Co.Co.Co. – Indennità di maternità-paternità

 

A chi spetta

  • Alle giornaliste in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto), risultino dovute almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%.
  • L ’indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.
  • Ai giornalisti in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino, purchè ricorra il requisito contributivo previsto per le giornaliste di cui sopra.

 

Obblighi del lavoratore

  • Gli iscritti alla gestione separata come co.co.co, possono accedere all’indennità di maternità/paternità a condizione che si astengano dal prestare l’attività lavorativa nei periodi in cui è prevista l’interdizione dal lavoro, attestata da apposita autocertificazione.

 

Documentazione

Modello di domanda INPGI corredato da:

  •  certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
  •  copia della comunicazione inviata al committente attestante il periodi di maternità
  •  certificato di nascita del bambino da produrre entro 60 giorni dalla data dell’evento.

In caso di interdizione anticipata dal lavoro, in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

  • presentazione del provvedimento rilasciato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro;
  • modello di domanda di estensione della tutela della maternità per ulteriori tre mesi (reperibile nella sezione modulistica).

Nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre è necessario presentare la seguente documentazione:

  • in caso di morte della madre – certificato di morte o autocertificazione;
  • in caso di grave infermità della madre – specifica certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;
  • in caso di affidamento esclusivo – copia provvedimento del giudice da cui risulti l’affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • in caso di abbandono del figlio – autocertificazione;
  • rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento);
  • modello di domanda di estensione della tutela della paternità per ulteriori tre mesi (reperibile nella sezione modulistica).

MODULISTICA

 

Durata

5 mesi:

  • 2 mesi prima del parto
  • 3 mesi dopo il parto
  • Ovvero previa certificazione medica
  • 1 mese prima del parto
  • 4 mesi dopo il parto

3/4 mesi:

Nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre (causa morte, infermità della madre o abbandono).

 

La Legge n.234 del 30.12.2021 riconosce alle giornaliste/ti, il diritto ad una estensione dell’indennità di maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi – tre nel caso di paternità – di tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente.

La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi (o 3 in caso di paternità) fosse ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data.

L’indennità aggiuntiva di tre mesi spetta se il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile è inferiore ad € 8.145,00. Tale importo viene annualmente rivalutato in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

 

Calcolo indennità

80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (7°/8° mese) moltiplicato per il periodo indennizzabile

L’importo totale delle tre mensilità aggiuntive corrisponde all’importo di tre mensilità di maternità/paternità obbligatoria.

 

Termini di domanda

A partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile (15 /16 mesi dalla nascita del bambino)