Co.Co.Co – INDENNITÀ DI MALATTIA

A chi spetta

Ai Co.co.co. non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento e  il cui reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge che per l’anno 2022 è pari a Euro 105.014,00.

 

Documentazione

Modello di domanda INPGI corredato da:

  • certificato di malattia, rilasciato dal medico curante, stampato con  procedura telematica;
  • modulo di domanda Inpgi  compilato in tutte le sue parti;

MODULISTICA: Domanda di corresponsione indennità per malattia

Durata

Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro.
Sono garantiti, in ogni caso,  un minimo di 20gg di malattia nell’anno solare ad  esclusione degli eventi di durata inferiore a 3 gg.

Calcolo indennità

L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

  • 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

     Il massimale contributivo per l’anno 2022 è pari a Euro 105.014,00.

    Termini di domanda

    Entro due giorni dalla compilazione del certificato da parte del medico curante. In caso di presentazione o di invio oltre il termine sopra indicato, l’indennità di malattia viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.