Assegno per il nucleo familiare

A chi spetta

Dal 1° gennaio 2009 l ’ANF è riconosciuto esclusivamente ai Co.Co.Co. non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e che non siano pensionati.

Requisiti

I Co.Co.Co hanno diritto all’assegno quando almeno il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio sia costituito da redditi derivanti dallo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa. L’assegno viene riconosciuto anche nei casi di nucleo a composizione reddituale mista e cioè da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato. In questo caso, il requisito del 70% del reddito complessivo familiare si raggiunge sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro come Co.Co.Co.

Di conseguenza, rimane inibita al  Co.Co.Co. la possibilità di chiedere l’ ANF se, nell’anno da considerare per il reddito di riferimento, il suo nucleo familiare ha percepito soltanto proventi da lavoro dipendente.

 

Esempio di nucleo a composizione reddituale mista

 

DETTAGLIO REDDITO DI RIFERIMENTO:

Reddito da lavoro dipendente €uro   20.000,00
Reddito da lavoro parasubordinato  €uro   10.000,00
Altri redditi €uro     5.000,00
Reddito complessivo  €uro   35.000,00

Requisito del 70% del reddito complessivo  =  €uro 35.000,00 x 0,70 = €uro 24.500,00

Sommando i due redditi da lavoro dipendente e parasubordinato (€ 20.000,00 + € 10.000,00) si ottiene un totale di €uro 30.000,00 che raggiunge il requisito richiesto del 70% del reddito complessivo pari a €uro 24.500,00.
Pertanto l’Inpgi riconosce il diritto alla prestazione anche se i due redditi (lavoro dipendente e parasubordinato) autonomamente non raggiungono il requisito del 70%.

 

Domanda

La domanda va presentata direttamente all’Istituto entro cinque anni dalla maturazione del diritto all’assegno per il nucleo familiare (termine di prescrizione).

 

Misura dell’assegno

La prestazione è determinata nella stessa misura prevista per gli assicurati alla Gestione Separata dell’Inps e viene corrisposta solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata. L’importo dell’assegno, corrisposto in un’unica soluzione, è determinato sulla base del reddito complessivo e del numero dei componenti il nucleo familiare.

La domanda per usufruire di tale prestazione va presentata all’INPGI a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi corredata dal certificato di stato di famiglia.

MODULISTICA Assegno Nucleo Familiare – Co.Co.Co. – Modulo di richiesta con istruzioni