Pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione ai giornalisti ex dipendenti di aziende sottoposte a procedura concorsuale.
La legge 29 maggio 1982 n. 297, all’art. 2 ha istituito un Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
La stessa legge attribuisce, per i giornalisti, la gestione di questo fondo all’Inpgi.
Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 emanato in attuazione della direttiva 80/987/CEE, l’intervento del Fondo di garanzia è stato esteso anche al pagamento delle retribuzioni non corrisposte degli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono la data del provvedimento che determina l’apertura della procedura concorsuale.
Il Fondo è alimentato con un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia non copre l’intero credito retributivo relativo alle mensilità che il giornalista avrebbe effettivamente percepito in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto nei limiti del massimale globale, pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali”.
Più precisamente, se l’80% della retribuzione mensile che il giornalista avrebbe effettivamente percepito in condizioni di normalità è superiore alla misura massima del trattamento di CIGS ha diritto a ricevere dal Fondo questo secondo importo.
Se invece l’80% della retribuzione effettiva è inferiore alla misura massima del trattamento di CIGS mensile, ha diritto a ricevere dal Fondo soltanto il primo importo.
In sostanza, il legislatore ha voluto evitare che il lavoratore riceva dal Fondo una somma maggiore di quella che gli sarebbe spettata a titolo di retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.
COME SI DETERMINA L’IMPORTO EFFETTIVO
Importo che l’INPGI, attraverso il Fondo di garanzia, liquida a titolo di ultime mensilità di retribuzione.
Esempio
Si determina il limite massimo globale liquidabile pari all’importo mensile massimo del trattamento di CIGS – riferite al periodo in cui dovevano essere percepite le retribuzioni. Successivamente, si determina l’importo totale delle retribuzioni richieste e che sarebbero spettate in costanza di rapporto di lavoro. Poniamo, per esempio, che l’importo mensile massimo di CIGS nel periodo considerato sia di euro 774,69. Il limite massimo liquidabile, pertanto, è pari ad euro 2.324,07. Due sono le ipotesi che concretamente si possono verificare, a seconda che la somma totale delle retribuzioni del giornalista sia inferiore o superiore al limite massimo liquidabile. Se la somma totale delle retribuzioni non percepite dal giornalista è pari ad euro 3.000,00 e, quindi, superiore ad euro 2.324,07, al giornalista l’Inpgi liquiderà euro 2.324,07, detratta la ritenuta previdenziale e fiscale. Se la somma totale delle retribuzioni non percepite dal giornalista è pari ad euro 1.800,00 e, quindi, inferiore ad euro 2.324,07, l’Inpgi liquiderà al giornalista euro 1.800,00 detratta la ritenuta previdenziale e fiscale.
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COME FARE PER OTTENERE DALL’INPGI LA LIQUIDAZIONE
Ottenere il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione
- Il giornalista che abbia crediti di lavoro deve innanzitutto far pervenire in cancelleria del tribunale fallimentare una “istanza di ammissione al passivo fallimentare”. Questa domanda ha lo scopo di far accertare il proprio credito e di far sì che questo concorra al riparto dell’attivo del fallimento, insieme alle spettanze degli altri creditori.
- Ricevute tutte le istanze di ammissione al passivo, il giudice fallimentare deciderà sull’ammissione totale o parziale (o sulla non ammissione) dei crediti, valutando l’idoneità della documentazione probatoria e formando così lo “stato passivo”, che , dichiarato esecutivo con decreto, viene depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.
- Se vi sono domande che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori interessati. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 gg. dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Sempre nello stesso termine, e con ricorso al giudice delegato, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
1. il modello TFR – prelevabile dal sito cliccando qui –, con la quale il giornalista chiede la liquidazione del TFR e delle ultime tre mensilità;
2. copia autentica dell’istanza di insinuazione dello stato passivo;
3. copia autentica dello stato passivo definitivo (per la parte riguardante i crediti di cui si richiede il pagamento);
4. dichiarazione del curatore fallimentare dalla quale risultino:
- l’importo del TFR corrispondente a quello indicato nello stato passivo definitivo;
- date di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro;
- interessi legali e rivalutazione monetaria;
- importi delle ultime mensilità eventualmente non percepite;
5. dichiarazione del Tribunale o del responsabile della procedura concorsuale riguardo eventuali opposizioni ed impugnazioni e, ove sussistono, copia autentica della sentenza che ha deciso su di esse, sempreché interessino i crediti in questione.
Entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione (perfezionamento della pratica) l’Inpgi liquiderà al giornalista le somme dovute.
Al TFR, così come quantificato nello stato passivo, l’Inpgi sommerà gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (calcolati dalla data di cessazione del rapporto fino alla data di esecutività dello stato passivo).
Dalle tre mensilità di retribuzione l’Istituto tratterrà una piccola percentuale a titolo di ritenuta previdenziale (per gli anni 1994/95 l’aliquota percentuale è pari al 5,84%, per gli anni 1996/97 è pari al 6,04%, per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 è pari al 5,54%) nonché l’IRPEF.
Dal TFR comprensivo della rivalutazione monetaria l’Inpgi tratterrà invece solo l’IRPEF.
Si ricordi che, per quanto riguarda altre eventuali retribuzioni arretrate (oltre le ultime tre) ammesse al passivo fallimentare il Fondo di Garanzia e quindi l’Inpgi, non interviene. Le altre somme dovute saranno effettivamente percepite in sede di ripartizione dell’attivo, se presente, con rispetto dell’ordine di distribuzione delle somme.