TOTALIZZAZIONE E PENSIONI IN REGIME DI CUMULO

TOTALIZZAZIONE
(D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42)

Che cos’è

La totalizzazione consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti versati in diverse gestioni per il conseguimento del diritto alla pensione, nei casi in cui i lavoratori non maturino un diritto autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei quali vantano una posizione contributiva.  E’  altresì ammessa anche se si raggiunge il diritto ad una pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte a condizione che gli interessati non siano già titolari di pensione.

Con la totalizzazione tutti i lavoratori, dipendenti, co.co.co o libero professionisti, che nel corso della propria vita lavorativa hanno svolto attività diverse, con conseguente iscrizione a più enti pensionistici, possono  ottenere un’unica pensione.

In passato il lavoratore che si trovava nella situazione suindicata, per ottenere un trattamento pensionistico, doveva necessariamente ricorrere onerosamente alla ricongiunzione.

 

Soggetti interessati
Possono chiedere questa tipologia di pensione di vecchiaia tutti i lavoratori iscritti all’ A.G.O. (Inps), alle forme sostitutive (Inpgi, Enpals, Inpdai) esclusive (Inpdap) ed esonerative della medesima (alcuni Istituti bancari), agli Enti di cui ai D.Lgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’Inpgi) e D.Lgs. 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata Inpgi dei lavoratori autonomi).

 

Condizioni

  • i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico;
  • il requisito contributivo è raggiunto cumulando tutti i periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti;
  • a far data dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo;
  • può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo;
  • non è possibile effettuare una totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione.

 

Prestazioni previste

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti
Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti:

Anno di maturazione Età Anzianità contributiva Finestra di accesso
dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2022

66 anni 20 anni 18 mesi

 

PENSIONE DI ANZIANITA’

Requisiti 

Spetta a coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Anno di maturazione Anzianità contributiva Finestra di accesso
dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2022

41 anni 21mesi

PENSIONE DI INABILITA’ E SUPERSTITI

 

La facoltà di totalizzare  può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente e ai superstiti.

Requisiti

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall’Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell’evento invalidante. Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.

 

Pagamento della pensione in totalizzazione

L’onere è a carico delle singole gestioni pro–quota, ma il pagamento dell’unica pensione spetta all’Inps che gestisce il trattamento e invia le relative certificazioni annuali della pensione in totalizzazione (CU).

 

Adeguamento alla speranza di vita

Ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia e ai 40 anni per la pensione di anzianità si applicano gli incrementi relativi alla speranza di vita previsti dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 2019, a cadenza biennale, il Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanerà un decreto direttoriale contenente i parametri per l’adeguamento della speranza di vita.

Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra).

La pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda avendo maturato tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra).

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

 

Cosa fare per ottenere la totalizzazione

I lavoratori dovranno fare domanda all’Istituto di previdenza al quale da ultimo sono stati iscritti.

I superstiti dovranno presentare domanda all’ultimo Istituto presso il quale il de cuius è stato iscritto.

 

Calcolo della pensione

Il trattamento è determinato dalle gestioni  interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione alla contribuzione in esse versata. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo. Per la salvaguardia dei diritti acquisiti, ai lavoratori che hanno raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia in una delle gestioni,  si applica il sistema di calcolo previsto  nella stessa.

 

Trattamento minimo
Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l’istituto dell’integrazione  al trattamento  minimo e le stesse sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

 

 

IL CUMULO GRATUITO DELLA CONTRIBUZIONE

232/2016 (legge di stabilità 2017)

L’art. 1, comma 195, lettere a) b) della legge di stabilità 2017 ha esteso il cosiddetto “Cumulo gratuito della contribuzione” – previsto dall’art. 1, comma 239 e seguenti della L. n. 228/2012, anche agli Enti Previdenziali di cui al D.Lgs. 30/06/1994 n. 509 e al D.Lgs. 10/02/1996 n. 103.

 

Soggetti interessati
Possono chiedere questa tipologia di pensione di vecchiaia tutti i lavoratori iscritti all’ A.G.O. in tutte le Gestioni Inps, alle Gestioni esonerative dell’A.G.O.  (alcuni Istituti bancari), ed agli Enti di cui ai D.Lgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’Inpgi) e D.Lgs. 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata Inpgi dei lavoratori autonomi).

 

Prestazioni previste

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti
Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti:

Anno di maturazione Età Anzianità contributiva
dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2022

67 anni 20 anni

 

PENSIONE ANTICIPATA

Requisiti 

La pensione anticipata consente di uscire dal mondo del lavoro con un’opzione vincolata non all’età anagrafica, ma agli anni di contribuzione:

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA FINESTRA 3 MESI
ANNO UOMINI DONNE
Dal 01/012019 42 anni e 10 mesi (2227 sett.) 41 anni e 10 mesi (2175 sett.)
Al  31/12/2026

L’adeguamento degli anni contributivi alle speranze di vita è stato bloccato dal 1° gennaio 2019 al 31/12/2026dal decreto 4/2019, che però ha introdotto una finestra mobile di tre mesi per poter effettivamente andare in pensione anticipata.

 

PENSIONE DI INABILITA’ E SUPERSTITI

La facoltà di cumulare gratuitamente la contribuzione può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente ed ai superstiti.

Requisiti

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall’Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell’evento invalidante. Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.

 

Pagamento della pensione in cumulo

L’onere è a carico delle singole gestioni pro–quota, ma il pagamento dell’unica pensione spetta all’Inps che gestisce il trattamento e invia le relative certificazioni annuali della pensione in totalizzazione (CU).

Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra).

La pensione anticipata decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda avendo maturato i requisiti richiesti di contribuzione e decorso il periodo della finestra.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

 

Cosa fare per ottenere la pensione in cumulo

I lavoratori dovranno fare domanda all’Istituto di previdenza al quale da ultimo sono stati iscritti.

I superstiti dovranno presentare domanda all’ultimo Istituto presso il quale il de cuius è stato iscritto.

 

Calcolo della pensione
Per tutte le tipologie di pensione liquidate in base all’art. 1, comma 195, lettere a) b) della L. 232/2016, il calcolo viene effettuato secondo le regole vigenti nel proprio ordinamento