Co.Co.Co – INDENNITÀ DI MALATTIA

A chi spetta

Ai Co.co.co. non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento e  il cui reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge n. 335/95 ed annualmente rivalutato (per il 2024 pari ad € 119.650)

 

Documentazione

Modello di domanda INPGI corredato da:

  • certificato di malattia, rilasciato dal medico curante, stampato con  procedura telematica;
  • modulo di domanda Inpgi  compilato in tutte le sue parti;

MODULISTICA: Domanda di corresponsione indennità per malattia

Durata

Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro.
Sono garantiti, in ogni caso,  un minimo di 20gg di malattia nell’anno solare ad  esclusione degli eventi di durata inferiore a 3 gg.

Calcolo indennità

L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

  • 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

    Termini di domanda

    Entro due giorni dalla compilazione del certificato da parte del medico curante. In caso di presentazione o di invio oltre il termine sopra indicato, l’indennità di malattia viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.