CIGS e solidarietà

Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CIGS – è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto da parte di aziende che ne abbiano fatto richiesta in caso di crisi, riorganizzazione o per contratto di solidarietà (D.Lgs. 148/2015).

 

 

REQUISITI

E’ necessario che il giornalista abbia un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, con relativa copertura contributiva, alla data di richiesta del trattamento.

 

CAUSALI D’INTERVENTO

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • Riorganizzazione
  • Crisi
  • Contratti di solidarietà

DURATA

  • 24 mesi di durata massima nel quinquennio mobile, in caso di riorganizzazione e crisi aziendale.
  • 36 mesi di durata massima nel quinquennio mobile, in caso di contratto di solidarietà.

AMMONTARE CIGS E SOLIDARIETA’

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore sospeso, per le ore non lavorate tra le 0 e le 36 ore settimanali.

L’importo dell’integrazione salariale è soggetto a massimali riportati nella seguente tabella.

Anno 2020

Massimali CIGS e Solidarietà Imponibile al netto del 5,84% Soglia retributiva
1.199,72 1.129,66 > 2.159,48
998,18 939,89 ≤ 2.159,48

 CUMULO ATTIVITA’ LAVORATIVA E CIGS

Il giornalista che svolge attività di lavoro autonomo o dipendente durante il periodo di CIGS non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

  • Lavoro autonomo:

Nel caso di lavoro autonomo spetta al lavoratore dichiarare mensilmente le giornate lavorate per il calcolo dei giorni indennizzabili.

  • Lavoro subordinato o parasubordinato:
  1. Incompatibilità:

nel caso di rioccupazione con un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato, il trattamento di cigs decade.

  1. 2.Compatibilità e cumulabilità:

nel caso di occupazione o rioccupazione con una prestazione part-time compatibile in termini di orario di lavoro con il rapporto già in essere, il trattamento di cigs è cumulabile.

  1. Cumulabilità parziale:

nel caso di rioccupazione con contratto a termine subordinato o parasubordinato (co.co.co.) d’importo inferiore rispetto all’integrazione salariale, è possibile il cumulo parziale fino a concorrenza dell’importo della cigs spettante.

Qualora il compenso lordo mensile dell’attività intrapresa sia uguale o superiore all’importo di cigs, il relativo trattamento viene sospeso.

DECADENZA DAL DIRITTO 

Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Istituto dello svolgimento di altra attività lavorativa.

COSA FARE PER OTTENERE LA CIGS CON PAGAMENTO DIRETTO AL GIORNALISTA

Il giornalista posto in cassaintegrazione per richiedere la corresponsione dell’indennità, deve presentare, tramite il Fiduciario dell’Ufficio di corrispondenza, i seguenti documenti:

  1. Modello Dichiarazione di Responsabilità, da compilare mensilmente per confermare la continuità dello status di cassaintegrato.
  2. Modello per la comunicazione delle coordinate bancarie.
  3. Modello per le detrazioni d’imposta.
  4. Modello Bonus Renzi.

PER L’AZIENDA

TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI

L’azienda deve effettuare la richiesta di conguaglio o di rimborso dell’integrazione salariale, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata di concessione o, se successiva, dalla data del provvedimento di concessione.

TFR CIGS

Il Tfr maturato in costanza di cigs rimane a carico dell’azienda.

TFR SOLIDARIETA’

A carico INPGI

Le quote di accantonamento del Tfr sulla retribuzione persa in caso di contratto di solidarietà, sono a carico dell’INPGI.

A carico Azienda

Sono a carico dell’azienda le quote di accantonamento del Tfr sulla retribuzione persa relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo:

  • entro 90 giorni dalla fine del periodo di fruizione della solidarietà;
  • entro 90 giorni in caso di ulteriore trattamento di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Settore Tutela Occupazionale – Ufficio CIGS
Roma 00198 – Via Nizza, 35

MODULISTICA: