Concessione mutui ipotecari

ART. 1
(norme generali)

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” provvede a concedere mutui ipotecari ai giornalisti iscritti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, per l’acquisto di case di abitazione, per la ristrutturazione di esse o per la costruzione di alloggi su terreno di proprietà dei richiedenti, nel territorio nazionale, alle condizioni fissate dalle norme seguenti, ed entro i limiti degli appositi stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2
(requisiti)

Per i giornalisti che richiedano un mutuo fino ad euro 200 mila, il requisito per poter accedere al mutuo è l’aver maturato almeno 24 mensilità coperte da contributi presso l’INPGI;

Per i giornalisti pensionati, che richiedano un mutuo fino ad euro 200 mila, la rata mensile del mutuo concedibile non può essere comunque superiore alla metà della pensione lorda mensile percepita dall’Istituto.

Gli iscritti che richiedano un mutuo superiore ad euro 200 mila, potranno ottenerlo a condizione che la rata di ammortamento mensile non sia superiore ad un terzo del reddito lordo annuo mensilizzato – al netto di eventuali cessioni del quinto a favore di banche, finanziarie o eventuali altri soggetti – risultante dall’ultima busta paga e/o dall’ultima dichiarazione dei redditi. In caso di mutuo cointestato il reddito è da cumulare con quello dei soggetti di cui al successivo art. 4.

Nei casi in cui il giornalista, pur in possesso delle 24 mensilità di contribuzione, non abbia una contribuzione in atto presso la Gestione previdenziale per il lavoro dipendente, potrà comunque ottenere il mutuo qualora rientri nei parametri reddituali di cui al terzo comma del presente articolo.

Ai fini dei requisiti contributivi previsti dalla presente normativa sono utili i contributi obbligatori, che risultino dovuti in forza delle denunce inviate dal datore di lavoro all’INPGI; i volontari, i figurativi e di riscatto purchè – nei casi in cui sia necessario – ne risulti richiesto e provato il diritto all’accredito prima della data della domanda.

Non possono conseguire il mutuo gli iscritti che abbiano un’età che, sommata al periodo di ammortamento prescelto, superi l’ 80° anno.

ART. 3
(procedura per la concessione dei mutui)

La richiesta di mutuo dovrà essere sottoscritta dal richiedente e pervenire redatta sull’apposito modulo di domanda predisposto dall’Istituto – allegato al bando – corredata dalla documentazione specificata in allegato allo schema di domanda, nonchè della copia della ricevuta del versamento a titolo di spese di istruttoria e perizia.

In caso di acquisto di immobile, il compromesso, od il contratto di compravendita da allegare alla domanda dovrà prevedere che:

a) sull’immobile oggetto dell’atto non grava alcuna trascrizione o iscrizione pregiudizievole o privilegio, anche se di natura fiscale, che ne limiti la piena ed assoluta disponibilità ad eccezione di iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo fondiario che, peraltro, dovrà essere cancellata prima della stipula del contratto definitivo del mutuo richiesto all’INPGI.

In alternativa a tale adempimento potrà essere dato l’atto di quietanza e consenso a cancellazione di ipoteca contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, fermo restando che tutte le spese che ne conseguono sono a totale carico del richiedente.

b) l’immobile risulti in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica.

ART. 4
(norme di concessione)

I mutui possono essere concessi ai richiedenti che inoltrino regolare domanda nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di stanziamento.

Il mutuo può essere concesso al giornalista ed al coniuge allorchè acquistino, costruiscano o ristrutturino l’immobile in regime di comunione dei beni. In caso di regime di separazione dei beni è consentito al giornalista di poter acquistare, costruire o ristrutturare l’immobile da solo o congiuntamente al coniuge.

E’ consentito al giornalista di poter acquistare, costruire o ristrutturare l’immobile congiuntamente con il proprio coniuge o con altra persona non giornalista convivente more uxorio, nonché con figli o fratelli/sorelle.

In tali casi però il coniuge, il convivente more-uxorio o i figli o i fratelli/sorelle dovranno intervenire alla stipula dell’atto di mutuo e consentire conseguentemente che l’ipoteca sia iscritta sull’intero immobile.

