COME ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA

Iscrizione liberi professionisti

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenziale separata dell’INPGI di cui al D.lgs 103/96, a decorrere dal 1/01/1996, ricorre nei casi in cui concorrano le seguenti condizioni:

  • iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);
  • attività autonoma di libera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione.

Tale definizione include sia l’attività professionale svolta con partita IVA, che quella di tipo occasionale, che la cessione del diritto d’autore.

L’iscrizione deve intervenire entro 30 giorni dalla sussistenza dei suddetti requisiti, che devono essere concorrenti e non alternativi.

Attività occasionale

Ai soli fini previdenziali sono assimilati ai redditi professionali  anche quelli derivanti da attività autonoma svolta dai giornalisti  al di fuori del campo di applicazione dell’IVA e non derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto).

Al riguardo,  il Ministero del Lavoro con nota del 5 agosto 1999 n. 82661 ha chiarito, senza possibilità di equivoco, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti – anche se sporadica e produttiva di modesto reddito – comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi.

L’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel definire  il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza, la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti che, per svolgere la loro professione, devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicisti).

Cessione del diritto d’autore

Per quanto riguarda, i redditi classificati quali cessione del diritto d’autore (art. 53, comma 2, lettera b,  del D.P.R. n. 917/86), il Ministero del lavoro, con nota del 31/10/2000, ha chiarito che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d’autore in presenza di:

  1. un’opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione;
  2. un corrispettivo dell’opera giornalistica che non si discosti da quello correntemente in uso;
  3. una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell’utilizzo dello strumento del diritto d’autore da parte dello stesso soggetto.

 

Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore è applicato il contributo soggettivo Inpgi sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% dell’importo lordo, ridotto al 60% se il giornalista ha un’età anagrafica inferiore a 35 anni), ai sensi dell’art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 917/86 ed  il contributo integrativo (pari al 2%, aumentato al 4% a decorrere dal 1/01/2020)  sul reddito lordo (a carico dei committenti).

PER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE CLICCA SUL SEGUENTE LINK:

https://registrazione.inpgi.it