Sentenza della Consulta sulla pignorabilità delle pensioni Inpgi

Roma, 18 luglio 2006

AI FIDUCIARI DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO GENERALE

AI COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATORE

AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

ALLA FNSI E ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DI STAMPA

ALL’ORDINE NAZIONALE  E AGLI ORDINI REGIONALI

ALLA CASAGIT E ALLE CONSULTE REGIONALI

 

 

Sentenza della Consulta
sulla pignorabilità
delle pensioni Inpgi

Cari colleghi,

vi segnalo una sentenza con la quale la  Corte Costituzionale  ha fatto definitivamente chiarezza in materia di pignorabilità delle pensioni, con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici erogati dall’Inpgi ai giornalisti.

In particolare, con la sentenza n. 256 del 21 giugno 2006, la Corte  ha affermato il principio che anche le pensioni Inpgi sono pignorabili in presenza di ogni tipologia di credito, nei limiti di un quinto, fatta salva la parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

In passato la legge Vigorelli del 1955 (oggi dichiarata parzialmente illegittima in questa parte) stabiliva invece che le pensioni erogate dall’Inpgi ai giornalisti non potessero essere pignorabili, nemmeno in parte.

Tuttavia, già nel 1984, questa previsione così ampia era stata  ridimensionata sempre ad opera della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 209) la quale aveva stabilito che anche le pensioni Inpgi potessero essere pignorabili, nei limiti di un quinto, solo in presenza di crediti aventi natura alimentare (es. assegno di mantenimento dovuto dal marito alla ex moglie a seguito di sentenza di divorzio).

Nel 2002 poi, in un’altra sentenza riguardante l’Inps, fu affermata la pignorabilità delle pensioni nei limiti di un quinto, a condizione che fosse fatta salva “la parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita”.

Fino ad oggi, dunque, le pensioni Inpgi erano pignorabili nei limiti di un quinto soltanto in presenza di crediti di natura alimentare.

La novità della recente sentenza della Corte Costituzionale consiste quindi   nell’equiparazione di ogni tipologia di credito (non più soltanto quelli di natura alimentare) ai fini della pignorabilità e nell’introduzione del meccanismo in base al quale il limite del quinto deve essere calcolato solo sulla quota di pensione residua, detratta “la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita”.

Per determinare la parte di pensione necessaria ad assicurare  mezzi adeguati alle esigenze di vita, ad oggi, in assenza di una specifica norma in tal senso, si fa riferimento al parametro utilizzato dalla sezione esecuzioni mobiliari del Tribunale di Roma che considera quota impignorabile l’importo mensile di circa 550,00 euro (corrispondente alla soglia fissata dall’Inps per l’integrazione al minimo).

In conclusione, per fare un esempio, una pensione Inpgi di 2.500 euro mensili potrà essere pignorata solo entro il limite di 1/5 di 1.950 euro (pari a 2.500 – 550 euro), cioè solo per un importo massimo di  390 euro mensili.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il nostro Servizio Previdenza

Un cordiale saluto.

Gabriele Cescutti