Disoccupazione collaboratori (Dis. Coll.)

BENEFICIARI

  • co.co.co. iscritti in via esclusiva alla gestione INPGI;
  • non pensionati;
  • privi di partita Iva;
  • perdita involontaria occupazione.

 

REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DIS. COLL.

  • stato di inoccupazione;
  • deve risultare accreditato almeno un mese di contribuzione di cui al comma 2 dell’art.11 del Regolamento della Gestione INPGI, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro al predetto evento.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

  • La domanda dovrà essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, a pena di decadenza, all’indirizzo discoll@inpgi.it

 

DECORRENZA

  • dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è presentata entro tale termine;
  • se presentata oltre l’8° giorno, il trattamento decorre dal giorno successivo la presentazione della domanda.

 

DURATA

  • Per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi corrispondente al periodo di durata dei contratti di lavoro presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso, per una durata massima di 12 mesi (360 gg).
  • N.B. La normativa sulla Dis Coll è entrata in vigore dal 1° novembre 2019, pertanto i periodi contrattualizzati precedenti tale data, non risultano utili ai fini del calcolo della durata della prestazione stessa.

 

CALCOLO

  • l’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile se ≤ ad € 1.425,21 (importo anno 2024);
  • Se il reddito è > ad € 1.425,21 l’indennità è pari al 75%  di € 1.425,21 + il 25% della differenza tra reddito medio mensile ed il predetto importo;
  • l’indennità non può superare l’importo mensile di € 1.550,42 (massimale 2024);
  • dal 151° giorno di fruizione (sesto mese) l’indennità si riduce progressivamente del 3% ogni mese.

 

Esempio calcolo 1)  Reddito medio mensile ≤  € 1.425,21

  • Durata rapporto di lavoro dal 01/01/2023 al 29/02/2024
  • Reddito medio mensile : € 800,00

Durata della prestazione: 12 mesi (durata massima DIS COLL)

Calcolo Indennità:

75% di 800,00 = € 600,00

Il giornalista pertanto percepirà:

– primi 5 mesi = € 600,00
– 6° mese = € 582,00 (-3%)
– 7° mese = € 564,54 (-3%)
– 8° mese = € 547,60 (-3%)
– 9° mese = € 531,17 (-3%)
– 10° mese = € 515,23 (-3%)
– 11° mese = € 499,77 (-3%)
– 12° mese = € 484,77 (-3%)

 

Esempio calcolo 2)  Reddito medio mensile >  € 1.425,21

  • Durata rapporto di lavoro dal 01/08/2023 al 29/02/2024
  • Reddito medio mensile : € 1.500,00

Durata della prestazione:  7 mesi

Calcolo Indennità:

75% di € 1.425,21 = € 1.068,90
25% (€ 1.500,00 – € 1.425,21) = € 18,69
€ 1.068,90 + € 18,69 = € 1.087,59

Il giornalista pertanto percepirà:

primi 5 mesi = € 1.087,59 mensili
6° mese = € 1.054,97 (-3%)
7° mese = € 1.023,33 (-3%)

 

CUMULO CON NUOVA ATTIVITÀ’ DI LAVORO

  • l’indennità di disoccupazione subisce una decurtazione dell’80% del reddito dichiarato nei seguenti casi:
  1. reddito di lavoro autonomo fino ad € 4.800;
  2. reddito di lavoro parasubordinato fino ad € 8.174;
  3. reddito da lavoro accessorio da € 4.001 ad € 7.000.
  •  se il reddito che si prevede di conseguire successivamente l’inizio dello stato di disoccupazione, è superiore ai predetti limiti non si ha diritto alla prestazione.

 

CUMULABILITÀ’ TOTALE

•    lavoro occasionale fino ad € 5.000 annui lordi;
•    lavoro accessorio fino ad € 4.000 annui lordi.

 

PERDITA DIRITTO DIS. COLL.

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • in caso venga intrapresa un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o un’attività parasubordinata, senza comunicazione all’Istituto del reddito che si presume ne derivi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta della Dis. Coll.;
  • assunzione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • assegno ordinario di invalidità, tranne se si opta per la dis. coll.

 

Modulistica

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