BENEFICIARI
- co.co.co. iscritti in via esclusiva alla gestione Separata INPGI;
- non pensionati;
- privi di partita Iva;
- perdita involontaria occupazione.
REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DIS. COLL.
- stato di inoccupazione;
- deve risultare accreditato almeno un mese di contribuzione di cui al comma 2 dell’art.11 del Regolamento della Gestione Separata INPGI, nel periodo cha va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro al predetto evento.
- N.B. Il requisito contributivo deve sussistere a decorrere dal 1° novembre 2019, data di entrata in vigore della Dis Coll.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
- La domanda dovrà essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, a pena di decadenza, all’indirizzo discoll@inpgi.it
DECORRENZA
- dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è presentata entro tale termine;
- se presentata oltre l’8° giorno, il trattamento decorre dal giorno successivo la presentazione della domanda.
DURATA
- l’indennità è corrisposta, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà del periodo di durata dei contratti di lavoro presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso; la durata minima è di 15 giorni, la massima di sei mesi (180 gg).
- Per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi corrispondente al periodo di durata dei contratti di lavoro presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso, per una data massima di 12 mesi (360 gg).
- N.B. La normativa sulla Dis Coll è entrata in vigore dal 1° novembre 2019, pertanto i periodi contrattualizzati precedenti tale data, non risultano utili ai fini del calcolo della durata della prestazione stessa.
CALCOLO
- l’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile se ≤ ad € 1.250,87 (importo anno 2022);
- Se il reddito è > ad € 1.250,87 l’indennità è pari al 75% di € 1.250,87 + il 25% della differenza tra reddito medio mensile ed il predetto importo;
- l’indennità non può superare l’importo mensile di € 1.360,77 (massimale 2022);
- dal 151° giorno di fruizione (sesto mese) l’indennità si riduce progressivamente del 3% ogni mese.
Esempio calcolo 1) Reddito medio mensile ≤ € 1.250,87
- Durata rapporto di lavoro dal 01/01/2021 al 31/08/2022
- Reddito medio mensile : € 800,00
Durata della prestazione: 12 mesi (durata massima DIS COLL)
Calcolo Indennità:
75% di 800,00 = € 600,00
Il giornalista pertanto percepirà:
– primi 5 mesi = € 600,00
– 6° mese = € 582,00 (-3%)
– 7° mese = € 564,54 (-3%)
– 8° mese = € 547,60 (-3%)
– 9° mese = € 531,17 (-3%)
– 10° mese = € 515,23 (-3%)
– 11° mese = € 499,77 (-3%)
– 12° mese = € 484,77 (-3%)
Esempio calcolo 2) Reddito medio mensile > € 1.250,87
- Durata rapporto di lavoro dal 01/11/2021 al 31/08/2022
- Reddito medio mensile : € 1.300,00
Durata della prestazione: 10 mesi
Calcolo Indennità:
75% di € 1.250,87 = € 938,16
25% (€ 1.300,00 – € 1.250,87) = € 12,29
€ 938,16 + € 12,29 = € 950,45
Il giornalista pertanto percepirà:
primi 5 mesi = € 950,45
6° mese = € 921,93 (-3%)
7° mese = € 894,27 (-3%)
8° mese = € 867,44 (-3%)
9° mese = € 841,41 (-3%)
10° mese = € 816,16 (-3%)
Esempio calcolo 3) Reddito medio mensile > € 1.250,87 con applicazione massimale
- Durata rapporto di lavoro dal 01/12/2021 al 30/06/2022
- Reddito medio mensile : € 3.000,00
Durata della prestazione: 7 mesi
Calcolo Indennità:
75% di € 1.250,87 = € 938,16
25% (€ 3.000,00 – € 1.250,87) = € 437,29
€ 938,16 + € 437,29 = € 1.375,45 si applica massimale € 1.360,77
Il giornalista pertanto percepirà:
primi 5 mesi = € 1.360,77 mensili
6° mese = € 1.319,94 (- 3%)
7° mese = € 1.280,34 (- 3%)
*Il contributo che finanzia la dis coll parte dal 1/11/2019
CUMULO CON NUOVA ATTIVITÀ’ DI LAVORO
- l’indennità di disoccupazione subisce una decurtazione dell’80% del reddito dichiarato nei seguenti casi:
- reddito di lavoro autonomo fino ad € 4.800;
- reddito di lavoro parasubordinato fino ad € 8.174;
- reddito da lavoro accessorio da € 4.001 ad € 7.000.
- se il reddito che si prevede di conseguire successivamente l’inizio dello stato di disoccupazione, è superiore ai predetti limiti non si ha diritto alla prestazione.
CUMULABILITÀ’ TOTALE
• lavoro occasionale fino ad € 5.000 annui lordi;
• lavoro accessorio fino ad € 4.000 annui lordi.
PERDITA DIRITTO DIS. COLL.
- perdita dello stato di disoccupazione;
- in caso venga intrapresa un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o un’attività parasubordinata, senza comunicazione all’Istituto del reddito che si presume ne derivi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta della Dis. Coll.;
- assunzione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- assegno ordinario di invalidità, tranne se si opta per la dis. coll.
Modulistica
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