CONTRIBUTI OBBLIGATORI

COSA SONO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI

I contributi obbligatori sono quelli dovuti all'INPGI, in parte dal datore di lavoro (pubblico o privato) ed in parte dal lavoratore, ogni qualvolta si instauri un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un'azienda e un giornalista professionista, praticante, pubblicista.

L'INPGI provvede a gestire la previdenza obbligatoria in favore dei:

- giornalisti professionisti (legge 20/12/1951 n. 1564), a decorrere dal 1/01/1952;

praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere  dal 1/03/1987;

- giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 27), a decorrere dal 1/03/1987;

- giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1/01/2001.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il concetto di retribuzione imponibile, contenuto nell' art. 12 della legge 153 del 1969, modificato dall'art, 4 della legge 291 del 1988, è stato integralmente ridefinito nell'art. 6 del D.Lgs. 314 del 2/9/97:"Il reddito del lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro." Lo stesso articolo esclude dalla base imponibile:SOMME ESCLUSE DALL' IMPONIBILE
  1. somme corrisposte a titolo di TFR;
  2. somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
  3. proventi e indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni;
  4. somme poste a carico di gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge; somme prestazioni erogate da casse, fondi e gestioni pensionistici previdenziali; proventi derivanti da polizze assicurative; compensi erogati per conto di terzi non attinenti la prestazione lavorativa;
  5. erogazioni collegate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività dell'azienda;
  6. contributi e somme a carico del datore di lavoro destinati al finanziamento di forme pensionistiche complementari;
  7. i trattamenti di famiglia di cui al T.U.I.R, art. 3.

L' elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

A tale elenco vanno aggiunte le voci prevista dall'art.51 del TUIR (art. 48 fino al 31/12/2004) così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs., espressamente richiamato dal nuovo testo dell'art. 12, II comma.

I contributi obbligatori vengono presi in considerazione ai fini della determinazione sia del diritto che della misura delle prestazioni, anche se non siano stati effettivamente versati purché:

- la contribuzione non sia prescritta (la prescrizione interviene in 5 anni);
- il rapporto di lavoro risulti da documenti o prove certe (dichiarazioni del datore di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, buste paga, etc.).

ATTENZIONE
Si ricordi che i contributi devono essere versati sulle retribuzioni risultanti dalle buste paga dei giornalisti, anche se superiori ai minimi contrattuali. In caso di retribuzioni corrisposte al giornalista in misura inferiore ai minimi contrattuali la contribuzione è sempre e comunque, commisurata alle retribuzioni minime stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

MISURA DEI CONTRIBUTI

Vai al link delle aliquote

Attualmente la contribuzione IVS spettante all'INPGI è pari al 33,00 % della retribuzione imponibile individuata secondo i criteri indicati precedentemente. Di questa percentuale, il versamento del 23,81% è a carico dell'azienda ed il 9,19% è a carico del giornalista.

Qui di seguito sono indicate anche le altre contribuzioni minori e le relative aliquote dovute:

CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
23,81% assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.)
1,61% assicurazione contro la disoccupazione. Per i soli rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti,  è dovuto un contributo addizionale dell’1,40%
0,30% Fondo di garanzia per il pagamento del TFR (L. 297/82) (*)
0,05% assegno nucleo familiare
1,00% contributo a sostegno CIGS (**)
0,50% contributo per ammortizzatori sociali (**)
27,27% Totale
(*)   Dal  2007 è dovuto solo per i giornalisti dipendenti di aziende con meno di 50 dipendenti che abbiano optato per il mantenimento – in misura intera o parziale - del Tfr in azienda.

(**)  è dovuto soltanto dalle imprese soggette alla CIGS (legge 416/81).

CONTRIBUTI A CARICO DEL GIORNALISTA
9,19% assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.)

0,10% contributo per ammortizzatori sociali (dovuto soltanto dai giornalisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS);

 

La legge 14.11.92 n. 438 ha previsto, inoltre, una aliquota contributiva aggiuntiva a carico del giornalista, che è pari all'1% sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Si precisa che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, " le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92.

Sono inoltre a carico del datore di lavoro:

  • contributo infortuni: Euro 11,88 mensili (quota fissa) per dodici mesi, ridotto a 6,00 euro per i collaboratori fissi e/o corrispondenti (artt. 2 e 12 del CNLG) con retribuzione inferiore a quella del redattore;
  • fondo integrativo di previdenza "ex fissa": 1,50% (questo contributo - previsto in caso di applicazione del CNLG Fieg/Fnsi -  non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine). Per gli stessi dipendenti soggetti a tale contribuzione è dovuta - a decorrere dal 1/03/2015 - una contribuzione addizionale pari allo 0,35%;
  • contributo solidarietà: 10% sull'importo dei contributi a carico azienda  versati  alle forme di previdenza ed assistenza integrativa  (ad esempio: Fondo Integrativo INPGI,  Casagit, Fondo Complementare dei giornalisti, ecc.)  e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (Legge n.166/91, art. 9 bis).

Si aggiunge, inoltre, a carico del giornalista:

  • contributo al Fondo di perequazione: Euro 5,00 mensili per 12 mensilità, posto a carico del giornalista (dovuto da tutti i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1 del CNLG, nonché dai titolari di rapporti di lavoro ex art. 2, 12, 36 con retribuzione pari o superiore a quella minima contrattuale del redattore con più di 30 mesi di anzianità)
Per i giornalisti le prestazioni di maternità restano a carico dell'Inps anche in assenza del relativo contributo. Le aziende sono comunque tenute a dichiarare all'Inps le retribuzioni imponibili dei giornalisti a carico (Circolare INPS n. 73 del 19/05/2006).

Sono autorizzati ed indennizzati a carico dell'INPS anche i permessi ex lege 104/92 ed il congedo straordinario per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave.

Per i periodi indennizzati dall'INPS, l'INPGI provvede - a richiesta - al solo accredito della contribuzione figurativa.