NORMATIVA
In data 17 ottobre 2019 i Ministeri Vigilanti hanno approvato il Regolamento INFORTUNI dell’INPGI, adottato con delibera del Comitato Amministratore n° 8 del 14 settembre 2017.
QUANDO SORGE IL DIRITTO
Il diritto all’indennità assicurativa sorge, per il giornalista Co.co.co. ed i suoi aventi causa, dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei relativi contributi, e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
EVENTI INDENNIZZABILI
Infortuni sul lavoro (non extra professionali) compresi infarto del miocardio e ictus cerebrale.
Necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l’infortunio è avvenuto sul luogo di lavoro, ovvero in itinere.
AVENTI DIRITTO
Tutti i giornalisti Co.co.co con compenso annuo non inferiore a 3.000 euro lordi.
TERMINI E MODALITA’ DELLA DOMANDA
Il giornalista deve inviare all’Inpgi la denuncia dell’infortunio entro 3 gg. dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, pena la decadenza del diritto.
Inoltre deve inviare all’Istituto, entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio, pena la prescrizione, espressa richiesta di essere ammesso all’assicurazione infortuni, allegando certificazione medica che attesti l’esito delle lesioni riportate.
L’INPGI, ricevuta tutta la documentazione relativa all’infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado di invalidità permanente residuata.
L’infortunato viene convocato a Roma, per essere sottoposto a visita medico-legale.
Le spese di viaggio sono rimborsate dall’Istituto.
L’Istituto provvede all’eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal CCNLG vigente alla data dell’infortunio.
La denuncia di infortunio dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail infortunicococo@inpgi.it
MISURA DELL’INDENNIZZO
- caso di morte: 46.000,00 euro
- caso di invalidità permanente totale: 54.000,00 euro
- per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all’importo dell’invalidità permanente totale, in basa alla percentuale riscontrata di riduzione della capacità lavorativa generica.
MAGGIORAZIONI
In caso di morte l’indennità potrà essere sarà maggiorata:
- del 20% entro 30 anni di età;
- del 50% tra 31 anni e 40 anni di età;
- del 30% tra i 41 anni e i 55 anni di età;
- del 10% per il coniuge e ciascun figlio minore.
In caso di invalidità permanente totale l’indennità potrà essere sarà maggiorata:
- del 50% entro 30 anni di età;
- del 30% tra 31 anni e 40 anni di età;
- del 20% tra i 41 anni e i 55 anni di età;
- del 10% per il coniuge e ciascun figlio minore.
ITER PROCEDURALE PER LA RICHIESTA DELL’ INDENNIZZO
Il giornalista o i suoi eredi, quando si verifica un infortunio, deve inviare all’Istituto la relativa denuncia, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito, allegando tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.
L’INPGI, ricevuta tutta la documentazione relativa all’infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado di invalidità permanente residuata.
L’infortunato viene convocato a Roma, per essere sottoposto a visita medico-legale.
Le spese di viaggio sono rimborsate dall’Istituto.
EVENTUALI CONTROVERSIE
Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio Arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall’Istituto, uno dall’interessato ed il terzo di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, alla nomina del medico arbitro provvederà l’Ordine dei Medici competente per il territorio di residenza dell’infortunato.