TOTALIZZAZIONE
(D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42)
Che cos’è
La totalizzazione consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti versati in diverse gestioni per il conseguimento del diritto alla pensione, nei casi in cui i lavoratori non maturino un diritto autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei quali vantano una posizione contributiva. E’ altresì ammessa anche se si raggiunge il diritto ad una pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte a condizione che gli interessati non siano già titolari di pensione.
Con la totalizzazione tutti i lavoratori, dipendenti, co.co.co o libero professionisti, che nel corso della propria vita lavorativa hanno svolto attività diverse, con conseguente iscrizione a più enti pensionistici, possono ottenere un’unica pensione.
In passato il lavoratore che si trovava nella situazione suindicata, per ottenere un trattamento pensionistico, doveva necessariamente ricorrere onerosamente alla ricongiunzione.
Soggetti interessati
Possono chiedere questa tipologia di pensione di vecchiaia tutti i lavoratori iscritti all’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alla Gestione separata INPS, agli Enti di cui ai d.Lgs. 509/94 e d.lgs 103/96 (Enti di previdenza obbligatoria privati, tra i quali rientra anche l’Inpgi).
Condizioni
• i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico;
• il requisito contributivo è raggiunto cumulando tutti i periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti;
• a far data dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo;
• può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo;
• non è possibile effettuare una totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione.
Prestazioni previste
A) PENSIONE DI VECCHIAIA
Requisiti
Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti:
Anno di maturazione | Età | Anzianità contributiva | Finestra di accesso |
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
B) PENSIONE ANTICIPATA (ex PENSIONE DI ANZIANITA’)
Requisiti
Spetta a coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Anno di maturazione | Anzianità contributiva | Finestra di accesso |
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 | 41 anni | 21mesi |
C) PENSIONE DI INABILITA’ E SUPERSTITI
La facoltà di totalizzare può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente e ai superstiti.
Requisiti
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall’Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell’evento invalidante. Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.
Per gli assicurati presso l’INPGI, ai fini dell’ottenimento di una pensione di inabilità, il giornalista deve:
a) essere riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica;
b) avere versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione, ovvero almeno 15 annualità di contribuzione;
Per la pensione indiretta a favore dei superstiti, al momento del decesso, il giornalista deve essere in possesso del requisito contributivo di cui al precedente punto b).
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Pagamento della pensione in totalizzazione
L’onere è a carico delle singole gestioni pro–quota, ma il pagamento dell’unica pensione spetta all’Inps che gestisce il trattamento e invia le relative certificazioni annuali della pensione in totalizzazione (CU).
Adeguamento alla speranza di vita
Ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia ed al requisito contributivo per la pensione di anzianità si applicano gli incrementi relativi alla speranza di vita previsti dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 2019, a cadenza biennale, il Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanerà un decreto direttoriale contenente i parametri per l’adeguamento della speranza di vita.
Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra).
La pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda avendo maturato tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra).
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del giornalista, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Cosa fare per ottenere la totalizzazione
I lavoratori dovranno presentare domanda all’Istituto di previdenza al quale da ultimo sono stati iscritti.
I superstiti dovranno presentare domanda all’ultimo Istituto presso il quale il de cuius è stato iscritto.
Calcolo della pensione
Il trattamento è determinato dalle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione alla contribuzione in esse versata. Il calcolo della pensione avviene di norma con il sistema contributivo.
Trattamento minimo
Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo e le stesse sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.