentazione che provi il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto (certificato medico – dichiarazione del reddito personale).

L’accertamento medico
L’accertamento delle condizioni di salute che legittimano la concessione dell’assegno è effettuato con visita medico-legale  da parte dei consulenti  incaricati dall’Istituto.

L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed è rivedibile da parte dell’INPGI.

Qualora venga accertato che le condizioni dell’interessato non giustifichino più la necessità di assistenza personale continuativa, l’assegno viene revocato.

Eventuali controversie

Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall’Istituto, uno dall’interessato ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell’Istituto.

Presentazione di una nuova domanda

Coloro ai quali, a seguito di accertamento medico, sia stato revocato l’assegno di superinvalidità ovvero sia stata rigettata la domanda di concessione, possono, trascorso almeno un semestre dalla data di effettuazione dell’ultima visita medica, presentare una nuova domanda di ammissione al trattamento, corredata da documentazione idonea a provare le peggiorate condizioni di salutee

UFFICIO COMPETENTE

Servizio Prestazioni
Ufficio infortuni e prestazioni facoltative
Roma 00198 – Via Nizza, 35

MODULISTICA
Prestazioni integrative – Assegno di superinvalidità
Prestazioni integrative – Domanda di autorizzazione al soggiorno in casa di riposo
Prestazioni integrative – Erogazioni straordinarie