Chiarimenti su contributo 2% e diritto d’autore

Servizio Contributi della Gestione
Previdenziale Separata

 

 

CIRCOLARE SU CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996.

Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Occorre innanzitutto precisare che nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore.

Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:

  • Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
  • Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi;
  • contributo per la copertura degli oneri del trattamento di maternità.

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CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL 2%

Il contributo integrativo, al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.

La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96.
Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento.

Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte.

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CONTRIBUTO INTEGRATIVO E CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Il giornalista svolge la propria attività professionale

  • con Partita IVA
  • sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa
  • come attività occasionale
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
  • con cessione di diritto d’autore

Su tutti i compensi, comunque percepiti – quindi anche con la formula della cessione del diritto d’autore – va calcolato e versato alla  Gestione Separata il contributo integrativo del 2%

E non vi è dubbio che il reddito derivante al giornalista dalla cessione del diritto a riprodurre articoli o servizi è un reddito professionale di natura autonoma, rientrante nella previsione dell’art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR e come tale assoggettabile a contribuzione in forza del predetto decreto n. 103/1996.
La normativa di  legge (L. 633 del 1941) e codicistica (artt. 2575 e ss. del cod. civ.) in materia di  diritto d’autore tendono a tutelare il carattere  creativo di opere  suscettibili di   apprezzamento di durata, il cui valore è destinato ad aumentare con la successiva  riproduzione.

L’attività  giornalistica, invece, – così come più volte  definita  dalla giurisprudenza – è prestazione  di lavoro intellettuale finalizzata  alla diffusione (utilizzando il mezzo  scritto, verbale  o visivo) di notizie  raccolte  ed elaborate  con  obiettività, anche  se non disgiunte  da valutazione  critica (Cass. 2.2.1982, n. 625). La specificità del prodotto di tale prestazione lavorativa sta quindi  – diversamente  da quella tutelata dalla normativa  sul diritto d’autore – nella particolare sintesi  tra funzione  informativa  e prima diffusione  della notizia nel tempo (nel senso che in tal caso il valore dell’opera  o del prodotto dell’attività  svolta   è destinato  a venire  meno, nella maggior parte dei casi, con la prima ed unica diffusione).

Il Ministero del Lavoro, in una nota del 27 maggio 1999  comunicava all’INPGI  che in campo giornalistico la “frequenza del ricorso alla cessione del diritto d’autore, le modalità in uso della determinazione del compenso e la natura stessa del prodotto ceduto possono indurre a rilevare l’abuso della funzione strumentale per finalità elusive degli obblighi contributivi.In effetti, più  che rilevare il carattere creativo dell’opera letteraria – destinata a durare nel tempo e, perciò, suscettibile di un apprezzamento di durata alla cui tutela presidia la legge n. 633/41- nella fattispecie in esame emerge in maniera significativa che trattasi di prodotto di attività giornalistica in senso stretto in quanto essenzialmente funzionale alla prima diffusione.”

Nell’affermare quanto sopra, lo stesso Ministero ha, quindi, riconosciuto che lo strumento della cessione del diritto d’autore è in linea teorica  incompatibile con il prodotto  di attività giornalistica.
Alla luce di queste considerazioni, il Ministero invitava l’Ente a determinare indicatori idonei ad identificare le ipotesi di esclusione della normativa che tutela il diritto d’autore  al fine di soddisfare il generale interesse ad un corretto e deontologico espletamento dell’attività professionale, che altrimenti verrebbe pregiudicato da atteggiamenti elusivi degli obblighi inerenti alla tutela previdenziale.

Gli indicatori individuati dall’INPGI (ed approvati dai Ministeri vigilanti) per identificare i casi di esclusione della normativa di tutela del diritto d’autore, e quindi l’assoggettamento a contribuzione dei relativi compensi,  sono in sintesi i seguenti:

  • l’opera presenta un contenuto informativo ed esaurisce la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione. La funzione tipica della cessione del diritto d’autore si ravvisa, invece, nel diritto alla riproduzione dell’opera medesima.
  • il compenso corrisposto non si discosta da quello correntemente in uso;
  • da parte dello stesso soggetto si reitera nel tempo l’utilizzo di tale strumento. In tal caso le prestazioni assumono carattere professionale e lavorativo.

Di conseguenza, laddove l’opera esaurisca i suoi effetti  nell’ambito temporale della prima e tempestiva diffusione e sia stata resa su richiesta (anche se non esplicita) di una impresa editoriale, la cessione del diritto d’autore costituisce unicamente uno strumento per il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese.

Il provvedimento con il quale l’Inpgi ha adottato tali indicatori è stato approvato dai Ministeri vigilanti nell’ottobre del 2000 e l’Istituto ha reso obbligatoria la contribuzione anche sui diritti d’autore a decorrere dall’anno d’imposta 2001.

Il decreto legislativo 103/1996, all’art. 6, comma 4. lett. b, espressamente dispone che la misura dei contributi dovuti alla Gestione separata è proporzionata al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato.

Pertanto, tenuto conto che i compensi in argomento sono soggetti ad imposizione fiscale  con una riduzione forfetaria del 25%, l’Istituto, al fine di favorire un rapporto di maggiore serenità con i propri iscritti,  ha deciso di riconoscere comunque possibile la cessione del diritto d’autore e quindi applica il contributo soggettivo (10%) sul 75% del reddito netto fiscalmente dichiarato ed il contributo integrativo (2%) sul reddito lordo.