Nel caso in cui il giornalista sia coniugato o convivente more-uxorio con altro collega avente titolo, potrà essere concesso, cumulativamente, un solo mutuo il cui importo massimo sia pari e non superi, in ogni caso, il 150% di quello singolo previsto per le diverse ipotesi di mutuo contemplate dalla presente normativa.
Analogo trattamento può essere riservato in presenza di una richiesta cumulativa di mutuo tra genitori e figli e tra fratelli/sorelle, entrambi giornalisti.

E’ consentito utilizzare il mutuo anche per l’acquisto di due alloggi purche’ gli stessi siano attigui, so­vrastanti o sottostanti; il mutuo sara’ erogato dopo che sia stata eseguita la fusione delle due unita’ presso l’U.T.E. previa autorizzazione comunale.

E’ consentito al giornalista che ha ottenuto un mutuo e che l’abbia utilizzato per almeno tre anni, chiedere un’integrazione dell’importo del mutuo ottenuto fino alla concorrenza dei tetti massimi previsti dal bando.

I giornalisti trasferiti per motivi di lavoro possono ottenere l’integrazione del mutuo suddetto anche prima della scadenza previo parere favorevole della Commissione Mutui e Prestiti.

ART. 5
(norme ostative)

1) Non può essere concesso il mutuo per acquisto e costruzione (salvo il caso previsto dal punto 2 del precedente art.4) ai giornalisti che alla data della domanda risultino avere già ottenuto un mutuo dall’Istituto, tranne che detto mutuo sia stato già estinto;

2) Non può essere concesso il mutuo per ristrutturazione:

a) ai giornalisti che alla data della domanda risultino aver ottenuto un mutuo dall’Istituto i quali intendono ristrutturare un alloggio diverso da quello acquistato o costruito con il mutuo INPGI, tranne che detto mutuo sia stato già estinto;

b) ai giornalisti che intendono ristrutturare lo stesso alloggio acquistato o costruito con il mutuo INPGI concesso da meno di tre anni, salvo casi eccezionali che saranno esaminati dalla Commissione Mutui e Prestiti.

3) Il mutuo per acquisto per costruzione o per ristrutturazione non viene concesso se l’alloggio da acquistare, da costruire o da ristrutturare non risulti in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica;

4) Chi ha già ottenuto un mutuo INPGI (per acquisto o costruzione) non potrà presentare una nuova domanda di mutuo sulla base dello stesso atto di acquisto.

ART. 6
(condizioni di concessione)

In caso di mutuo per acquisto o costruzione l’importo massimo erogabile non può superare l’80% (ottantapercento) del valore di stima dell’immobile, accertato insindacabilmente da tecnici designati dall’INPGI.

In caso di acquisto l’importo del mutuo non può superare il prezzo dichiarato nel rogito notarile.

In caso di ristrutturazione il mutuo non può superare l’80% (ottantapercento) del valore di stima dei lavori.

L’importo mutuato potrà essere ammortizzato, a scelta del mutuatario, in dieci, quindici, venti o venticinque anni mediante:

rate mensili o semestrali posticipate costanti o crescenti, per importi fino ad €.200.000,00;

rate mensili posticipate costanti o crescenti per importi superiori ad €. 200.000,00,

al saggio d’interesse annuo effettivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

Non possono essere concessi mutui di importo inferiore a € 31.000,00. Il rimborso in anni 25 è previsto nei casi di acquisto e costruzione. Il rimborso a rate crescenti è previsto solo per i richiedenti che abbiano un’ età anagrafica inferiore ad anni 40 e per ammortamenti superiori ad anni 10.

ART. 7
(estinzione del mutuo)

Il giornalista che abbia ottenuto il mutuo potrà estinguere in ogni momento il debito residuo. In caso di estinzione il valore residuo del mutuo sarà pari al valore attuale, calcolato allo stesso tasso del mutuo, delle rate di ammortamento residue considerate di importo pari all’ultima rata scaduta.

Il mutuatario ha altresì la facoltà di effettuare parziali rimborsi, purchè di importo non inferiore al 15% (quindicipercento) del capitale residuo.

