A chi spetta
Alle giornaliste libero professioniste in regola con l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inpgi al momento del conseguimento del diritto (due mesi precedenti il parto).
In caso di maternità a rischio, accertata dalla competente azienda sanitaria locale.
Ai giornalisti libero professionisti, in regola con l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPGI, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per poter beneficiare della prestazione è richiesta la regolarità contributiva.
Termini di presentazione della domanda
La domanda di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (26ma settimana compiuta) ossia inizio del settimo mese.
Termini di decadenza
La domanda di maternità e la domanda di estensione della tutela della maternità/paternità per ulteriori tre mesi, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
Documentazione
- modello di domanda INPGI (reperibile nella sezione modulistica);
- certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da ginecologo privato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, da produrre nel caso in cui la domanda venga presentata prima del parto;
- In caso di maternità a rischio produrre apposita certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria competente – Usl o Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- autocertificazione riguardante la nascita del figlio dal quale risulti il nome del figlio/a e il nome della madre;
- fotocopia di un valido documento d’identità. Nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre è necessaria la seguente documentazione:
- autocertificazione in caso di morte della madre;
- specifica documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica – in caso di grave infermità della madre;
- copia provvedimento del giudice da cui risulti l’affidamento esclusivo del figlio al padre – in caso di affidamento esclusivo;
- autocertificazione – in caso di abbandono del figlio.
- modello di domanda di estensione della tutela della maternità/paternità per ulteriori tre mesi (reperibile nella sezione modulistica)
Periodo indennizzabile
5 mesi:
- 2 mesi prima del parto
- 3 mesi dopo del parto
L’indennità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa si sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.
In caso di gravidanza a rischio, accertata dalla competente Azienda Sanitaria, la giornalista ha diritto ad una mensilità in più rispetto al periodo obbligatorio di maternità.
In caso di paternità (causa morte, infermità della madre o abbandono del figlio) il periodo massimo indennizzabile è di 3 mesi.
La Legge n.234 del 30.12.2021 riconosce alle libere/i professioniste/ti il diritto ad una estensione dell’indennità di maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi – tre nel caso di paternità – di tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente. L’estensione dei tre mesi non spetta in caso di aborto.
La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi (o 3 in caso di paternità) fosse ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data.
L’indennità aggiuntiva di tre mesi spetta se il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile è inferiore ad € 8.145,00. Tale importo viene annualmente rivalutato in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
L’importo totale delle tre mensilità aggiuntive corrisponde all’importo di tre mensilità di maternità/paternità obbligatoria.
Calcolo indennità
80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente quello dell’evento.
Indennità minima anno 2023
Euro 5.610,80 lordi
Indennità massima anno 2023
Euro 28.054,00
Alle giornaliste prive di reddito nel secondo anno precedente l’evento, è garantita comunque un’indennità minima pari ad Euro 5.610,80 lordi (anno 2023).
In caso di maternità a rischio, l’importo da liquidare è pari ad una mensilità aggiuntiva all’indennità di maternità ordinaria.
Liquidazione del trattamento
La liquidazione dell’indennità è disposta a decorrere dal verificarsi dell’evento, ossia dalla nascita, previo invio dell’autocertificazione di nascita del figlio/a.
La liquidazione delle tre mensilità aggiuntive di maternità/paternità avverrà previa verifica reddituale.