Indennità di congedo parentale – Co.Co.Co. – ex nodo 825

A chi spetta

  • Ai Co.co.co. giornaliste e giornalisti che abbiano titolo all’indennità di maternità e che abbiano il rapporto di lavoro in atto
  • Anche nei casi di adozione o affidamento

 

Documentazione

Modulo di domanda INPGI corredato dal certificato di nascita del bambino

 

MODULISTICA: DOMANDA DI INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE

Durata

Per ogni bambino si ha diritto ad un periodo di 6 mesi di congedo parentale da fruire in modo continuativo o frazionato entro il 3° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Per i periodi di congelo parentale che si collocano dopo il primo anno di vita del bambino, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile;

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti a carico di altra gestione previdenziale, non possono complessivamente superare, tra entrambe i genitori, il limite complessivo di 6 mesi;

 

Calcolo indennità

Per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino, il trattamento economico è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità

Per i periodi di congedo parentale che si collocano dopo il primo anno di vita del bambino, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

 

Termini di domanda

La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.