In caso di estinzione anticipata, totale o parziale di un mutuo, non rimarrà acquisita all’Istituto alcuna somma a titolo di penale.

ART. 8
(ammortamento del mutuo)

L’ammortamento del mutuo è fissato, secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 6, in:

rate mensili posticipate costanti o crescenti con decorrenza dal primo giorno del mese e scadenza nell’ultimo giorno del mese;

rate semestrali posticipate costanti o crescenti con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio e scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Nei casi di acquisto di alloggio con rimborsi mensili l’ammortamento avrà inizio dal mese successivo a quello in cui viene stipulato il contratto.
Nei casi di rimborsi semestrali l’ammortamento avrà inizio dal semestre successivo a quello in cui viene stipulato il contratto.

In entrambi i casi saranno dovuti dal giornalista gli interessi di preammortamento, allo stesso tasso del mutuo, per il periodo intercorrente tra l’erogazione del mutuo e l’inizio dell’ammortamento.

Soltanto nelle ipotesi di rimborso semestrale, al giornalista che ne faccia richiesta potrà essere consentito che l’inizio dell’ammortamento decorra dallo stesso semestre nel quale viene stipulato l’atto di mutuo semprechè il contratto venga posto in essere nei primi due mesi del semestre stesso.

In tal caso saranno dovuti al giornalista gli interessi, allo stesso tasso del mutuo, per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’ammortamento e l’erogazione del mutuo.

Nel caso di mutuo per costruzione, l’ammortamento avrà inizio a decorrere dal mese successivo, per i rimborsi mensili e dal semestre successivo per i rimborsi semestrali, a quello della concessione della seconda erogazione che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla prima erogazione.

Pertanto l’immobile dovrà essere ultimato entro e non oltre 12 mesi dalla stipula del contratto di mutuo.

L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto di mutuo qualora il termine sopra indicato non venga rispettato, oppure considerare come definitivo l’importo già erogato e conseguentemente porre in ammortamento soltanto la somma erogata.

Sulle somme erogate saranno dovuti da parte del mutuatario gli interessi, allo stesso tasso di concessione del mutuo, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione e la data di inizio dell’ammortamento, mentre sulle somme erogate successivamente alla data di inizio di ammortamento saranno accreditati a favore del mutuatario gli interessi, allo stesso tasso del mutuo, per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’ammortamento e l’erogazione delle somme.

Nel caso di mutuo per ristrutturazione, l’ammortamento avrà inizio a decorrere dal mese o dal semestre successivo a quello della concessione della seconda erogazione, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla prima erogazione.

L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto di mutuo qualora il termine sopra indicato non venga rispettato, oppure considerare come definitivo l’importo già erogato e conseguentemente porre in ammortamento soltanto la somma erogata.

Sulle somme erogate saranno dovuti gli interessi allo stesso tasso di concessione del mutuo per il periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione e la data di inizio dell’ammortamento.

ART. 9
(erogazione del mutuo)

L’erogazione della somma mutuata è effettuata contestualmente alla stipula dell’atto di mutuo con iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell’INPGI.

La somma rimane in deposito presso il notaio che la consegnerà al mutuatario dopo la formalizzazione dell’iscrizione ipotecaria.

Nel caso, invece, di costruzione dell’abitazione su terreno di proprietà dei soggetti di cui all’art.4, l’erogazione del mutuo è effettuata in tre soluzioni:

– il 50% (cinquantapercento) a compimento del rustico (e cioè a completa ultimazione di tutte le strutture murarie sia perimetrali che interne ed a copertura completamente finita) e contestuale stipula del contratto di mutuo;

– il 40% (quarantapercento) a costruzione ultimata risultante dal verbale rilasciato dalla Direzione dei Lavori;

– il 10% (diecipercento) ad esibizione del certificato di abitabilità oppure a presentazione (ex. art.4 del D.P.R. 425/94) della richiesta del Certificato di Abitabilità al Sindaco con allegata dichiarazione del Direttore Lavori che certifichi la Conformità al Progetto e l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

La seconda e terza tranche viene erogata contestualmente alla sottoscrizione degli atti di quietanza da effettuarsi davanti al notaio.

