COSA SONO I CONTRIBUTI VOLONTARI
I contributi volontari sono quelli versati direttamente dall'iscritto il quale, avendo cessato l'attività lavorativa subordinata, intenda proseguire volontariamente l'assicurazione con onere interamente a suo carico, onde conservare i diritti derivanti dall'assicurazione stessa o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione.
I contributi volontari possono essere versati direttamente dal giornalista iscritto all'INPGI che ne faccia domanda, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, finché conservi l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine.
ATTENZIONE |
I contributi volontari regolarmente versati sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori, ma non possono mai avere ad oggetto l'assicurazione contro la disoccupazione. In sostanza il versamento dei contributi volontari è ammesso soltanto per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti (I.V.S.).
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REQUISITO CONTRIBUTIVO
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi è necessario possedere almeno 52 contributi settimanali obbligatori (un anno) nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni (260 contributi settimanali) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
ESCLUSIONI
- Non possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.
MISURA DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
COME SI DETERMINA LA MISURA DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
L'interessato può determinare la misura della contribuzione volontaria, scegliendo quale parametro di riferimento:
a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno precedente la presentazione della domanda;
b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione pensionabile)
c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al punto a) e quella di cui al punto b).
Il giornalista può rideterminare il parametro di riferimento all'inzio di ogni anno solare.
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.
DECORRENZA DEI VERSAMENTI
Il giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, l'interessato - a richiesta - può versare anche i sei mesi immediatamente precedenti.
I versamenti hanno cadenza mensile.
INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI
Se l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo volontario mensile.
Il contributo mensile versato dopo il predetto termine andrà a copertura del mese in cui è stato effettuato il versamento.
RITARDI NEI VERSAMENTI
Per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di ritardato versamento dei contributi assicurativi. Tale interesse è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5,5 punti percentuali.