CONTRIBUTI FIGURATIVI

COSA SONO I CONTRIBUTI FIGURATIVI

I contributi figurativi sono quelli che vengono accreditati (senza onere finanziario a carico del giornalista) per periodi connessi ad un rapporto di lavoro, durante i quali l'iscritto non ha però svolto attività lavorativa.

E' necessaria una domanda dell'interessato per richiedere l'accredito dei contributi figurativi relativamente ai seguenti periodi:

  1. aspettativa per ricoprire cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali o nazionali (ART. 31 L. 300/70);
  2. servizio militare;
  3. interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza (congedo di maternità/paternità) e congedi parentali (astensione facoltativa)

I contributi figurativi sono accreditati d'ufficio  quando lo stesso ha beneficiato di:

  • indennità di disoccupazione;
  • integrazioni salariali;
  • assistenza antitubercolare.

 

I contributi figurativi relativi ai periodi successivi al luglio 1998 sono accreditati  per un periodo non superiore a cinque anni nell'arco della intera vita contributiva del giornalista.  Nel computo dei cinque anni non si calcolano i contributi figurativi accreditati su domanda dell'interessato nei casi di Servizio Militare, di periodi connessi alla maternità, nonché di quelli accreditati ai sensi dell'art. 38 della legge n. 488/99, per i quali è previsto il versamento di una quota contributiva volontaria.

La misura ("il valore") dei contributi figurativi da accreditare, qualunque sia la qualifica e la retribuzione del giornalista, avviene secondo le regole vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ma - in ogni caso - non può essere rapportata ad una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNLG per il redattore capo, con l'aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.

1) PERIODO DI ASPETTATIVA
(ART. 31 LEGGE N.300/70)

Hanno diritto all'accredito figurativo dei contributi all' INPGI per il periodo del mandato, i giornalisti professionisti che sono collocati in aspettativa non retribuita  a seguito di elezione a determinate  cariche pubbliche o sindacali.

LA PROCEDURA

Per ottenere l'accredito dei contributi figurativi il giornalista eletto a cariche pubbliche e sindacali deve presentare all'INPGI una domanda allegando:

  1. certificazione dell'istituzione attestante il periodo del mandato;
  2. provvedimento di collocamento in aspettativa da parte dell'Azienda;
  3. prospetto, predisposto dal datore di lavoro, delle retribuzioni che sarebbero spettate all'interessato nel caso in cui lo stesso non fosse stato in aspettativa.

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Il termine previsto, a pena di decadenza, è stato fissato al 30 settembre di ogni anno. Entro questa data, ogni anno, il giornalista deve presentare la domanda relativamente al periodo di aspettativa dell'anno precedente.

In caso di mancata presentazione della domanda, il giornalista decade dal diritto all'accredito dei contributi figurativi.

 

PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI

Per coloro che sono eletti membri del Parlamento o di assemblee regionali, la legge 488 del 1999 ha introdotto una novità, nel caso in cui a seguito dell'elezione il giornalista abbia la possibilità di conseguire il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione.
In questa particolare ipotesi, il giornalista collocato in aspettativa ex lege 300/70 è tenuto a versare all'Inpgi l'equivalente dei contributi pensionistici nella misura prevista per la quota a carico del lavoratore , che attualmente è pari all' 9,19% e l'eventuale 1% aggiuntivo di cui all'art. 3 ter della legge n. 438/1992.

Perchè l'Inpgi possa provvedere all'accedito della contribuzione figurativa a decorrere dal 1° gennaio 2000, è necessario che il giornalista :

  • comunichi le modalità con le quali intende procedere al versamento dei contributi (con frequenza mensile, bimestrale, ecc.);
  • presenti in ogni caso la domanda di accredito non oltre il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'accredito della contribuzione;

 

ENTI LOCALI

A decorrere dal mese di agosto 1999, gli Enti locali sono tenuti al versamento dei contributi per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi di cui all'articolo 26 della legge n. 265/1999. Il nuovo regime delle aspettative - disciplinato nel testo unico di cui al Dlgs n. 267/2000  art. 86 - si applica ai giornalisti dipendenti, sia pubblici che privati, che richiedono periodi di aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato di amministratore locale (art. 86, comma 1,  Dlgs 267/2000:  sindaco, presidente di provincia, componente della giunta comunale, ecc.).
L'ente locale presso il quale viene esercitato il mandato, deve provvedere al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del datore di lavoro, prescindendo dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dalla titolarità o meno del diritto al raddoppio dell'indennità di carica.
L'obbligo contributivo gravante sull'ente locale deve essere commisurato alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa.