Nei casi di ristrutturazione dell’alloggio di proprietà, l’erogazione del mutuo avviene in due soluzioni:

– il 50% (cinquantapercento) ad inizio lavori e contestuale stipula dell’atto notarile di mutuo e relativa iscrizione ipotecaria sull’alloggio oggetto della ristrutturazione;

il secondo 50% (cinquantapercento) ad ultimazione di tutti i lavori, risultante sia dal verbale rilasciato dalla Direzione dei Lavori che dalla relazione sopralluogo del tecnico designato dall’Istituto, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e previa contestuale sottoscrizione della quietanza finale da effettuarsi davanti al notaio.

ART. 10
(modalità di pagamento)

Le rate del mutuo dovranno essere rimborsate obbligatoriamente mediante:

bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario l’ultimo giorno del mese o del semestre di riferimento o RID (Rimessa Interbancaria Diretta) mensile/semestrale per i mutui fino a €. 200.000,00;

RID mensile per i mutui superiori a €. 200.000,00;

ART. 11
(ritardato pagamento)

Il ritardo nel pagamento di un importo superiore a €. 5.000,00=, o di due rate, può produrre la risoluzione di diritto del contratto.

Ferma tale facoltà in caso di ritardato pagamento su tutte le somme dovute e non pagate la parte mutuataria corrisponderà in ragione di anno, a partire dalla data della scadenza, l’interesse di mora nella misura del Tasso Effettivo Globale Medio, maggiorato della metà, così come risultante dal decreto del Ministro del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo al trimestre in cui il mutuo viene concesso, in attuazione delle Leggi n.108/96 e n.24/2001.

ART. 12
(spese, tasse, imposte e assicurazione)

Spese, tasse ed imposte del contratto di mutuo e quelle conseguenziali tutte o comunque occasionate da esso sono a carico del mutuatario.I mutui finalizzati all’acquisto e alla costruzione godono delle agevolazioni di cui agli artt.15 e seguenti del DPR 601/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa imposta sostitutiva verrà trattenuta sulla somma erogata.

I mutui finalizzati alle ristrutturazioni non godono delle agevolazioni di cui al precedente comma e pertanto sono soggetti al pagamento dell’imposta fissa di registro, dell’imposta ipotecaria e all’imposta di bollo nelle misure previste dalla Legge. Le imposte, di cui al precedente comma, dovranno essere versate dal mutuatario, all’atto della stipula del contratto di mutuo, direttamente al notaio rogante.

A garanzia del mutuo viene iscritta a favore dell’Istituto ed a carico del mutuatario, ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato o costruito per una somma comprensiva del capitale, di un triennio di interessi e degli accessori. Nel caso di ristrutturazione di immobile già gravato da ipoteca di primo grado a favore dell’INPGI, verrà iscritta ipoteca di secondo grado, comprensiva del capitale e di un biennio di interessi.

I costi relativi al rinnovo dell’ipoteca allo scadere del ventennio dalla data di iscrizione per coloro che usufruiscono di un piano di rimborso in anni 25 sono a carico della parte mutuataria.

Alla stipula dell’atto di mutuo l’Istituto provvederà, su delega del giornalista, alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione R.C. (globale fabbricati) vincolata a favore dell’INPGI per l’intera durata del contratto di mutuo, per un importo non inferiore al valore stimato dal tecnico all’uopo designato ed il cui importo di spesa è a carico del giornalista.

Nei casi in cui il giornalista provveda direttamente alla sottoscrizione della polizza di assicurazione, deve esibire alla stipula dell’atto di mutuo, copia della polizza stessa, stipulata con Compagnia di primaria importanza vincolata a favore dell’Istituto per gli importi e la durata di cui al comma precedente.

ART. 13
(mutuo per costruzione)

Il giornalista che intende costruire la casa su terreno di proprietà deve, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, produrre, ove non lo avesse già prodotto, titolo di proprietà relativo al terreno stesso unitamente alla sottoelencata documentazione tecnica:
– Concessione Edilizia;
– Progetto della costruzione approvato dal competente Comune;
– Relazione tecnica del progettista;
– Computo Metrico Estimativo Analitico con applicazione dell’elenco prezzi Regionale maggiorato del 20%.

