ASSICURAZIONE INFORTUNI

NORMATIVA

L’assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955, e successivamente confermata in tutti i contratti di lavoro giornalistico, con progressiva elevazione dei massimali degli indennizzi.

L’assicurazione infortuni gestita dall’INPGI è disciplinata da apposito Regolamento, che demanda la determinazione della contribuzione alla contrattazione collettiva (art. 38 e seguenti del CCNL giornalistico  sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG)

Il finanziamento della prestazione avviene attraverso il versamento di un contributo mensile all’INPGI, da parte dei datori di lavoro.

Per i giornalisti  praticanti e i  giornalisti con retribuzione pari o superiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è di Euro 11,88; per i  giornalisti con retribuzione inferiore  a quella di redattore ordinario il contributo mensile è pari ad Euro 6,00.

QUANDO SORGE IL DIRITTO

Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei relativi contributi, e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

AVENTI DIRITTO

Tutti i giornalisti, con rapporto di lavoro subordinato, nel caso di infortunio dal quale derivi un’ invalidità permanente parziale o un’invalidità permanente totale, e i loro aventi causa se l’infortunio ha per conseguenza la morte. In tal caso, l’indennità assicurativa spetta al coniuge e ai figli. In mancanza di coniuge e/o dei figli, l’indennità  spetta ai genitori; in mancanza anche dei genitori spetta ai fratelli e alle sorelle che, al momento della morte,  risultino conviventi e a carico del de cuius in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari.

 

EVENTI INDENNIZZABILI

Tutti gli infortuni da cui derivi un’ invalidità permanente parziale,  totale, ovvero la morte.
Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Per “inabilità permanente totale” si intende la conseguenza  di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.

Per “inabilità permanente parziale” si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.
Sono indennizzabili solo gli infortuni che abbiano per conseguenza la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura superiore al 5%.

 

MISURA DELL’INDENNIZZO

  • invalidità permanente totale: Euro 108.455,95;
  • invalidità permanente parziale:  importo  proporzionale all’ indennità permanente totale (Euro 1.084,56 per punto di invalidità);
  • morte Euro 92.962,24.

I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

MAGGIORAZIONI

L’indennità in caso di morte  è maggiorata:

  • del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
  • del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
  • del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

L’indennità in caso di invalidità permanente totale è   maggiorata:

  • del 50% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
  • del 30% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
  • del 20% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età  inferiore ai diciotto anni, l’indennità dovuta in caso di morte o di invalidità permanente totale è maggiorata del 10% per il coniuge e di un ulteriore 10%  per ciascuno dei figli minori fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

 

ITER  PROCEDURALE PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO

Il giornalista, quando si verifica un infortunio,  deve inviare all’Istituto, entro due anni dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso, la relativa denuncia  utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito.
Il mancato invio della denuncia dell’infortunio, entro il  termine  di 2 anni, ha come conseguenza la prescrizione dei diritti derivanti dall’assicurazione, secondo quanto stabilito dal codice civile all’art. 2952.

Il giornalista, nel corso dei mesi successivi all’infortunio, è tenuto a comunicare l’avvenuta stabilizzazione dei postumi con un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente conseguito, nonché ogni documentazione clinica ritenuta idonea.

L’Istituto ha facoltà di richiedere ogni altra notizia utile a precisare la natura e le cause  dell’infortunio, le circostanze nelle quali il medesimo si è verificato e le generalità di eventuali testimoni dell’infortunio.

L’INPGI, ricevuta tutta la documentazione relativa all’infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado di invalidità permanente residuata.

L’infortunato viene convocato a Roma, per essere sottoposto a visita medico-legale presso l’ambulatorio ubicato nella sede INPGI di Piazza Apollodoro n. 1.

L’Istituto provvede all’ eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal CCNLG vigente alla data dell’infortunio.

Le spese di viaggio sono rimborsate dall’Istituto.

 

EVENTUALI CONTROVERSIE

Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio Arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall’Istituto, uno dall’interessato ed il terzo di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, alla nomina del medico arbitro provvederà l’Ordine dei Medici competente per il territorio di residenza dell’infortunato.

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Roma 00198 – Via Nizza, 35

MODULISTICA INFORTUNI