-- MODULISTICA--

RICHIESTA CONTRIBUTI PER ELEZIONI CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI

Richiesta contributi figurativi per mandato parlamentare

 

AUTORITA' INDIPENDENTI
A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui compensi dei giornalisti - collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority" - è dovuta la contribuzione all'INPGI. Tali compensi sono assoggettati a contribuzione fino all'importo corrispondente alla retribuzione figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art.39 legge n.488/1999).

 

2) IL SERVIZIO MILITARE

Anche in questo caso bisogna presentare al Servizio contributi dell'INPGI una domanda di accredito, allegando i seguenti documenti:

  1. copia autenticata dello stato di servizio (se ufficiale) del foglio matricolare rilasciato dal Distretto di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva firmata dall'interessato contenente l'indicazione del Distretto militare competente (completo di indirizzo);
  2. dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta ad altro Ente previdenziale.

-- MODULISTICA-- Richiesta contributi figurativi per servizio militare o sostitutivo civile

 

3) ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA

L'astensione dal lavoro per congedo di maternità è disciplinata dal Dlgs 151/2001.

Per i giornalisti dipendenti da aziende private  le indennità connesse ai congedi di maternità, paternità e congedi parentali  sono corrisposti dal datore di lavoro e posti a carico dell'INPS. L'INPGI provvede - a richiesta - unicamente all'accredito della contribuzione figurativa.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a contribuzione e, di conseguenza, non si procede all'accredito della contribuzione figurativa.

 

CONTRIBUTI FIGURATIVI: LA DOMANDA PER OTTENERE L'ACCREDITO

Alla piena e totale copertura assicurativa si perviene con l'accreditamento, a carico dell'Istituto, dei contributi figurativi previsti dalla legislazione previdenziale.

Per ottenere l'accreditamento dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione obbligatoria, l'interessata dovrà, al termine dell'astensione dal lavoro, inviare al Servizio Contributi dell'INPGI una domanda, allegando seguenti documenti:

  • a) dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti l'esatto periodo di astensione obbligatoria;
  • b) certificato di nascita del neonato, anche in copia o, in sostituzione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
  • c) prospetto relativo alle retribuzioni che sarebbero spettate in presenza di una regolare prestazione lavorative, rilasciato dal datore di lavoro.

 

4) ASTENSIONI FACOLTATIVE (LEGGE N. 53/2000 - Dlgs 151/2001)

La legge n. 53 dell'8 marzo 2000 (espressamente recepita dall'Inpgi con delibera del Consiglio di amministrazione) - come attualmente inserita  nel Testo Unico di cui al Dlgs. n. 151/2001 -  disciplina i periodi di congedo parentale e permessi connessi alla maternità.

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PER LE GIORNALISTE CHE AL MOMENTO DELL'EVENTO NON ABBIANO IN CORSO UN  RAPPORTO DI LAVORO la legge prevede:

  • il riconoscimento, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria (5 mesi), della contribuzione figurativa per i periodi di gravidanza e puerperio (a titolo gratuito);
  • la facoltà di riscattare, a titolo oneroso, il periodo relativo all'assenza facoltativa nel limite massimo di sei mesi (vedere paragrafo "contributi da riscatto").

REQUISITO CONTRIBUTIVO
Sia l'accreditamento della contribuzione figurativa che la facoltà di riscatto, per le giornaliste che non abbiano in corso al momento dell'evento un normale rapporto di lavoro, sono riconosciuti SOLTANTO nel caso in cui l'interessata possa far valere, al momento della domanda, ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE PRESSO l'INPGI, versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Questi contributi sono computabili a tutti gli effetti ai fini della determinazione sia del diritto sia della misura della pensione.

Ufficio competente
Servizio Entrate Contributive
Roma 00198 - Via Nizza, 35
--MODULISTICA--