L’Istituto sulla base degli atti prodotti, provvederà a fare eseguire da tecnici di fiducia, una perizia preliminare sul progetto ed a comunicare all’interessato, mediante raccomandata A.R., l’importo del mutuo concesso.

Il fabbricato dovrà essere ultimato a rustico entro 12 mesi dalla data della predetta comunicazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi dal rustico.

Qualora nel corso dei lavori venissero apportate sostanziali modifiche al progetto presentato, l’interessato dovrà produrre all’Istituto, prima del compimento del rustico, il progetto di variante debitamente approvato e la relativa concessione edilizia, con la nuova relazione e documentazione. In tal caso l’Istituto si riserva di confermare o modificare l’importo del mutuo affidato sulla base delle risultanze di una nuova perizia, la cui spesa sarà a carico dell’interessato. Anche in tal caso trovano applicazione i termini di cui ai commi precedenti.

La mancata presentazione, prima del compimento del rustico, dei documenti di cui al precedente comma, determinerà la sospensione della concessione del mutuo, fermo restando la facoltà per l’Istituto di dichiarare il giornalista decaduto dalla concessione del mutuo.

Nessuna variante al progetto, salvo eventuali migliorie da autorizzarsi dall’INPGI, potrà essere apportata dopo l’ultimazione della costruzione del rustico.

Sono invece ammesse varianti riguardanti la distribuzione degli spazi interni, sempre debitamente autorizzate dalle autorità comunali.

ART. 14
(mutuo per ristrutturazione)

Il giornalista che chiede il mutuo per la ristrutturazione dovrà presentare all’atto della domanda di mutuo il titolo di proprietà dell’immobile da ristrutturare, una relazione tecnica dettagliata delle varie categorie di lavoro da effettuare, nonchè computo metrico estimativo con specifica descrizione quantitativa e qualitativa degli stessi.

L’Istituto, sulla base degli atti prodotti, provvederà a far eseguire una perizia preliminare sull’immobile da ristrutturare al fine di verificare la necessità e la congruità dei lavori previsti ed a comunicare all’interessato l’eventuale affidamento del mutuo, con l’importo di massima che può essere concesso.

Laddove richiesto dalle leggi vigenti il giornalista, prima della concessione del mutuo, dovrà produrre all’Istituto il progetto approvato dalle autorità comunali riguardante i lavori specificati nella relazione tecnica illustrativa, nonchè la concessione o autorizzazione edilizia, riguardante i lavori stessi.

In caso di interventi edilizi di cui all’art.2 comma 60 della Legge 662/1996 (lavori interni) è possibile presentare in sostituzione delle suddette autorizzazioni copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

Soltanto dopo aver verificata la perfetta rispondenza fra il progetto approvato e le categorie di lavori previsti nella relazione tecnica, l’Istituto comunicherà l’importo definitivo che potrà essere erogato.

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre sei mesi dalla stipula del contratto di mutuo.

L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto di mutuo qualora il termine sopra indicato non venga rispettato, oppure considerare come definitivo l’importo già erogato e conseguentemente porre in ammortamento soltanto la somma erogata.

ART. 15
(termini di utilizzo del mutuo)

Il giornalista, qualora non utilizzi il mutuo entro i termini sottoindicati decade dal diritto e la pratica viene archiviata d’Ufficio.

– ACQUISTO: il mutuo deve essere erogato entro 12 mesi dalla data in cui l’Istituto ha comunicato l’accoglimento della domanda.
– RISTRUTTURAZIONE: i lavori di ristrutturazione devono essere ultimati entro 16 mesi dalla data di accoglimento della domanda.
– COSTRUZIONE: l’immobile dovrà essere ultimato entro 36 mesi dalla data di accoglimento della domanda.
Per i giornalisti residenti all’estero i termini di cui sopra potranno essere prorogati sentito il parere della Commissione Mutui e Prestiti.

ART. 16

Il mutuo verrà erogato secondo le modalità previste dal presente Regolamento e alle condizioni generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di apertura del bando annuale. Al Consiglio di amministrazione compete altresì la revisione periodica degli importi di cui agli articoli 6, 10 e 11.

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